Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 165 del 26/6/2002
Back Index Forward

Pag. 15


...
Seguito della discussione del disegno di legge: Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1534-B) (ore 10,45).

PRESIDENTE. L'ordine giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Delega per la riforma


Pag. 16

dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici.
Ricordo che nella seduta del 24 giugno 2002 si è svolta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.
La ripartizione dei tempi riservati al seguito del dibattito è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori (vedi resoconto stenografico della seduta del 30 maggio 2002).

(Esame di una questione pregiudiziale - A.C. 1534-B)

PRESIDENTE. Avverto che gli onorevoli Bressa ed altri hanno presentato la questione pregiudiziale n. 1 (vedi l'allegato A - A.C. 1534-B sezione 1) che, a norma del comma 3 dell'articolo 40 del regolamento, può essere illustrata per non più di dieci minuti da uno solo dei proponenti.
Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.
L'onorevole Cima ha chiesto di illustrare la questione pregiudiziale Bressa ed altri n. 1. Tuttavia, devo ricordarle, onorevole Cima, che lei non ha sottoscritto la questione pregiudiziale, quindi non può illustrarla.

LAURA CIMA. Signor Presidente, ho aggiunto la mia firma.

PRESIDENTE. Non risulta.

LAURA CIMA. In tal caso, la aggiungo ora.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale Bressa ed altri n. 1, di cui è cofirmataria.

LAURA CIMA. Signor Presidente, avevo richiesto di aggiungere la mia firma, quindi mi stupisce che non sia stata aggiunta.
Allora, la questione pregiudiziale che abbiamo presentato su questo provvedimento che riguarda una riforma amministrativa ed organizzativa, sia pure al massimo livello, del Governo, della Presidenza del Consiglio di ministri e degli enti pubblici, non può prevedere, come è stato fatto al Senato, l'inserimento di un articolo come il 13, che dà al Governo la delega in bianco su un altro tipo di questioni, che non c'entrano nulla con l'organizzazione del Governo, cioè le questioni e le istituzioni che si riferiscono alle pari opportunità in tutta Italia, sia a livello nazionale sia - come spiegherò -, a cascata, a livello regionale, in contraddizione peraltro con la riforma del titolo V della Costituzione. Noi abbiamo ricordato che l'articolo 76 della Costituzione limita l'esercizio della funzione legislativa delegata al Governo alla determinazione di principi e criteri direttivi, e solo per un tempo limitato e per oggetti definiti. È quindi impossibile, secondo la nostra Costituzione, che in un decreto legislativo si aggiungano altre questioni (facendolo così diventare un provvedimento omnibus) tipo quelle che sono state aggiunte nell'articolo 13.
Per di più, l'articolo, che di per sé non doveva essere inserito in un provvedimento di questo genere perché non c'entrava assolutamente nulla, presenta una vaghezza ed una lacunosità per quanto riguarda i criteri direttivi, l'indicazione delle modalità e gli aspetti essenziali dell'intervento normativo, contraddicendo chiaramente l'articolo 76 della nostra Costituzione. Questa delega è censurabile anche per difetto di regolamentazione, perché lascia al Governo tutti gli spazi che spettano invece al Parlamento. Una riforma così importante - peraltro, l'Italia è fanalino di coda per quanto riguarda la presenza delle donne nei luoghi elettivi e nei centri di decisione istituzionale - non può essere lasciata al Governo, perché in questo caso credo che tutti i gruppi politici, anche quelli dell'opposizione, abbiano diritto di dire la loro in Parlamento su una questione così delicata, che non possono permettersi di delegare al Governo.
Peraltro, l'articolo 13 di questo disegno di legge interferisce almeno con tre leggi


