di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 1696-B.
premesso che:
l'articolo 5 del disegno di legge in esame, così come risulta modificato dal Senato, contempla un concorso riservato per il personale già in servizio nella pubblica amministrazione e la previsione di una percentuale di riserva nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione;
la norma in esame non sarebbe censurabile se contemplasse un concorso pubblico con riserva di posti; nel caso in esame viene invece previsto - pur con le modifiche introdotte dal Senato - un concorso «riservato» ai dipendenti della pubblica amministrazione con una percentuale di posti particolarmente elevata che si pone in contrasto con i principi costituzionali di concorsualità (articolo 51 della Costituzione), di parità di trattamento (articolo 3 della Costituzione) e di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione volta a garantire la scelta dei più meritevoli (articolo 97 della Costituzione);
la deroga alla regola del concorso pubblico è ammessa esclusivamente entro i limiti richiesti dall'esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione o in presenza di altri principi di rango costituzionale e che tali presupposti non ricorrano nella previsione in esame;
tali principi sono stati ribaditi dalla corte Costituzionale anche nella recente sentenza n. 194 del 2002, con la quale vengono censurate le modifiche legislative volte a introdurre procedure selettive interne per il conferimento di una qualifica funzionale superiore che derogano ingiustificatamente alla regola del pubblico concorso e in aperta violazione dei principi costituzionali in materia di organizzazione dei pubblici uffici;
n. 1. Bressa, Boato, Leoni.