Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 168 del 2/7/2002
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(Revisione della normativa sulla macellazione ad uso familiare - n. 3-00874)

PRESIDENTE. Il sottosegretario per la salute, senatore Cursi, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Delmastro Delle Vedove n. 3-00874 (vedi l'allegato A - Interpellanza e interrogazioni sezione 5).

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, in merito ai quesiti posti nell'atto parlamentare si rammenta che il regio decreto n. 3298 del 1928 all'articolo 1 prevede che, previa approvazione del veterinario provinciale, la macellazione per uso privato a scopo industriale possa essere autorizzata al di fuori del pubblico macello. Da ciò si evince che, in via ordinaria, la macellazione debba essere effettuata nei pubblici macelli, ivi compresa quella effettuata nell'interesse dei privati cittadini per il proprio diretto consumo, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
In via derogatoria al citato articolo 1 è possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 13 dello stesso decreto secondo il quale il privato cittadino che intenda macellare a domicilio un proprio animale deve richiedere l'autorizzazione all'autorità comunale e deve concordare con il servizio veterinario della ASL il giorno e l'ora della visita e della macellazione per l'esecuzione di una completa ed accurata ispezione delle carni. Con il suddetto articolo 13 il legislatore intendeva disciplinare la diffusa pratica della macellazione per tradizione riservata alla specie suina.
Tuttavia, tale articolo non esclude la macellazione di animali appartenenti ad altre specie. Negli ultimi anni è invalsa, in talune aree del territorio nazionale, l'abitudine di macellare anche animali della specie bovina. A tale riguardo la direzione generale della sanità pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute, al fine di garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie di macellazione ha provveduto a diramare, in data 14 maggio 1997, una nota contenente le indicazioni per procedere alla macellazione per uso privato di animali di tali specie negli impianti di macellazione, salvo differente disposizione delle autorità regionali e delle autorità competenti a livello locale.
In tale caso le carni non devono essere bollate con bollo sanitario, ma possono essere eventualmente contrassegnate con un bollo che le identifichi come carni destinate all'uso privato. A tale scopo, il veterinario ufficiale rilascia un'apposita certificazione attestante l'avvenuta visita sanitaria, la data e l'ora della macellazione, il peso delle carni, il domicilio del privato cittadino destinatario delle carni stesse. Tale certificato viene utilizzato esclusivamente per il trasporto delle anzidette carni dal macello al domicilio dichiarato effettuato dal privato cittadino con proprio mezzo.
Le suddette dichiarazioni ed indicazioni ministeriali consentono di procedere, nel macello, alla rimozione del materiale specifico a rischio, nel rispetto delle disposizioni normative emanate ai fini della prevenzione della trasmissione della encefalopatia


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spongiforme bovina (BSE) e della corretta gestione degli scarti di macellazione.
I controlli in fase di commercializzazione vengono svolti dai servizi veterinari delle ASL al fine di verificare il rispetto delle condizioni sanitarie. Occorre peraltro sottolineare che il riscontro in commercio di carni prive di bollatura sanitaria - quali le carni di animali macellati per uso privato o le carni di animali macellati clandestinamente - comportano l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1994. Tale norma dispone infatti il sequestro come sospette delle carni prive di bollo sanitario, destinandole alla distruzione.
Per quanto sopra detto questo Ministero ritiene che le disposizioni vigenti consentano di garantire il controllo sanitario sulla macellazione per uso privato, tanto più che, di concerto con il Ministero dell'interno, è stato dato maggiore impulso all'azione di vigilanza, controllo e repressione anche da parte delle forze dell'ordine.

PRESIDENTE. L'onorevole Delmastro Delle Vedove ha facoltà di replicare.

SANDRO DELMASTRO DELLE VEDOVE. Onorevole sottosegretario, la questione non si esaurisce nella sola valutazione delle congruità della normativa vigente. Anzi, sotto questo profilo occorre subito sottolineare come il legislatore del 1928 - a tale data risale infatti la normativa di cui si invoca applicazione e controllo - fu addirittura futuribile, perché pose, 70 anni orsono, una serie di questioni con una preveggenza ed una capacità normativa che vorrei fosse propria anche dei governi del terzo millennio.
In realtà, la questione da me posta, onorevole sottosegretario, è un ulteriore e poco conosciuto capitolo, oserei dire, della riemersione del sommerso. La macellazione ad uso familiare, infatti, si svolge in un quadro generale di inadeguatezza o di insufficienza dei controlli e costituisce, in alcune ben identificate aree del paese (del nord, del centro e del sud), una lucrosa attività che genera, da una parte, un'ingiustizia e, dall'altra, un grave rischio.
L'ingiustizia consiste nell'inammissibile concorrenza sleale perpetrata in danno del mondo del commercio che, se è disponibile ad accettare di buon grado normative che a volte appaiono persino eccessive e vessatorie, per converso non intende tollerare che sotto l'usbergo della macellazione ad uso familiare si nasconda una vera e propria attività commerciale, competitiva proprio perché sfugge al rigore della normativa che detta incombenze gravose ed anche economicamente cospicue.
Il rischio, onorevole sottosegretario, è invece in re ipsa: la carenza dei controlli comporta - nella fase del trasporto della merce dall'impianto di macellazione al domicilio senza l'utilizzo di mezzi di trasporto con sufficienti caratteristiche igienico-sanitarie, nella fase del sezionamento e della lavorazione delle carni, nella fase dell'eliminazione degli scarti della sezionatura senza obbligo di utilizzo di ditte autorizzate al ritiro ed al trattamento di rifiuti speciali - un'intuibile serie di pericoli di natura sanitaria.
Onorevole sottosegretario, il problema della macellazione ad uso familiare deve essere necessariamente rivisitato, almeno dal punto di vista della cura dei controlli che devono tornare ad essere rigorosi, continui ed assillanti per coloro che svolgono attività illecite. Lo esigono elementari regole di prudenza sanitaria e, non ultima, la legittima e sacrosanta pretesa del mondo del commercio, che non può e non vuole tollerare che, a pochi passi dal proprio uscio, con la giustificazione della macellazione ad uso privato, fiorisca un commercio alternativo illegale sempre più protervo, in quanto, forse, consapevole che i controlli sono inadeguati.
Onorevole sottosegretario, mi dichiaro soddisfatto della risposta da lei fornitami, soprattutto in ordine all'accenno finale, allorché si ipotizza, di concerto con il Ministero dell'interno, l'implementazione del momento dei controlli.
Credo che la normativa in sé sia sufficiente, ma ritengo anche che questo


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Governo debba caratterizzarsi per una decisa accentuazione di quei controlli che, da una parte, salvaguardano la salute dei cittadini e, dall'altra parte, rendono giustizia alla stragrande maggioranza dei commercianti. Si tratta di operatori seri, professionisti ed imprenditori rispettosi della legge, i quali vogliono, peraltro, che lo Stato riconosca questa loro condizione, attraverso la capacità politica, operativa e tecnica di colpire duramente quei commerci illegali che si pongono come inammissibile forma di concorrenza sleale.

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