Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 214 del 30/10/2002
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Discussione della proposta di legge: S. 1578 - D'iniziativa del senatore Cirami: Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale (approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato) (3102-B) (ore 16,06).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato, d'iniziativa del senatore Cirami: Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale.
La ripartizione dei tempi della discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato è pubblicata nel vigente calendario dei lavori (vedi calendario).


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(Esame di questioni pregiudiziali - A.C. 3102-B)

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del regolamento, sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Bressa ed altri n. 1 e Soda ed altri n. 2 (vedi l'allegato A - A.C. 3102-B sezione 1).
A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione.
A norma del comma 3, le questioni pregiudiziali possano essere illustrate per non più di dieci minuti da uno solo dei proponenti, purché appartenenti a gruppi diversi.
Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.
L'onorevole Bressa, al quale ricordo che ha dieci minuti a sua disposizione, ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale di costituzionalità n. 1.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, riscrivendo il comma 4 dell'articolo 47 del codice di procedura penale la maggioranza ha nuovamente commesso un errore. Sembra davvero che vi sia una sorta di dannazione; il proverbio che tutti noi, fin da bambini, abbiamo interiorizzato «sbagliando si impara» sembra non debba valere in nessun caso per questa maggioranza. L'errore che è stato commesso è grave ed apre una grave questione di legittimità costituzionale che, sicuramente, renderà questa nuova legge inapplicabile e quindi inefficace per i fini che questa maggioranza intende perseguire.
D'altro canto, questo è un film che abbiamo già visto con il provvedimento sulle rogatorie, sempre a maggiore testimonianza che sbagliando, questa maggioranza, non impara.
Perché si vengono a contrastare tre fondamentali articoli (il 13, il 24 e il 111) della nostra Costituzione? Questo provvedimento contrasta con l'articolo 13 per le ragioni che cercherò di sintetizzare. La prima libertà che la Costituzione garantisce al singolo individuo è la libertà personale, perché tale libertà precede e condiziona tutte le altre rendendone possibile l'esplicazione. Per questo le garanzie ed i limiti della libertà personale sono uno dei cardini del nostro sistema costituzionale. Le garanzie a tutela della libertà personale si sostanziano, oltre che nell'individuazione specifica dei provvedimenti restrittivi adottabili, principalmente nella riserva di legge, nella riserva di giurisdizione, nonché nella garanzia dell'atto motivato.
Per espressa previsione costituzionale i provvedimenti restrittivi delle libertà personali sono sempre suscettibili di ricorso in Cassazione. La Corte ha sempre ribadito la legittimità costituzionale delle misure di prevenzione, sempre subordinatamente all'osservanza del principio di legalità e all'esistenza della garanzia giurisdizionale. Da questo punto di vista vi è una giurisprudenza consolidata; la prima sentenza che affrontò tali questioni fu la n. 27 del 1959 e da allora ad oggi moltissime sentenze hanno confermato questo principio. Se poi poniamo attenzione alla questione dei termini massimi di carcerazione preventiva, la Costituzione ha inteso evitare che il sacrificio della libertà personale - cito dalla sentenza n. 64 del 1970 - sia interamente subordinato alle vicende del procedimento. Questa è la nostra Costituzione, questa è la giurisprudenza costante della Corte.
Il provvedimento in esame - la mitica legge Cirami -, per effetto del combinato disposto delle norme introdotte, rende violabile la libertà personale poiché non si capisce la sorte dei coimputati in un processo per il quale un imputato abbia chiesto la rimessione per legittimo sospetto. Il provvedimento in esame non garantisce che la restrizione della libertà personale avvenga con atto motivato dall'autorità giudiziaria e secondo i modi previsti dalla legge. È per tale motivo che riteniamo vi sia una violazione dell'articolo 13, primo e secondo comma, della nostra Costituzione.
Perché il provvedimento in esame contrasta con l'articolo 24 della Costituzione?


