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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di
legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato.
Ricordo che nella seduta del 17 giugno si è conclusa la discussione sulle linee generali sulle modifiche introdotte dal Senato.
Onorevoli colleghi, vi ricordo che avranno luogo immediatamente le votazioni.
PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del regolamento, è stata presentata la questione pregiudiziale di costituzionalità Bressa ed altri n. 1 (vedi l'allegato A - A.C. 1696-B sezione 1).
A norma dell'articolo 40, comma 3, del regolamento, la questione pregiudiziale può essere illustrata da uno solo dei proponenti, per non più di dieci minuti. Potrà intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi, per non più di cinque minuti.
L'onorevole Bressa ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale.
GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, l'articolo 5 del disegno di legge in esame affronta un problema serio: il tentativo di sistemare la posizione di un gruppo di dipendenti della pubblica amministrazione che per una serie, successiva negli anni, di mancati interventi legislativi, si trova a patire una condizione sostanzialmente non di equità rispetto ad altre posizioni che, nel corso di questi anni, sono state in qualche modo sanate.
Ancora una volta, tuttavia - e nella discussione nel merito del provvedimento avremo occasione di verificarlo a più riprese, anche per le modifiche apportate al disegno di legge stesso dal Senato -, si è scelta la strada sbagliata che non garantirà la soluzione del problema.
Per quale ragione affermo ciò? Si è scelta infatti la strada di ricorrere ad un concorso riservato agli interni. È noto da tempo che la Corte costituzionale ha sempre sanzionato in maniera negativa e costante nel corso di questi anni, tutti gli interventi che prevedevano il ricorso a corsi con posti riservati agli interni, in quanto tale procedura entrava in contrasto con gli articoli 51, 3 e 97 della Costituzione, laddove sono sanciti i principi costituzionali di concorsualità, di parità di trattamento e di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.
Vi è poi una questione estremamente significativa ed importante: il 9 maggio di quest'anno, la Corte costituzionale, con sentenza n. 194, entrava nel merito di un provvedimento sostanzialmente identico a quello che abbiamo all'esame oggi e rispetto al quale siamo chiamati ad esprimere un voto.
Nella sentenza n. 194 del 2002 - l'eccezione di costituzionalità era stata sollevata dal TAR del Lazio relativamente ad un concorso del Ministero dell'economia e delle finanze - la Corte costituzionale, per quanto riguarda le considerazioni in diritto, dice in maniera esplicita che stabilire «che soltanto il 30 per cento dei posti disponibili possono essere attribuiti a coloro che non sono già dipendenti dell'amministrazione finanziaria, derogherebbe ingiustificatamente alla regola del pubblico concorso, che riguarderebbe anche la fattispecie in esame, ponendosi così in contrasto con i principi costituzionali della parità di trattamento (articolo 3 della Costituzione) e di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione (articolo 97 della Costituzione)». È ben vero che in questo caso non si tratta del 70, bensì del 50 per cento, ma il principio è identico! È il principio del concorso interno che viene messo in discussione, non il fatto che in un concorso pubblico vi possa essere una riserva per personale interno alla pubblica amministrazione.
Non solo. Le considerazioni nel merito della Corte costituzionale, da questo punto di vista, sono ancora più chiare e più definitive. La sentenza n. 194 del 9 maggio
di quest'anno (e, quindi, il Governo, a maggior ragione, doveva porsi questo problema) dice : «La previsione, nella disciplina censurata, non già di un concorso pubblico con riserva dei posti, bensì di un concorso interno, riservato ai dipendenti dell'amministrazione per una percentuale dei posti disponibili particolarmente elevata» ... «appare pertanto irragionevole e si pone in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione».
La questione pregiudiziale che abbiamo presentato ricalca né più e né meno gli argomenti della sentenza della Corte costituzionale, ripeto, del 9 maggio ultimo scorso. Come può il Governo, il 19 giugno, a poco più di un mese di distanza da questa pronuncia della Corte, proporci un articolo che prevede le stesse modalità che sono state più volte censurate della Corte e, da ultimo, poco più di un mese fa? Qual è la logica che presiede a questo atteggiamento del Governo? Credo che il Governo abbia fatto bene a porsi il problema di risolvere tale annosa questione ed io condivido questo spirito di voler mettere la parola «fine» ad una sostanziale ingiustizia perpetrata nei confronti di alcuni dipendenti pubblici. Ma per quale ragione imboccare la strada sbagliata? Qual è la logica che ha soccorso il Governo? Come si giustifica la protervia di non voler cambiare norme rispetto alle quali potrebbe non solo esserci il concorso di tutto il Parlamento, ma che potrebbero determinare la soluzione di un problema che è attesa da tempo, da molti pubblici dipendenti?
