Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 184 del 25/7/2002
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(Utilizzo di autisti extracomunitari privi di permesso di soggiorno - n. 2-00438)

PRESIDENTE. L'onorevole Bornacin ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00438 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 9).

GIORGIO BORNACIN. Signor Presidente, il problema che ho posto nell'interpellanza va affrontato sotto due aspetti: quello della sicurezza stradale, della sicurezza dei trasporti e quello dell'impiego di lavoratori extracomunitari scarsamente tutelati e, anzi, sfruttati.
In precedenza, ci siamo occupati delle stragi sulle strade: si è parlato di 6 mila morti nell'ultimo periodo! Credo che molte delle preoccupazioni per quanto avviene sulle strade siano dovute ai cosiddetti TIR, ai trasporti pesanti. Ebbene, si è diffuso in Italia, ultimamente, l'utilizzo, da parte di alcune aziende di autotrasporto, di autisti extracomunitari provenienti soprattutto dalla Romania e dall'Ungheria. Tale personale, talvolta privo di regolare patente di guida - il che comporta, come ben si sa, la nullità delle assicurazioni riferite ai mezzi su cui si trovano al volante - oltre ad essere impunemente sfruttato, è solitamente sottopagato ed è costretto ad orari di lavoro assolutamente al di sopra di quelli stabiliti dalle norme sulla sicurezza nella circolazione. Il problema si è già posto, in maniera eclatante, in paesi come l'Austria e la Germania, che si sono industriati per risolverlo.


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In Italia, il problema certamente esiste e le irregolarità che emergono sono in parte segnalate dalle associazioni di categoria agli ispettorati del lavoro. Purtroppo, però, non essendoci una normativa più adeguata alla situazione, se il mezzo è straniero, viene emesso un verbale che rileva l'irregolarità ma, di fatto, il mezzo può continuare a circolare ed il conducente, anche in caso di ritiro della patente, può richiedere un duplicato denunciandone lo smarrimento.
Molto spesso, la normativa italiana in materia di autotrasporto viene aggirata con il cosiddetto distacco, istituto che è stato elaborato per assicurare la soddisfazione di altre esigenze e che, in questo caso, è utilizzato in maniera del tutto inappropriata.
Nei predetti casi, il distacco viene posto in essere in palese violazione della normativa vigente, in quanto l'autista non è un lavoratore specializzato, non viene inviato in Italia presso un luogo di lavoro ben individuato, non vi rimane per un periodo limitato e, soprattutto, predeterminato e non viene per prendere né per erogare specifiche conoscenze.
Quindi, pongo il problema sotto due aspetti: quello della sicurezza stradale e quello dello sfruttamento dei lavoratori. Chiedo al Governo se sia a conoscenza di tali fatti e come intenda risolvere il problema segnalato, che è all'attenzione anche dell'Unione europea e che altri paesi hanno già risolto.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, onorevole Sacconi, ha facoltà di rispondere.

MAURIZIO SACCONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, entrando nel merito del problema sollevato dall'onorevole Bornacin, vorrei innanzitutto ricordare che i cittadini extracomunitari che, per ragioni connesse alla loro attività di trasporto, vogliono fare ingresso nel territorio italiano, devono munirsi di un visto Schengen uniforme per trasporto. Tale visto consente l'ingresso ai fini di un soggiorno di breve durata alla straniero, che intenda recarsi in Italia per brevi periodi per svolgere attività professionale connessa con il trasporto di merci o persone sia per via terrestre sia per via aerea.
In tali ipotesi, è esclusa l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro italiano ed inoltre lo straniero autotrasportatore titolare del visto non è autorizzato a condurre un veicolo immatricolato in Italia o in un paese dell'Unione europea.
L'articolo 27 del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, recante il testo unico delle disposizioni sull'immigrazione, ha altresì individuato categorie di lavoratori per i quali è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato al di fuori delle quote dei flussi di ingresso. Tra le categorie, individuate nei predetti articoli, vi sono anche i lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro residenti all'estero i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero in Italia al fine di effettuare determinate prestazioni oggetto di contratto d'appalto stipulato tra il datore residente in Italia e quello residente all'estero. Per tali lavoratori è previsto che accordi bilaterali dell'Italia con altri paesi extracomunitari possano autorizzare il loro impiego con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di datori di lavoro residenti in Italia, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a due anni, al termine dei quali i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.
In tali casi, in cui rientrano anche gli autotrasportatori, l'autorizzazione al lavoro ed il relativo visto e permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera.
Le preoccupazioni dell'onorevole interrogante, peraltro, sono pienamente condivisibili, e a questo proposito vorrei assicurare che le direzioni provinciali del lavoro in relazione alle ipotesi di distacco dei lavoratori dipendenti da imprese straniere non appartenenti all'Unione europea svolgono un'attenta verifica sull'osservanza


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delle disposizioni vigenti in materia di appalto e subappalto, di distacco dei lavoratori extracomunitari nell'ambito di una prestazione di servizi.
In via generale, si rileva che nel corso del 2001 sono state verificate 39.846 posizioni lavorative, ovvero il 17 per cento in più rispetto al 2000. L'impegno è comunque quello di richiamare l'attenzione degli uffici periferici sulle tematiche evidenziate nell'atto ispettivo affinché venga esercitato il massimo controllo a promuovere appositi protocolli di intesa per una chiara ed univoca interpretazione delle norme vigenti e delle circolari emanate dai diversi ministeri interessati. In proposito, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anch'esso coinvolto nelle problematiche in esame, ha costituito nel 2001 un apposito ufficio con il compito di sviluppare un'attività di controllo sul territorio e sono state assunte una serie di iniziative. Tra queste è stato attivato un programma di collaborazione tra le amministrazioni interessate in materia di controlli al fine di realizzare in determinate aree sensibili forme coordinate di intervento che garantiscano più efficaci verifiche sul rispetto della normativa.
Si sta, altresì, realizzando un piano di formazione specifica del personale addetto ai controlli, allo scopo di conseguire nel prossimo futuro una adeguata professionalità del personale medesimo. È stato realizzato, inoltre, per ora in via sperimentale, un programma di monitoraggio dei controlli che consentirà, a regime, di sviluppare una concreta programmazione che tenga conto delle esigenze organizzative e territoriali. Lo stesso programma permetterà un'analisi dei dati relativi ai controlli effettuati per pianificare le modalità ed i tempi degli interventi.
Per quanto riguarda la dimostrazione della regolarità di utilizzo di conducenti non comunitari, è stato da ultimo approvato il regolamento CEE n.484 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1o marzo 2002, che ha introdotto un attestato del conducente, un documento unificato che certifica che il conducente cittadino di un paese terzo rispetto all'Unione europea che guida il veicolo di un'impresa comunitaria di trasporto in conto terzi, munita di licenza comunitaria, è abilitato a guidare tale veicolo per conto del vettore. Tale attestato deve permettere alle autorità di controllo dei vari paesi membri la verifica delle regolarità della situazione professionale di un conducente che si trovi alla guida di un vincolo comunitario che effettua un trasporto merci nell'ambito della normativa sulla licenza comunitaria.
Tale regolamento sarà applicabile a decorrere dal 19 marzo 2003 e in tempi brevi l'Italia, come gli altri Stati membri, si doterà di uno strumento unificato che appare essere efficace per combattere il ricorso agli ingaggi illegali.

PRESIDENTE. L'onorevole Bornacin ha facoltà di replicare.

GIORGIO BORNACIN. Signor Presidente, intervengo per ringraziare il sottosegretario di Stato e per dichiarare la mia soddisfazione per la risposta del Governo.

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