La Camera,
premesso che:
la proposta di legge n. 3102-B modifica l'articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo, al comma 4 dello stesso che «sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1»;
la norma così scritta stabilisce una sospensione automatica ex lege dei termini di durata massima della custodia cautelare, derivante dalla sospensione del processo per rimessione;
la norma non prevede che la sospensione dei termini della durata massima della custodia cautelare venga disposta con provvedimento giurisdizionale appellabile o ricorribile ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;
nel caso in cui sussistano le condizioni di cui all'articolo 47, secondo comma, del codice di procedura penale, la decisione che allunga i termini di custodia cautelare, incidendo sulla libertà personale dell'imputato, è adottata sulla base di un provvedimento di natura amministrativa del presidente della Corte di cassazione;
tale nuova disciplina contrasta con l'articolo 13, primo e secondo comma, con l'articolo 24, primo comma, e con l'articolo 111, settimo comma, della Costituzione,
di non procedere all'esame della proposta di legge n. 3102-B.
n. 1. Bressa, Kessler, Boato, Mascia, Maura Cossutta, Buemi, Bonito, Cento, Pisicchio, Leoni, Fanfani, Carboni, Detomas.
La Camera,
premesso che:
il comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, come modificato dalla proposta di legge in esame, prevede che il «giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1», ed il comma 4 prevede che «in caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del codice di procedura penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303 comma 1», ovvero i termini di durata massima della custodia cautelare;
di conseguenza, la sospensione del processo e il superamento dei termini di custodia cautelare sono fondati su un mero provvedimento di assegnazione del processo stesso ad una sezione della Corte di cassazione diversa dalle sezioni unite e
dalla sezione di cui all'articolo 610, comma 1, adottato dal Presidente della Corte di cassazione, che deve rilevare esclusivamente l'esistenza o meno di una causa di ammissibilità della richiesta sotto il profilo - ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del codice di procedura penale - dell'osservanza della forma della richiesta (ovvero della presentazione da una delle parti e, per l'imputato, della sottoscrizione personale o a mezzo di procuratore speciale) e del termine di notifica della richiesta stessa;
in sostanza il processo e, conseguentemente, i termini massimi di custodia cautelare sono sospesi in virtù di un provvedimento adottato dal Presidente della Corte di cassazione, che limita il proprio esame alla forma e ai termini della richiesta;
il comma 2 dell'articolo 49 del codice di procedura penale, come modificato dalla proposta di legge in esame, statuisce a sua volta che «l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi» di modo che anche le successive, reiterate e infinite richieste rispetto alla prima, purché presentate nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 46, verranno assegnate dal Presidente della Corte di cassazione a sezione diversa dalle sezioni unite e dalla sezione di cui all'articolo 610, comma 1, e, di conseguenza, produrranno automaticamente la sospensione del processo;
la semplice prospettazione di elementi nuovi, anche se manifestamente infondati, con abuso processuale dell'istituto della rimessione, comporta la possibilità di infinite istanze tutte con l'effetto automatico di paralizzare il processo e rinviare all'infinito la decisione;
tale meccanismo legislativo dunque ripropone, in forme aggravate, il possibile abuso processuale dell'istituto, al quale la Corte costituzionale, con la sentenza n. 353 del 22 dicembre 1996, ha inteso ovviare, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47 del codice di procedura penale nella parte in cui faceva divieto al giudice di pronunciare sentenza, in caso di richiesta di rimessione, fino a che non fosse intervenuta l'ordinanza che avesse dichiarato inammissibile o rigettato la richiesta, proprio sul presupposto che «il possibile abuso processuale» (attuato con la riproposizione di una nuova richiesta, che, anche nella vigenza dell'attuale testo dell'articolo 49 del codice di procedura penale, può avvenire solo se fondata su elementi nuovi) «determina la paralisi del procedimento», con la necessità quindi di «rimuovere la fonte di tali rischi»;
la Corte costituzionale al riguardo, data la possibilità di «eventuali abusi derivanti dalla riproposizione della richiesta su cui la Cassazione si sia già espressa con una declaratoria di inammissibilità e di rigetto» ha privilegiato il principio della ragionevole durata del processo e della sua efficacia rispetto al «pur apprezzabile disegno di razionalizzazione del processo davanti al iudex suspectus»;
la disciplina dunque dettata sulla sospensione del processo si pone, come ha già rilevato la Corte costituzionale, in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, tanto più ora che, a seguito della modifica dall'articolo 111 della Costituzione, la ragionevole durata del processo, a tutela sia dell'imputato che delle altre parti private, in particolare delle vittime del reato, è valore espressamente assunto a rilievo costituzionale,
di non procedere all'esame della proposta di legge n. 3102-B.
n. 2. Soda, Bressa, Boato, Mascia, Maura Cossutta, Buemi, Pisicchio, Detomas, Kessler.