Questo atteggiamento del tutto incomprensibile del Governo forse si giustifica con la volontà di approvare rapidamente questo provvedimento, perché, quanto prima verrà approvato, tanto prima scatterà il sistema di spoils system. Comunque, vedremo, discutendo nel merito, che non sarà nemmeno tanto semplice riuscire a «spoliare» la pubblica amministrazione, secondo gli intendimenti dichiarati o non dichiarati (o dichiarati attraverso lettere riservate interne ai membri di questo Governo e di questa maggioranza).
Invito il Governo - anche perché avremo occasioni di discutere altre questioni di merito di questo provvedimento che non reggono - a riflettere, ad accogliere questa questione pregiudiziale, a riformulare la norma, a rivedere alcune incongruità contenute nel provvedimento per consentire al Parlamento, almeno una volta, di approvare una legge che poi possa essere anche applicata.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Amici, alla quale ricordo che ha cinque minuti di tempo a sua disposizione. Ne ha facoltà.
SESA AMICI. Signor Presidente, l'illustrazione fatta poc'anzi dal collega Bressa mi esime dall'entrare nel merito di alcuni elementi che egli ha già sottolineato con grande lucidità. Vorrei soffermarmi soltanto su due aspetti.
La pregiudiziale che abbiamo presentato è relativa, non solo ad alcuni lesivi principi di ordine costituzionale (gli articoli 51, 3 e 97), ma, soprattutto, perché nella volontà - mostrata nel corso delle discussioni che abbiamo svolto con il Governo - di sanare elementi di ingiustizia per alcuni dipendenti, è stata scelta la strada, non tanto della riserva di posti in un concorso pubblico, quanto quella della norma del concorso interno. Tale concorso - è del tutto evidente per i colleghi che di questi argomenti si intendono - riguarda le carriere interne della pubblica amministrazione e, proprio per questo motivo, può diventare lesivo della qualità di trattamento di cui parlava il collega Bressa.
La questione pregiudiziale sollevata invita il Governo a riformulare queste norme, al fine di evitare che tutto ciò avvenga per via interna nella pubblica amministrazione (il problema non riguarda la riserva dei posti nei concorsi in generale), per confermare ampiamente l'idea che il concorso pubblico rappresenti la possibilità concreta di esaminare i meriti e le competenze di chi vi accede. È un problema di uguaglianza nell'accesso, di qualità di trattamento e, proprio per questo, l'invito rivolto dal collega Bressa (che
anch'io faccio, annunciando il voto favorevole dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra) è di riflettere attentamente su questa pregiudiziale che solleva questioni di merito ma anche di buon senso generale.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Oricchio, al quale ricordo che cinque minuti di tempo a sua disposizione. Ne ha facoltà.
ANTONIO ORICCHIO. Signor Presidente, sul finire della discussione che si è svolta in quest'aula, quando abbiamo approvato, il provvedimento al nostro esame, in prima lettura alla Camera, è stato fatto spesso riferimento al problema relativo alle questioni pregiudiziali di costituzionalità ed io stesso (mi rivolgo a chi ricorda quel dibattito) ho sollevato il problema che non si possono sempre individuare profili di incostituzionalità in qualunque provvedimento che va ad innovare l'assetto della pubblica amministrazione, anche in ossequio degli impegni che la maggioranza ed il Governo hanno nei confronti degli elettori in materia di una nuova regolamentazione della pubblica amministrazione.
Puntualmente, fin dalla discussione sulle linee generali svoltasi lo scorso lunedì, l'attenzione è caduta su un elemento d'illegittimità costituzionale di questo provvedimento. Per noi sono infondate le prospettazioni d'incostituzionalità sotto vari profili e motivi.
Innanzitutto, la sentenza n. 194 del 2002 della Corte costituzionale - precedentemente citata dal collega Bressa in alcune sue parti - ci sembra debba essere ricostruita con maggiore attenzione, per la verità e per quello che la sentenza dispone, non per ciò che le vogliamo far disporre.