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Il diritto alla tutela giurisdizionale va annoverato - e cito un'altra sentenza della Corte costituzionale, la n. 18 del 1982 - tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale nel quale è intimamente connesso con lo stesso principio della democrazia il fatto di assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice ed un giudizio. Anche in questo caso, questa è la Costituzione e questa è la giurisprudenza costante della Corte costituzionale.
La proposta di legge al nostro esame prevede che la decisione che allunga i termini di custodia cautelare dipenda da un atto di natura tipicamente amministrativo e per di più insindacabile. Si evidenzia quindi, in tutta la sua limpidezza, una seconda violazione di norme fondamentali della nostra Costituzione: la violazione dell'articolo 24.
Perché, infine, il provvedimento contrasta con l'articolo 111 della Costituzione? Sulla regola di ricorribilità dei provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali vi è non solo giurisprudenza costante ed una dottrina infinita, ma ci soccorre anche in modo mirabile la discussione stessa avvenuta in sede di Assemblea costituente.
In quella sede veniva detto... Presidente...

PRESIDENTE. Prego, onorevole Bressa.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, non posso richiamare i colleghi all'ordine.

PRESIDENTE. Dovrei richiamare soprattutto i colleghi del suo gruppo, oltreché tutti gli altri.

GIANCLAUDIO BRESSA. Li richiami pure.

PRESIDENTE. No, è necessario che tutti ascoltino. Il mio è un richiamo collettivo perché si tratta di un problema importante. Prego, onorevole Bressa.

GIANCLAUDIO BRESSA. Più che altro perché si fa fatica a parlare e non per altro.

PRESIDENTE. Ha ragione.

GIANCLAUDIO BRESSA. Dicevo che nell'Assemblea costituente si ritenne che la possibilità di far sempre ricorso alla Corte di cassazione fosse una delle più grandi garanzie conquistate da un regime democratico. La proposta di legge, con un lievissimo (ovviamente tra virgolette) tratto di penna, cancella questa fondamentale garanzia, prevedendo di limitare la libertà personale con un atto amministrativo che non è ricorribile in Cassazione.
Dovevate cambiare solo poche lettere: avete cambiato otto parole e siete riusciti ad entrare in contrasto con tre fondamentali articoli della Costituzione. Vi inviterei a riflettere su tale aspetto perché non riuscirete a raggiungere il risultato che vi immaginate di conseguire con il provvedimento in esame dal momento che verrà sicuramente eccepita la grave lesione di legittimità costituzionale presente nel testo. Ci ritroveremo da capo davanti alla Corte costituzionale a discutere di questioni così delicate.
Il ruolo del Parlamento non è quello di produrre comunque una legge, ma quello di approvare leggi coerenti che abbiano una legittimità costituzionale certa. Questo Parlamento si sta abituando, ormai da troppo tempo e per troppe volte, ad approvare pessime leggi che finiranno inevitabilmente davanti alla Corte costituzionale.
Gli ammonimenti lanciati nel corso di questo anno dai banchi dell'opposizione, le molte eccezioni di costituzionalità sollevate in merito ad altri provvedimenti stanno arrivando al pettine.
Se esaminate l'attività della Corte costituzionale e le sentenze pronunciate dalla stessa da alcuni mesi a questa parte, vi renderete conto che molte delle vostre leggi, approvate nei più svariati campi di interesse, sono state dichiarate incostituzionali.
Sarebbe utile per voi, per noi, per il paese, ma, soprattutto, per la dignità di


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questo Parlamento che questo andazzo fosse definitivamente cancellato e che vi fosse più riflessione.
Lo ripeto ancora una volta: non serve approvare comunque una legge, occorre sapere fare buone leggi e voi, costantemente, date prova di non essere all'altezza di farlo (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo).