Pag. 17

nazionali che sono leggi cardine delle politiche delle pari opportunità e che hanno segnato passi importanti nella storia della lotta delle donne nel nostro paese; innanzitutto, con la legge n. 164 del 1990, istitutiva della commissione pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio, la prima istituzione che, nel nostro paese, si è occupata di pari opportunità. Tale commissione svolge una funzione importantissima e, pur essendo una commissione consultiva del Governo, è dotata di una propria autonomia perché non decade al decadere del Governo; è, inoltre, molto rappresentativa della realtà politica sociale e dell'associazionismo nel paese ed è anche estremamente moderna perché presuppone che il livello regionale, con altrettante commissioni di parità regionali, sia in rete con il livello nazionale. Si tratta di una rete ormai consolidata che permette di affrontare molte questioni, anche a livello territoriale, con un flusso di informazioni e direzioni dal centro alla base e dalla base al centro permettendo anche al ministro per le pari opportunità di intervenire su altre leggi come la legge n. 125 del 1991 - che ha istituito, tra l'altro, un comitato presso il Ministero del lavoro, presieduto dallo stesso ministro del lavoro, interferendo, peraltro, con i poteri di un ministro sicuramente più autorevole (se non altro per il fatto che si tratta di un ministro con portafoglio a differenza del ministro delle pari opportunità) - e come la legge n. 215 del 1992 per l'imprenditoria femminile che istituisce, presso il Ministero dell'industria, un comitato per l'imprenditoria femminile.
L'articolo in esame, invece, contiene una delega in bianco al Governo che finisce per conferire funzioni esorbitanti ad una parte del potere esecutivo; sappiamo che l'iniziativa è venuta dal Ministero per le pari opportunità, dalla ministra Prestigiacomo la quale, peraltro, non ha consultato nessuno; non solo i gruppi parlamentari ma neanche le altre istituzioni di parità, né l'associazionismo femminile e nemmeno la realtà sindacale ed imprenditoriale del nostro paese. Ciò ha generato un allarmismo generale perché si è visto spuntare questo articolo 13 come un fungo, senza che vi sia stato un confronto con alcuno.
Con questo articolo si intende ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti gli organismi titolari di competenze in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna. Mi chiedo anche come sia possibile pretendere di ricondurre tutta la politica di pari opportunità a livello centrale, quando il titolo V della Costituzione riconosce la totale autonomia di tutti gli organismi ed il principio di sussidiarietà.
Per queste ragioni chiediamo di non procedere all'esame del disegno di legge 1534-B perché contraddice l'articolo 76 della nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, ritengo che la collega Cima abbia già molto articolato le motivazioni che ci hanno indotto a presentare questa questione pregiudiziale.
L'articolo 13 del disegno di legge è in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione in quanto, nella sua genericità, copre tutti gli spazi di intervento che spettano al Parlamento. Non si tratta di un rilievo meramente e squisitamente formale, per quanto assolutamente rilevante, perché attiene, soprattutto, al senso ed alle funzioni degli organismi di cui stiamo parlando.
In Italia, grazie a più di 20 anni di dibattito tra le associazioni delle donne ed in Parlamento, un dibattito forte, trasversale, che ha visto presenti gruppi femministi ed associazioni femminili, coordinamenti sindacali, rappresentanti dell'imprenditoria femminile, dell'artigianato e del commercio, sono nate le proposte per l'istituzione degli organismi di parità. Questi sono pertanto nati come strumenti di partecipazione democratica e di consulenza ad organismi esecutivi, nonché come strumenti di presenza, in forme varie, delle lobby delle donne, e delle culture delle differenze, nei luoghi della politica.


Pag. 18

Nel momento in cui l'istituzione di questi organismi è stata discussa dal Parlamento vi era dunque l'attenzione da parte del legislatore verso un'opinione pubblica femminile consapevole del valore aggiunto che portava nel dibattito politico, nonché nella vita culturale e lavorativa del paese.
Il segno di questo senso di democrazia partecipata e di tali forme di comunicazione tra i luoghi della politica istituzionale ed i luoghi della politica prima, così come sono stati nominati dalle culture delle donne, è cancellato dalle modalità con cui la riforma, pure necessaria, degli organismi di parità è presentata all'interno del presente provvedimento.
Appare poi particolarmente grave il possibile contrasto con il titolo V della Costituzione laddove si statuisce che le leggi regionali abbiano costituzionalmente la competenza di rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale, economica e di promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive nei rispettivi territori regionali. Tutto un processo, che non è stato di delega dall'alto verso il basso, bensì di crescita dal basso verso l'alto, viene pertanto cancellato, ignorato, prevaricato.
Queste mi sembrano essere ragioni sufficienti per chiedere di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 1534, atteso che vi è un contrasto profondo ed assolutamente visibile con la Costituzione; dato da questo «colpo di mano» con cui l'esecutivo ritiene di poter legiferare e decidere non solo sugli organismi di parità a livello nazionale ma, addirittura, di incidere sul dibattito di quelli a livello regionale e su tutti i successivi livelli (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Verdi-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Montecchi. Ne ha facoltà.

