Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 214 del 30/10/2002
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(Questioni concernenti la normativa sulla regolarizzazione del rapporto di lavoro degli extracomunitari - n. 3-01531)

PRESIDENTE. L'onorevole Maninetti ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-01531 (vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 2).

LUIGI MANINETTI. Signor Presidente, signor ministro, nella mia interrogazione ho voluto sottolineare alcuni aspetti problematici relativi alla regolarizzazione dei lavoratori dipendenti extracomunitari irregolari prevista dal decreto-legge n. 195 del 6 settembre 2002 che potrebbero avere un impatto negativo in sede di applicazione del provvedimento.
Il primo è riferito alla mancata previsione della regolarizzabilità della posizione dei lavoratori extracomunitari anche in relazione al periodo pregresso rispetto a quello indicato dal decreto-legge (10 giugno-10 settembre): se tale possibilità fosse esclusa, si potrebbe avere una ricaduta negativa in termini di aumento del contenzioso tra lavoratori extracomunitari e datori di lavoro.
Il secondo riguarda, invece, gli adempimenti contabili ed amministrativi cui sono tenute le aziende nel periodo che intercorre tra la denuncia e l'effettiva regolarizzazione. A tale proposito, ci sembra opportuno evitare inutili complicazioni a carico dei datori di lavoro...

PRESIDENTE. Onorevole Maninetti...


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LUIGI MANINETTI. ...e prevedere, invece, la possibilità di un'indicazione provvisoria relativa alla posizione del lavoratore extracomunitario sui libri obbligatori già tenuti dalle aziende.
Pertanto, si vorrebbe conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere per evitare i problemi accennati e per colmare le lacune evidenziate.

PRESIDENTE. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Maroni, ha facoltà di rispondere.

ROBERTO MARONI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Signor Presidente, in ordine alla regolarizzazione del lavoro subordinato irregolare di cittadini extracomunitari, l'indicazione del termine dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore dei provvedimenti citati, nei quali è necessario aver svolto il lavoro ai fini della dichiarazione di regolarizzazione, analogamente alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari domestici di cui all'articolo 33 della legge n. 189 del 2002, va interpretata in combinato disposto con le successive disposizioni della legge e non attenendosi alla semplice formulazione letterale della norma, considerata a sé stante.
Pertanto, la disposizione del decreto-legge di cui trattasi è da intendersi in senso restrittivo, nel senso che il rapporto di lavoro deve essere iniziato almeno tre mesi prima del 10 settembre, ossia dal 10 giugno 2002, e deve essersi svolto in maniera continuativa in quel lasso di tempo, secondo quanto indicato nella circolare n. 50 del 20 settembre 2002 emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in accordo con la circolare n. 14 del 9 settembre 2002 del Ministero dell'interno.
Per quanto riguarda la regolarizzazione di eventuali periodi di lavoro svolto prima dei tre mesi anteriori all'entrata in vigore del decreto-legge n. 185 del 2002, il comma 7 dell'articolo 1 del medesimo prevede l'emanazione di apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Questo provvedimento è attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e disciplina le modalità di corresponsione delle somme degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui sopra.
In questo decreto è prevista per gli imprenditori la possibilità di versare i contributi dovuti per i periodi precedenti ai tre mesi citati in un'unica soluzione ovvero in rate mensili.
In ordine poi agli adempimenti cui sono tenuti i datori di lavoro, con la circolare n. 50 sopra citata si dispone che il contratto di soggiorno per lavoro decorra dalla data di entrata in vigore della legge, il 10 settembre. Da tale data decorrono pertanto tutti gli obblighi di legge, tra cui quello relativo agli obblighi previdenziali e ad ogni altro obbligo relativo allo svolgimento del rapporto di lavoro, ad esempio l'iscrizione nei libri obbligatori.
In coerenza con le disposizioni della circolare, l'INAIL ha ritenuto opportuno precisare che la denuncia di iscrizione deve essere presentata entro i cinque giorni successivi all'inoltro della dichiarazione di emersione, chiarendo inoltre che l'istituzione e la vidimazione dei libri regolamentari o dei documenti equipollenti deve essere effettuata solo nel caso in cui il datore di lavoro non sia già titolare di precedente rapporto assicurativo. Non c'è quindi contrasto fra le disposizioni impartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelle previste dall'INAIL.

PRESIDENTE. L'onorevole Maninetti ha facoltà di replicare. Le ricordo che ha due minuti di tempo a disposizione.

LUIGI MANINETTI. Signor Presidente, signor ministro, devo dire che le risposte che lei mi ha dato in parte sono corrispondenti a quelle che noi ci aspettavamo, però esiste una questione. Noi abbiamo approvato questa legge, che è utile e indispensabile alle aziende e tende a semplificare. Quando io accennavo ai periodi antecedenti ai tre mesi, intendevo sostanzialmente indicare, anche rispetto a questa


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situazione, non una regolarizzazione, che poi può creare contenzioso, ma una sorta di forfettizzazione dei contributi obbligatori, da pagare in modo tale che si chiudesse il contenzioso, al limite, ponendo anche una clausola di chiusura del contenzioso nel contratto di soggiorno che si va a stipulare al momento del rilascio della certificazione in prefettura.
Quanto poi alla questione dei libri obbligatori, devo dire che c'è stata una sollevazione generale rispetto alle indicazioni, inizialmente fatte, di fare dei libri matricole provvisori, cosa assolutamente inutile ed assurda. Noi riteniamo invece più opportuno e più logico prevedere un'indicazione provvisoria, con una notazione a margine, sui libri sociali dell'azienda (i libri obbligatori dell'azienda), senza fare utilizzo di libri supplementari che, peraltro, rappresentano un'eccessiva burocratizzazione ed un'inutile perdita di tempo. Per questi motivi credo sia opportuno essere anche più precisi nelle disposizioni che gli istituti devono dare ai datori di lavoro.

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