PRESIDENTE. L'onorevole Soda ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n. 2.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei scusarmi con tutti se sarò, contrariamente a quanto di regola accade, più tecnico del solito. La sentenza n. 353 del 22 dicembre 1996 della Corte costituzionale ha affrontato un tema rilevante per la nostra questione, ma di carattere ancora più generale rispetto alla disciplina del legittimo sospetto. Di fronte alla possibile esistenza del giudice sospetto, la Corte si è prospettata la necessità di contemperare due principi: in primo luogo, come garantire l'imputato, ma anche la parte pubblica, nonché la vittima del reato, la parte civile, dal giudizio del giudice che possa essere stato raggiunto, anche per fattori ambientali, da una valutazione di non serenità, non libertà e non lealtà verso le parti.
Dall'altra, la Corte ha affrontato il tema della disciplina processuale di questo istituto in modo da evitare, per la possibile processuale interpretazione dell'istituto da parte dei soggetti del processo che conduca all'abuso, che tale abuso dell'istituto determini la paralisi del processo e, conseguentemente, la distruzione dell'essenza stessa della giurisdizione ovvero l'accertamento dei fatti e delle responsabilità di chi è chiamato a risponderne.
La Corte ha risposto che una disciplina legislativa che fosse suscettibile di possibile abuso non è conforme al principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione e deve essere dichiarata incostituzionale. Nel nuovo testo si prevede che le istanze di rimessione, purché siano presentate nel nostro caso dall'imputato personalmente o da un suo procuratore speciale, siano state notificate entro il termine dei sette giorni successivi, giunte alla Suprema Corte di Cassazione, con provvedimento di assegnazione del primo presidente della Cassazione, vengono attribuita ad una delle sezioni della Corte diversa dalle sezioni unite e dalla sezione cosiddetta filtro.
Questo provvedimento del primo presidente della Cassazione produce immediati effetti sul processo, determinandone la sospensione, nel senso che i giudici, da quel momento ovvero da quando hanno ricevuto notizie dell'assegnazione dell'istanza ad una sezione diversa dalle sezioni unite e dalla sezione stralcio, o filtro, o di inammissibilità, sospendono il processo.
Se l'istanza è avanzata dall'imputato, i termini di custodia cautelare sono anch'essi sospesi e si può superare il termine di durata massima.
La stessa disciplina che ci accingiamo ad esaminare prevede che le istanze possano essere reiterate all'infinito, ad una sola condizione: che siano fondate su elementi nuovi, non elementi nuovi fondati, ma anche semplicemente diversi da quelli precedenti. Anche in questo caso, il presidente della Cassazione, verificata la forma dell'istanza ed il rispetto dei termini, notifica l'assegnazione a sezione diversa dalle sezioni unite e dalla sezione stralcio e l'effetto è, ancora una volta, la sospensione del processo, l'obbligo per il giudice di astenersi dal pronunciare la sentenza, la sospensione dei termini di custodia cautelare e il superamento dei termini di custodia massima. Quindi, con il meccanismo della riproposizione delle istanze di rimessione, in ogni sede che venisse designata, il processo sarebbe sospeso all'infinito, così da non arrivare mai all'accertamento delle responsabilità, all'accertamento della verità o della non verità dell'accusa!
Come ha scritto la Corte costituzionale, un istituto legislativo fonte di questo rischio, e cioè che non si giunga mai alla fine naturale del processo che è la sentenza, costituisce una disciplina illegittima,


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irragionevole, che viola l'articolo 3 della Costituzione. L'irragionevolezza e l'arbitrarietà della legge: questa è una questione pregiudiziale di costituzionalità insuperabile!
Credo di non aver mai invocato, in quest'aula, l'intervento del Capo dello Stato; ritengo però sia necessario compiere una valutazione attenta di questo profilo, ove questa Camera procedesse nella sua strada, sorda ad ogni appello, perché è da tanto tempo che invitiamo a riflettere sulla impossibilità di dettare una disciplina che contiene in sé un meccanismo insidioso di abuso, che impedisce l'accertamento della verità e la risoluzione dei conflitti giurisdizionali con una sentenza. Una disciplina siffatta non può trovare spazio in nessun ordinamento democratico, non soltanto nell'ordinamento di uno Stato di diritto, ma io direi di più: non può trovare spazio neanche in uno Stato autoritario, assolutista, nepotista, cesarista, come quello che sta trascinandosi in questo paese!
L'onorevole Previti, in una lettera al Corriere della Sera, ha rivendicato il suo diritto ad essere giudicato da giudici imparziali, non raggiunti da nessun sospetto. Io sottoscrivo queste parole, ma egli deve porre l'accento sull'essere giudicati! Lei invece, onorevole Previti, sta favorendo la nascita di una legge che non porterà mai ad un giudizio, perché prevedendo la moltiplicazione delle istanze di rimessione, tutte con l'effetto di sospensione del processo, non si arriverà mai alla sentenza! Mai! Perché i suoi legali, con elementi nuovi da sollevare, oggi a Milano, domani a Brescia, dopodomani a Venezia, poi a Firenze e poi a Palermo, esauriranno le corti distrettuali italiane prima di trovare un giudice che vada bene all'onorevole Previti!
Questa è l'insidia di questa legge e non il meccanismo, sia pure generico, del giusto sospetto che non avete voluto determinare e che pure presenta profili di illegittimità costituzionale! Ad essi, però, si potrebbe obiettare che saranno i giudici ad interpretare la nozione di legittimo sospetto.
Ma quando i giudici si troveranno di fronte ad una sequenza, ad una teoria, ad una cadenza sistematica di nuove - lo ripeto -, nuove istanze, con elementi nuovi (la fantasia dei giuristi, soprattutto di quelli dalle toghe eccelse, è infinita), quando si presenteranno nuove istanze, con le relative motivazioni apparentemente nuove, tutte con l'effetto di produrre la sospensione del processo e l'impedimento al giudice di pronunziare sentenza, arriveremo - mi auguro fra cento anni - alla finale declaratoria di estinzione del processo per morte del reo! Questo accadrà, soltanto! Tra cento anni, ho detto, onorevole Previti!
Signor Presidente della Camera, lei è anche il Presidente delle garanzie dell'ordinamento. La Corte costituzionale ha ribadito che un istituto, fonte di abuso, che impedisca la pronuncia delle sentenze, non trova spazio nel nostro ordinamento! In questa proposta di legge si prevede un meccanismo in virtù del quale giammai si arriverà alla sentenza, se non a quella, fra cento anni, di estinzione per morte del reo. Credo che l'Italia non possa augurarsi ciò, perché il nostro paese ha diritto di sapere se i suoi giudici sono stati corrotti. La corruzione giudiziaria, infatti, è uno dei reati che incrina i meccanismi di funzionamento dello Stato di diritto.
Rivolgo un appello a quelle che ritengo, per l'ennesima volta, essere le coscienze libere di questo Parlamento: che riflettano, riflettano, riflettano e non consegnino questa pagina ingloriosa agli atti del Parlamento italiano (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, le questioni pregiudiziali che abbiamo presentato non riguardano genericamente soltanto la proposta di legge complessiva al nostro esame, poiché siamo ben consapevoli di essere alla seconda lettura del provvedimento e di dover attirare l'attenzione