ELENA MONTECCHI. Signor Presidente, nel corso della discussione su questo provvedimento il mio gruppo non ha mai contestato la necessità di andare verso modifiche e riordinamenti per rispondere meglio, anche con nuovi modelli organizzativi, alle attuali esigenze. Ciò che noi non accettiamo è la proposta, contenuta nell'articolo 13, di una delega che, come già hanno notato alcune colleghe, è assolutamente in bianco.
Tale delega, peraltro, mette in discussione un grande punto di novità, cioè il fatto che nelle singole realtà territoriali, nei sistemi regionali, i modelli, le norme, i provvedimenti che si ritengono utili ai fini di attuare i principi contenuti nell'articolo 117 della Costituzione in relazione alla promozione economica, sociale e culturale delle donne, siano modelli dotati di autonomia, i quali, pertanto, non possono rientrare in una concezione da grande apparato verticale di una Presidenza del Consiglio che, a cascata, tende a modellare e ad interpretare la realtà - che in questo ambito non è esclusivamente istituzionale - come se fosse un corpo unico.
Questa idea è lontanissima dalla modernità e dal modo con il quale nel nostro paese, in forme molteplici, si sono organizzati gli strumenti di parità.
Colleghe e colleghi, abbiamo presentato una questione pregiudiziale perché ciò che in questa sede è stato definito un colpo di mano - e lo confermiamo - è diventato un modo per sfuggire ad una discussione utile e necessaria volta ad indicare alcuni indirizzi e principi di delega rispetto ai quali orientare modifiche e trasformazioni che sono certamente necessarie e già in corso.
Allora, per quale ragione il Governo chiede una delega in bianco e per quale ragione si scrive una norma come l'articolo 13 che disciplina, in modo assolutamente indistinto, tutto ciò che riguarda gli strumenti di parità e di pari opportunità? Cosa significa razionalizzare? Significa spendere meno o cancellare uno strumento sì e l'altro no? Cosa significa intervenire sugli accorpamenti di tutte le funzioni nazionali inerenti le pari opportunità? Parliamo di materie completamente diverse tra loro: le pari opportunità


Pag. 19

nella pubblica amministrazione e il corpo legislativo delle pari opportunità che riguarda il mondo del lavoro.
Abbiamo chiesto una discussione di merito e di contenuto sugli indirizzi che non si è svolta ed è in merito a ciò, anche per quanto riguarda la discussione precisa e specifica sull'articolo 13, che proporremo le nostre ragioni. Chiederemmo, però, alle colleghe e ai colleghi del Polo di riflettere, una volta tanto, su questo punto che viene esaminato e che è stato condiviso in Commissione. Infatti, non giova, nemmeno a tutto il fervore sulle pari opportunità che colgo fra le donne del Polo, un'idea illuministica e giacobina di riforma di tali strumenti. Colleghe del Polo, non è moderno pensare che tutta la realtà possa essere ridotta ad uno con una delega in bianco (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che le osservazioni svolte dai colleghi attengano più al merito dell'articolo che agli aspetti costituzionali, perché non vi è una violazione dell'articolo 76 della Costituzione. Vorrei procedere con ordine. Noi tutti sappiamo che l'articolo 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Nel nostro caso l'oggetto è fin troppo chiaro: siamo di fronte ad un riordino a livello nazionale di organismi che operano nel settore delle pari opportunità.
Per quanto riguarda, invece, il tempo limitato, esso è ben dichiarato è definito: il Governo ha ben diciotto mesi di tempo per emanare i decreti legislativi, a meno che non si voglia accedere ad altre ipotesi, dal momento che i colleghi dell'opposizione hanno proposto anche termini di sei o cinque mesi. Tuttavia, in tal caso si sarebbe pur sempre di fronte ad un termine preciso.
Per quanto attiene ai principi e ai criteri direttivi che devono essere evidenziati, credo che raramente un articolo di legge sia così chiaro, semplice ed in linea con le altre leggi delega e con i principi e i criteri direttivi di tutte le leggi delega riguardanti il riordino e il riassetto dell'organizzazione del Governo, dei ministeri e degli enti pubblici.
Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 si parla di «razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti». Si tratta di aspetti menzionati anche in altre leggi delega: la riduzione di componenti di organismi pletorici, l'accorpamento e la soppressione di organismi ripetitivi perché non vi siano sovrapposizioni di funzioni simili.
Nella lettera b), quella più contestata, si afferma che bisogna «ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale». Non credo si possa configurare un vulnus alla Costituzione prevedendo di ricondurre alla Presidenza del Consiglio una sua funzione naturale, quella di coordinamento di organismi simili fra loro che, sostanzialmente, svolgono le stesse funzioni e che sono dislocati almeno presso tre Ministeri. Penso che non solo si sia rispettata la Costituzione, ma anche il buonsenso (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di proseguire vorrei salutare il Presidente del Parlamento della Repubblica di Georgia, la signora Nino Burjanadze, che ringrazio, anche a nome dell'Assemblea, per essere in questa sede ad assistere ai nostri lavori (Generali applausi - L'Assemblea ed i membri del Governo si levano in piedi).