Bisogna ricordare, a questo proposito, che la sentenza è stata emessa dalla Corte costituzionale a seguito di ordinanza di rimessione del TAR Lazio, avutasi nel corso di giudizio promosso dalla Dirstat, per effetto di alcuni decreti dirigenziali e direttoriali riguardanti le procedure di riqualificazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, a sensi dell'articolo 3, commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 1995, n. 599.
Eravamo di fronte - è bene sottolinearlo in questa sede - ad una normativa che prevedeva una riserva del 70 per cento dei posti vacanti al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, realizzando, in tal modo, secondo la prospettazione dei ricorrenti che ne avevano eccepito l'illegittimità costituzionale, una vera e propria cooptazione verso l'alto di questi ultimi dipendenti. Abbiamo, quindi, visto come si muovevano i Governi precedenti, con quale tipo di concorsi e di riserve di posti.
Vediamo, invece, cosa dispone il disegno di legge che verosimilmente approveremo in seconda lettura nella giornata di oggi. Con questo disegno di legge non facciamo per nulla una modifica riguardante il 70 per cento dei posti. Va, infatti, evidenziato - ricordando anche i lavori preparatori al Senato - che, nella competente Commissione del Senato, il 28 febbraio scorso, il rappresentante del Governo presentatore ora dell'emendamento 5.10, per il quale è stata sollevata la questione di incostituzionalità, precisava testualmente che tale proposta governativa era volta a stabilire una soglia, ai fini dell'inquadramento nella seconda fascia di nuovi dirigenti, ma non a prevedere una riserva assoluta e fino alla concorrenza del 50 per cento dei posti medesimi.
La quota del 50 per cento, introdotta dal Senato nell'articolo 5, non costituisce, infatti, una percentuale di riserva per la copertura. Pertanto, a prescindere dall'esatta ricostruzione della valenza della sentenza della Corte costituzionale, non siamo di fronte ad una situazione analoga a quella che ha occasionato la sentenza n. 194 del 2002, per cui è del tutto insussistente l'eccepita e prospettata incostituzionalità del disegno di legge che ci accingiamo ad approvare.
Aggiungo che un'ulteriore, approfondita lettura (non di parte) della sentenza poc'anzi citata evidenzia come la Corte costituzionale sottolinei che le procedure concorsuali debbono essere ispirate ai
principi di imparzialità e di buona amministrazione, in conformità agli articoli 97, 51 e 3 della Costituzione e, quindi, all'opportunità di assicurare parità di trattamento a coloro che già sono dipendenti inquadrati nei ruoli e a coloro che ancora devono esserlo; tuttavia, la suddetta sentenza della Corte costituzionale non esclude a priori la possibilità di un ricorso eventuale, così com'è previsto da questo disegno di legge, alle riserve di posti: lo esclude soltanto nel momento in cui diventa irragionevole la percentuale di posti riservati, in modo tale da configurare non veri e propri concorsi, ma forme di cooptazione in nuove fasce di accesso alla pubblica amministrazione ed agli incarichi dirigenziali. Solo allora, quando si viola il principio di ragionevolezza nella determinazione della riserva dei posti, siamo di fronte ad un'incostituzionalità!
Ma tutto ciò non è ravvisabile nel disegno di legge in esame e, pertanto, non si può che sostenere la necessità di rigettare la questione pregiudiziale sollevata.
DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Bravo!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la questione pregiudiziale Bressa ed altri n. 1, che tutti i gruppi parlamentari dell'Ulivo hanno sottoscritto, è dovuta al fatto che l'articolo 5 del disegno di legge in esame, modificato, sul punto, dal Senato, contempla un concorso riservato per il personale già in servizio nella pubblica amministrazione e la previsione di una percentuale di riserva nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione.