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di quest'Assemblea, in particolare, sui profili di modifica che il Senato ha apportato e, in relazione a queste modifiche, sul contesto del provvedimento nel suo insieme. Non abbiamo, dunque, riprodotto genericamente le questioni pregiudiziali che abbiamo già discusso in quest'aula; sarebbe stato persino irrituale sotto il profilo procedurale.
Riteniamo che, così com'è il testo posto oggi alla nostra attenzione, con le ulteriori modifiche che ha prospettato il Senato, siamo di fronte alla violazione - come i colleghi Bressa e Soda hanno, poco fa, ben motivato - di molteplici articoli della Costituzione: 3, 13 (primo e secondo comma), 24 (primo comma) e 111 sotto diversi profili, sia sotto quello della ragionevole durata, prevista dal secondo comma, sia sotto il profilo del settimo comma che prevede l'impugnabilità ed ovviamente le motivazioni per i provvedimenti che qui, invece, sono previsti in forma automatica. Infatti, questa proposta di legge modifica l'articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo, al comma 4 dello stesso, che «sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1». Questa è proprio la modifica introdotta al Senato. La norma stabilisce in tal modo una sospensione automatica ex lege dei termini di durata massima della custodia cautelare derivante dalla sospensione del processo per rimessione.
La norma non prevede che la sospensione dei termini della durata massima della custodia cautelare venga disposta con provvedimento giurisdizionale, appellabile o ricorribile ai sensi del settimo comma dell'articolo 111 della Costituzione che ho appena ricordato.
Nel caso in cui sussistano le condizioni di cui all'articolo 47, secondo comma, del codice di procedura penale, la decisione che allunga i termini di custodia cautelare, incidendo sulla libertà personale dell'imputato, è adottata, invece, sulla base di un provvedimento di natura amministrativa del presidente della Corte di cassazione. In questo modo, a nostro parere, vengono violati l'articolo 13, primo e secondo comma, l'articolo 24, primo comma e, sotto questo profilo, l'articolo 111, settimo comma, della Costituzione.
Inoltre, mentre il comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, come modificato dalla proposta di legge in esame, prevede che «Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di Cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1», il successivo comma 4 prevede che «in caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1», ovvero i termini di durata massima della custodia cautelare.
Di conseguenza, la sospensione del processo ed il superamento dei termini di custodia cautelare sono fondati, come ho già detto trattando di altro profilo poco fa, su di un mero provvedimento di assegnazione - amministrativo, non giurisdizionale - del processo stesso ad una sezione della Corte di cassazione diversa dalle sezioni unite e dalla sezione di cui all'articolo 610, comma 1, adottato dal presidente della Corte di Cassazione, che deve rilevare esclusivamente l'esistenza o meno di una causa di ammissibilità della richiesta sotto il profilo, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del codice di procedura penale (non modificato da questa proposta di legge), dell'osservanza della forma della richiesta e del termine di notifica della stessa.
In sostanza, colleghi, il processo e, conseguentemente, i termini massimi di custodia cautelare sono sospesi in virtù di un provvedimento adottato dal presidente della Cassazione, che limita il proprio esame alla forma ed ai termini della richiesta.
Il comma 2 dell'articolo 49 del codice di procedura penale stabilisce, a sua volta, che «l'ordinanza che rigetta o dichiara