Pag. 20


Ha chiesto di parlare l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, considero molto grave che il primo atto concreto della ministra delle pari opportunità sia quello di mettere in discussione le leggi che in questo momento regolano le iniziative, parlamentari e non, per le pari opportunità nel nostro paese. È un fatto molto grave perché è passato un anno, ormai, dall'insediamento di questo Governo e nulla si è visto sul piano concreto. Oggi, l'unica cosa che vediamo è, appunto, una delega in bianco al Governo per mettere mano ad una partita di grande rilevanza.
È particolarmente importante perché ciò si svolge in assenza di un bilancio, di una verifica, di una discussione con tutte coloro che in questa vicenda hanno avuto ruoli da protagonista. Non si sono volute ascoltare le rappresentanti della commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, non si è voluta affrontare una discussione seria, approfondita ed anche distesa perché questa richiesta di aggiornamento e di razionalizzazione avesse un fondamento e si svolgesse su basi certe. È particolarmente grave perché in questo paese non sono stati rimossi - anzi ne siamo ben lontani - gli ostacoli che si frappongono alle pari opportunità tra uomo e donna in tutti i campi, da quello sociale, a quello culturale, a quello politico.
Siamo di fronte ad un problema serio. Mi riferisco alla crisi profonda della rappresentanza che riguarda in particolare le donne. Si è avuto modo di verificarlo nel corso di tante esperienze in quest'aula, ultima quella sulla procreazione assistita. Continuo a pensare che, se questo Parlamento fosse composto per il 50 per cento da donne, quella legge, sicuramente, non sarebbe stata approvata. Con riguardo a tale crisi della rappresentanza anziché cercare di capire cosa si è fatto in questo paese e come hanno funzionato le varie commissioni, quella che fa capo al Ministero per le attività produttive e quella per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, si decide di dare una delega in bianco al Governo perché vi rimetta mano. Pensiamo che non vi siano le condizioni per compiere tale operazione e che non siano state rispettate le prescrizioni dell'articolo 76 della Costituzione.
Infatti, se è vero - come diceva ora il collega Carrara - che vengono fissati tempi certi e se è vero che si precisa che si vuole ricondurre presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di coordinamento di tali attività - aspetto, a nostro avviso, contestabile -, non è affatto vero che in questo provvedimento siano definiti i principi, le finalità e i criteri direttivi con i quali si vuole procedere a questa razionalizzazione. Quest'ultima non è un fatto tecnico, bensì è un fatto politico: allora bisogna chiarire qual è la finalità politica che si vuole perseguire.
Qualora questa pregiudiziale venisse respinta, si vedrà poi nel corso della discussione dei singoli emendamenti, come noi vogliamo fissare tali criteri, perché i criteri di questa legge, che hanno costituito il punto di riferimento nell'attività svolta in questi anni, in particolare dalla Commissione nazionale per le pari opportunità, hanno delle finalità precise ed una composizione precisa che risponde ad una finalità politica. Il fatto che in questa Commissione vi siano rappresentanti della società civile (cioè di donne, di associazioni e di organizzazioni che svolgono un ruolo da protagonista nel mondo sociale, politico e culturale), il fatto che vi sia un pluralismo deciso, scelto, che consente una rappresentanza di tutti i partiti (di quelli che stanno in quel momento al Governo e di quelli che invece stanno l'opposizione) e il fatto che questa Commissione non scada allo scadere della legislatura sono tutti aspetti che evidenziano una scelta politica precisa che ha a monte una discussione di grande rilevanza.
Dire, adesso, che si attribuisce la delega al Governo per razionalizzare una Commissione con tali caratteristiche, senza precisare - anzi precisando che si ridurrà il numero - che queste caratteristiche politiche di fondo verranno mantenute, vuol dire dare una delega in bianco.


Pag. 21


Noi continuiamo a pensare - perché è questo l'aspetto più rilevante di questa scelta politica che viene proposta e che contestiamo sul piano istituzionale - che in questa maniera non si rispettino le prerogative previste dall'articolo 76 della Costituzione (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.
Avverto che il gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ha chiesto la votazione nominale mediante procedimento elettronico.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale di costituzionalità Bressa ed altri n. 1.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 421
Maggioranza 211
Hanno votato
sì 197
Hanno votato
no 224).

Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Finocchiaro non ha funzionato.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento (Commenti).

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi. Se una persona chiede di parlare è corretto che parli. Ne ha facoltà, onorevole Boccia.