Proponendo la questione pregiudiziale, abbiamo esplicitamente dichiarato che la norma in parola non sarebbe censurabile, sotto il profilo costituzionale, se contemplasse un concorso pubblico con riserva di posti; nel caso di specie, invece, viene previsto, pur con il limite introdotto dal Senato del 50 per cento, un concorso «riservato» ai dipendenti della pubblica amministrazione con una percentuale di posti particolarmente elevata (fino al 50 per cento) che, a nostro parere, avallato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (non riteniamo fondata, quindi, l'interpretazione offertaci poco fa dal relatore della sentenza n. 194 del 2002), si pone in contrasto con i principi costituzionali di concorsualità (articolo 51 della Costituzione), di parità di trattamento (articolo 3 della Costituzione) e di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, volta a garantire la scelta dei più meritevoli (articolo 97 della Costituzione). La deroga alla regola del concorso pubblico è ammessa esclusivamente entro i limiti richiesti dall'esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione o in presenza di altri principi di rango costituzionale e noi riteniamo che tali presupposti non ricorrano nella previsione in esame.
Questi principi, come il collega Bressa ha ricordato poco fa, con ampie citazioni, sono stati ribaditi dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 194 del 2002 - e credo che poco rilevi il fatto che il sindacato di costituzionalità riguardasse, in quel caso, una legge che prevedeva un limite del 70 per cento dei posti, mentre, in questo caso, è previsto un limite del 50 per cento - con la quale vengono censurate le modifiche legislative volte ad introdurre procedure selettive interne per il conferimento di una qualifica funzionale superiore che derogano ingiustificatamente alla regola del pubblico concorso, in aperta violazione dei principi costituzionali in materia di organizzazione dei pubblici uffici.
È questo il motivo per cui noi gruppi parlamentari dell'Ulivo abbiamo presentato questa questione pregiudiziale di costituzionalità ed è questo il motivo per il quale in extremis, perché si potrebbe anche stralciare questo articolo 5, mi viene da ammonire, con rispetto e pacatezza come sono solito fare, il Governo dicendo
che, se nessuna modifica può essere introdotta qui alla Camera a questo testo che ci proviene dal Senato, per ragioni di celere applicazione della legge sullo spoils system, forse questo provvedimento troverà un impedimento al primo ricorso che verrà presentato al TAR da parte di chi ne sarà interessato, alla sollevazione, di fronte al TAR, della questione incidentale di costituzionalità, alla presumibile e facilmente prevedibile dichiarazione da parte del TAR competente di non manifesta infondatezza, vista la sentenza che poco fa il collega Bressa ha letto, della questione di costituzionalità e, successivamente - è prevedibile, ma ovviamente nessuno lo può determinare, né il collega relatore né noi stessi - con la prevedibile dichiarazione di incostituzionalità, secondo la costante giurisprudenza della Corte. Infatti, questa è soltanto l'ultima di una serie di sentenze in cui la Corte costituzionale si è pronunciata al riguardo. Ricordo il dibattito appassionato che abbiamo svolto in questa Assemblea in materia di personale del CSM, proprio su una materia di carattere analogo.
Quindi, se il Governo non ha voluto accogliere le nostre osservazioni critiche, che non sono nostre, ma si basano sulla Costituzione e sulla giurisprudenza costituzionale, rischia però di avere una sorta di eterogenesi dei fini, cioè di mettere dentro a questa legge una zeppa grande come un grattacielo, che si ritorcerà contro la sua applicabilità appena ci sarà un ricorso alla giustizia amministrativa e la sollevazione di questioni incidentali di costituzionalità, come ho già detto, su cui la Corte sarà chiamata rapidamente a decidere.
Una norma di prudenza, di saggezza, di esperienza, in base alle vicende che alla Corte si sono prospettate negli ultimi anni, dovrebbe indurre ad accogliere la questione di pregiudizialità o a stralciare l'articolo 5 o a modificarlo radicalmente. Se nessuna di queste ipotesi viene accolta, credo che fra qualche mese si vedrà che noi avevamo ragione, esclusivamente con motivazioni di carattere giuridico e di carattere costituzionale, a porre la questione in questa Assemblea. Per questo, invito a votare a favore della questione pregiudiziale di costituzionalità che tutti i gruppi dell'Ulivo, congiuntamente, hanno proposto.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale Bressa ed altri n. 1.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 430
Votanti 429
Astenuti 1
Maggioranza 215
Hanno votato sì 185
Hanno votato no 244).
La Camera può pertanto procedere alla discussione degli articoli del disegno di legge n.1696-B.
La ripartizione dei tempi riservati all'esame degli articoli sino alla votazione finale è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori (vedi resoconto stenografico della seduta del 30 maggio 2002).
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