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inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce» - lo ricordava il collega Soda poco fa - «che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi», di modo che anche le successive, reiterate e, potenzialmente, infinite richieste rispetto alla prima, purché presentate nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 46, verranno assegnate dal presidente della Corte di cassazione - ripeto, con atto amministrativo - a sezione diversa dalle sezioni unite o dalla sezione di cui al comma 1 dell'articolo 610 e, di conseguenza, produrranno automaticamente la sospensione del processo. La semplice prospettazione di elementi nuovi, anche se manifestamente infondati, con abuso processuale dell'istituto della rimessione, comporta la possibilità di infinite istanze, tutte con l'effetto automatico di paralizzare il processo e di rinviare all'infinito la decisione.
In conclusione, questo meccanismo legislativo ripropone, in forme aggravate, quel possibile abuso processuale dell'istituto della rimessione a cui si era riferita la Corte costituzionale con la sentenza n. 353 del 1996, innumerevoli volte citata. Con quella sentenza, la Corte aveva inteso ovviare, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47 del codice di procedura penale...

PRESIDENTE. Onorevole Boato...

MARCO BOATO. ...nella parte in cui faceva divieto al giudice di pronunciare sentenza, in caso di richiesta di rimessione, fino a che non fosse intervenuta l'ordinanza che avesse dichiarato inammissibile o rigettato la richiesta, proprio sul presupposto che «il possibile abuso processuale determina la paralisi del procedimento», con la necessità, quindi, di «rimuovere la fonte di tali rischi».
Dunque, la disciplina dettata sulla sospensione del processo si pone - come, del resto, era già stato rilevato dalla Corte costituzionale - in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui, in termini generali, all'articolo 3 della Costituzione, tanto più ora che, a seguito della modifica che quasi unanimemente abbiamo introdotto nella scorsa legislatura all'articolo 111 della Costituzione medesima, il principio della ragionevole durata del processo, posto a tutela sia dell'imputato sia delle altre parti private, in particolare...

PRESIDENTE. Onorevole Boato, ha già parlato otto minuti!

MARCO BOATO. ...delle vittime del reato, è valore espressamente assunto a rilievo costituzionale.
Questi sono i motivi per cui riteniamo che la proposta di legge al nostro esame violi gli articoli 3, 13, 24 e 111 della Costituzione. Quindi, vi proponiamo di votare a favore delle pregiudiziali di costituzionalità da noi presentate. Grazie per la proroga, signor Presidente (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo).

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, intervengo soltanto per rivolgere la richiesta di votazione a scrutinio segreto sulle questioni pregiudiziali. Infatti, lei l'ultima volta ci ha richiesto formalmente di rivolgere questa richiesta in anticipo.

PRESIDENTE. Sì, la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Ha chiesto di parlare l'onorevole Palma. Ne ha facoltà.

NITTO FRANCESCO PALMA. Signor Presidente, dico subito che le pregiudiziali di costituzionalità sono infondate e in quanto tali devono essere respinte. Assunta così in premessa la conclusione, secondo una recente moda, vengo subito al merito delle tesi esposte.
Avete affermato, contrariamente al vero, che la sospensione dei termini di custodia cautelare non discenderebbe da un provvedimento, non essendo questo