ANTONIO BOCCIA. Grazie Presidente. Intervengo per un richiamo al regolamento, in particolare all'articolo 16-bis, a tutela di tutti i colleghi deputati, quindi anche di quelli che protestano.
Vede Presidente, il comma 6 di tale articolo recita testualmente «qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato» (per la legislazione) «debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea». Ora, Presidente, il Comitato per la legislazione su questo provvedimento, in particolare sulle parti aggiunte dal Senato, ha formulato una condizione ed una serie di osservazioni. La Commissione di merito non ha inteso accogliere tale condizione, perché infatti il testo è rimasto quello proveniente dal Senato e il relatore, il quale ha riferito oralmente in aula, non ne ha spiegato il motivo. Ci troviamo, dunque, in una situazione di palese violazione del comma 6 dell'articolo 16-bis del regolamento, per la parte, per così dire, di forma (che poi è sostanza per la nostra vita parlamentare); tuttavia, Presidente, vi è una parte di sostanza - per così dire al quadrato -, dal momento che noi non conosciamo il motivo per il quale la Commissione non abbia inteso adeguarsi al parere espresso dal Comitato per la legislazione.
Pertanto, Presidente, le chiedo in primo luogo di verificare se il relatore volesse integrare la sua relazione, per dare conto all'Assemblea del perché la Commissione di merito non si sia adeguata alla condizione espressa dal Comitato per la legislazione. E, se ciò non dovesse essere ritenuto opportuno, valuti lei l'opportunità di effettuare un rinvio in Commissione e, quindi, di aggiornare la discussione, in modo che si possa rispettare il comma 6 dell'articolo 16-bis.
Signor Presidente, devo sottolineare che, sempre a tutela dei colleghi deputati, l'articolo 16-bis del regolamento prevede anche un comma 7, il quale attribuisce la facoltà al Presidente della Camera, nel caso in cui dovesse permanere un conflitto tra il Comitato per la legislazione e la Commissione di merito, di convocare il suddetto Comitato insieme alla Giunta per il regolamento, al fine di dirimere le controversie.
Dunque, signor Presidente, le chiederei un approfondimento e l'assunzione di decisioni in merito al comma 6 e, nel caso in


Pag. 22

cui non dovesse risolversi la questione, di valutare l'opportunità di dare attuazione al comma 7.
In questo anno della legislatura in corso, non è la prima volta che ciò accade. Non sono intervenuto in precedenza, in quanto ho compreso i brontolii provenienti dai banchi dell'opposizione; tuttavia, il Comitato per la legislazione è un organo - che tutti abbiamo voluto proprio a garanzia e a tutela di una corretta legislazione - che svolge, per conto nostro, un compito terzo e delicatissimo proprio per consentire non solo di rispettare gli aspetti di lessico, ma anche quelli di coordinamento e di adesione ai principi più generali del nostro ordinamento.
La verità è che, con una certa frequenza, si sta verificando la trasgressione dei pareri resi dal suddetto Comitato e ciò costituisce un vulnus non tanto per le procedure parlamentari - ormai, ci stiamo abituando a questa prassi -, ma per la buona legislazione.
Quindi, signor Presidente, la pregherei di porre attenzione a questa mia richiesta che, ritengo, meriti almeno una risposta da parte sua e, mi auguro, anche da parte del relatore (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, credo che la risposta, più che da parte mia, debba provenire da parte del relatore.
Dunque, pregherei il relatore di fornire una risposta che, spero, possa soddisfare anche le richieste dell'onorevole Boccia.

NUCCIO CARRARA, Relatore. Signor Presidente, ritenevo che, sia in Commissione sia durante l'esposizione della mia relazione qui in aula, fosse emerso il rispetto del comma 6 dell'articolo 16-bis.
Comunque, credo sia dovuto un chiarimento all'Assemblea; dunque, mi accingo a spiegare il contenuto dell'articolo 1. Si tratta di riaprire i termini di alcune deleghe scadute contenute nella legge Bassanini n. 59; inoltre, alla fine, è stato aggiunto un periodo nel quale si afferma che va rispettato comunque quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2002.
Dunque, il Governo si troverebbe di fronte a due modalità di intervento: un riordino, mediante il nuovo decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo in esame, e la possibilità di trasformare o sopprimere enti o organismi mediante un regolamento di delegificazione, autorizzato dall'articolo 28 della legge n. 448 del 2001.
Ritengo non vi sia nulla di strano: il Governo potrà seguire due strade diverse che, in ogni caso, non confliggono tra loro e, anche nel caso in cui non avessimo fatto riferimento alla legge finanziaria, l'articolo 28 sarebbe comunque rimasto in vigore.

Back Index Forward