Allegato A
Seduta n. 226 del 20/11/2002


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(Sezione 7 - Trasferimento nei ruoli statali del personale degli enti locali in servizio nelle scuole)

G) Interrogazione

CAPARINI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha sancito il trasferimento nei ruoli statali, a partire dal 1o gennaio 2000, di tutto il personale in servizio nelle scuole che, alla data del 27 luglio 1999, risultava essere alle dipendenze degli enti locali e la conseguente abrogazione delle disposizioni che prevedevano la fornitura del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nei licei scientifici, negli istituti magistrali e negli istituti tecnico-commerciali a carico delle province, nonché la fornitura del personale ausiliario nelle direzioni didattiche a carico dei comuni;
precedentemente al 2000 alcune province e comuni avevano assunto regolarmente alle proprie dipendenze (anche con incarichi di supplenza) il personale che lavorava nelle scuole. Alcuni comuni, vincolati dai blocchi delle assunzioni, non avendo previsto in pianta organica tali figure, avevano trovato in quegli anni soluzioni più o meno pasticciate ma legittime. Di conseguenza, vi sono molte persone che, pur avendo lavorato su incarico dei comuni stessi per anni, se non per decenni, nelle scuole elementari come bidelli o ausiliari, sono senza lavoro, in quanto al 27 maggio 1999 non erano affatto alle dirette dipendenze dell'ente locale, ma risultavano semplicemente incaricati di una prestazione d'opera;
in molti casi i lavoratori che avevano per anni operato nelle scuole elementari con «prestazioni d'opera» per conto dei comuni sono stati costretti a formare, loro malgrado, una cooperativa di lavoratori per poter continuare il loro lavoro ed evitare «licenziamenti improvvisi», in quanto i comuni non erano più in grado di mascherare lavoratori dipendenti con «prestazioni d'opera», anche a seguito di chiarimenti normativi ed ispezioni Inps;
tali comportamenti da parte di alcuni enti locali hanno di fatto penalizzato il personale che ha continuato a lavorare e ad operare all'interno delle scuole elementari, su incarico dei comuni, come dipendenti di cooperative di lavoro. È noto, infatti, che le cooperative aggiudicatrici delle gare di appalto indette dai comuni erano tenute ad assumere in primo luogo il personale che il comune indicava loro quali operatori che già lavoravano nella scuola;
tali lavoratori sono stati ulteriormente penalizzati dal decreto ministeriale n. 75 del 2001, poiché, pur avendo presentato domanda, sono stati esclusi dalle graduatorie provinciali ad esaurimento dei collaboratori scolastici per le supplenze annuali e temporanee nelle scuole statali, in quanto non potevano documentare di aver avuto una nomina formale di supplenza e non erano in possesso del requisito minimo di 30 giorni di supplenza nelle scuole statali, anche alle dipendenze degli enti locali;
è evidente l'anomalia che consente a coloro che hanno saltuariamente lavorato negli ultimi due anni con nomine di supplenze brevi per almeno 30 giorni, anche su indicazione degli uffici di collocamento, di presentare la domanda di supplenza. Contrariamente non si è potuto inserire in tali graduatorie coloro che hanno lavorato per anni nella scuola e che, di conseguenza, non potranno aspirare ad una supplenza nelle scuole -:
se intenda riconoscere ai lavoratori che per anni hanno operato all'interno della scuola sia come «prestatori d'opera»


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incaricati direttamente dai comuni, sia come dipendenti di cooperative di pulizia in appalto con gli enti locali gli stessi diritti previsti dal decreto ministeriale n. 75 del 19 aprile 2001 per chi ha già prestato 30 giorni di supplenza, apportando un'opportuna e necessaria modifica del decreto ministeriale n. 75 del 2001, che consenta loro di inserirsi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per le supplenze annuali;
se intenda modificare il decreto ministeriale 10 ottobre 2001, n. 150, in modo tale da consentire anche al personale in questione di poter presentare domanda per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie d'istituto dei collaboratori scolastici, onde poter aspirare almeno alle supplenze brevi nelle scuole statali.
(3-01185)
(3 luglio 2002)