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previsto dalla nuova normativa. Contrariamente al vero, perché dovreste sapere, se mai lo avete letto, che l'articolo 47 del codice di procedura penale, comma 1, prevede che la sospensione viene dichiarata con ordinanza e che in quell'ordinanza troverà sede anche la sospensione dei termini di custodia cautelare. Se ciò non bastasse, sarebbe sufficiente ricordarvi che nell'articolo 47, comma 4, ultima parte, è previsto il richiamo all'articolo 304 del codice di procedura penale che, per l'appunto, prevede che la sospensione di termini di custodia cautelare venga disposta con ordinanza reclamabile ai sensi dell'articolo 310.
Contrariamente al vero, onorevole Soda, affermate che il meccanismo ipotizzato dall'articolo 49 nel consentire la reiterazione delle richieste potrebbe comportare, in via evidentemente estrema, la stasi del processo e richiamate, sia pure impropriamente, a mio avviso, quella sentenza n. 353 del 1996, con cui si pervenne all'abrogazione del pregresso articolo 45. Ma quella normativa, onorevole Soda, ella lo sa bene, sanciva un principio; infatti, la sospensione del processo soddisfaceva l'esigenza di far rimanere il potere di decidere in capo al giudice, che è estraneo agli interessi in gioco. Un principio questo che è stato richiamato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza del 9 gennaio del 1997 ed è stato ulteriormente confermato nella sentenza n. 10 del 1997; esso, addirittura, trova ulteriore conferma nella proposta di legge atto Camera n. 199 che gli onorevoli Folena, Bonito e Lucidi ebbero a presentare nella XIII legislatura.
Qual è il problema? Il problema, che venne risolto dalla Corte costituzionale con la sentenza del 1996, è che la sospensione del processo non poteva conseguire alla presentazione di istanze basate su motivi solo apparentemente nuovi. Ed ella sa, onorevole Soda, che la disciplina prevista dagli articoli 47 e 49 della nuova disciplina escludono la possibilità che la sospensione possa conseguire ad istanze aventi contenuto ostruzionistico. In tal senso è la norma dell'articolo 47, comma 2, nella parte in cui prevede che il giudice, anche nei casi di sospensione obbligatoria, possa decidere di andare oltre quando la richiesta si fondi su motivi già affrontati.
La realtà, colleghi dell'opposizione, è che con questa legge noi vogliamo riconoscere a tutti i cittadini il diritto ad essere giudicati da un giudice che sia in linea con l'articolo 111 della Costituzione, un diritto che lo stesso onorevole Soda richiamava anche se, e non ne capisco la ragione, escludeva dal novero dei cittadini aventi diritto l'onorevole Previti.
Credo che tutte le argomentazioni che ho cercato di esporre vi siano note quanto, e forse più che a me; credo altresì che le vostre pregiudiziali siano soltanto dei pretesti in base ai quali voi fate finta di non sapere quanto fin qui detto e, sodali con chi, sul nulla, ha platealmente delegittimato la suprema Corte di cassazione, perseguite l'unico vero obiettivo che vi interessa: che in un determinato processo il potere di decidere resti in capo a chi, essendo sospetto, non è un giudice e che, in quel determinato processo, venga emessa, a tutti i costi, una decisione che, sentenza solo apparentemente, quindi non-sentenza, costituisca e rappresenti, nei vostri troppo ispirati desiderata, un mero fatto, per le vostre propagandistiche strumentalizzazioni che, purtroppo, a mio avviso, costituiscono il solo oggetto della vostra politica (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale).

PRESIDENTE. Passiamo al voto.
Vi prego severe ciascuno al proprio posto e, se possibile, in modo da consentirmi la visione dell'aula.
Passiamo alla votazione, a scrutinio segreto, le questioni pregiudiziali di costituzionalità Bressa n. 1 e Soda n. 2. Ricordo che l'eventuale approvazione delle questioni pregiudiziali determinerebbe la bocciatura della proposta di legge. Pertanto chi è favorevole alla proposta di legge deve esprimere un voto contrario, chi è contrario deve esprimere un voto favorevole.

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle questioni


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pregiudiziali Bressa ed altri n. 1 e Soda ed altri n. 2.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni - Applausi del deputato Duca che dice: «Bravi»).
(Presenti e Votanti 498
Maggioranza 250
Voti favorevoli 218
Voti contrari 280).

Prendo atto che gli onorevoli Paolone e Santanchè non sono riusciti a votare.

Prima di passare alla discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato avverto che, come era stato richiesto da alcuni deputati, domani, alle ore 9, verrà un rappresentante del Governo per un'informativa sulle vicende dell'eruzione dell'Etna e della situazione della provincia di Catania.

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