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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 47 sezione 6).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.
DORINA BIANCHI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, il parere è favorevole sui subemendamenti Mussolini 0.12.100.6 e Cima 0.12.100.13, nonché sull'emendamento 12.100 della Commissione, mentre è contrario sui testi alternativi dei relatori di minoranza, onorevole Maura Cossutta, onorevole Valpiana e onorevole Cima, sugli identici subemendamenti Maura Cossutta 0.12.100.7, Moroni 0.12.100.15, Bolognesi 0.12.100.20 e Giordano 0.12.100.22, sui subemendamenti Cima 0.12.100.11 e 0.12.100.14, sugli identici subemendamenti Maura Cossutta 0.12.100.8, Moroni 0.12.100.16 e Giordano 0.12.100.23, sui subemendamenti Giordano 0.12.100.25, 0.12.100.26, 0.12.100.28, 0.12.100.29, 0.12.100.30 e 0.12.100.31
Su tutte le altre proposte emendative presentate vi è un invito al ritiro.
PRESIDENTE. Il Governo?
BEPPE PISANU, Ministro per l'attuazione del programma di governo. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Maura Cossutta, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 400
Votanti 376
Astenuti 24
Maggioranza 189
Hanno votato sì 49
Hanno votato no 327).
PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, il mio gruppo chiede la votazione segreta sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Valpiana. Inoltre, si chiede il voto per parti separate poiché il comma 2 tratta il tema della clonazione. Per noi, quindi, si può votare insieme i commi 1, 3, 4, 5 e, separatamente, il comma 2 dell'articolo 12.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, stiamo parlando del testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Valpiana. Procederemo al voto dei commi 1, 3, 4, 5 e, separatamente, metteremo in votazione il comma 2 del testo in questione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ghedini, al quale ricordo che ha un minuto di tempo a sua disposizione. Ne ha facoltà.
NICCOLÒ GHEDINI. Signor Presidente, in questo paese e nonostante questa legge la fecondazione eterologa diretta sarà ancora consentita; se invece verranno adottate particolari tecniche mediche si andrà in carcere. Ciò è veramente straordinario
poiché non andrà in carcere la coppia, ma andranno in carcere i concorrenti, il medico: vista poi la configurazione nel nostro codice del concorso di persone nel reato avremo dei processi straordinari. Se dobbiamo avere un programma di libertà, questa non è più la Casa delle libertà, ma la «Casa della prigione»; se il centrosinistra, il quale anch'esso doveva avere un programma liberale, farà in modo che vi siano delle pene che prevedano la reclusione dai tre ai dieci anni - od anche fino a tre anni, come prevede l'emendamento della Commissione - per comportamenti siffatti, ciò rappresenterà un evento assolutamente straordinario.
In questo caso, non si creano delle libertà, si creano dei divieti; si pensi per un momento ai processi devastanti che verranno promossi per tali fattispecie. Tutti parlano di depenalizzazione, chi di amnistia, chi di modifiche sostanziali al codice penale. Si punisce un comportamento che nasce pacificamente da un atto d'amore. Non si capisce quale sia il bene giuridico protetto, forse siamo in presenza di una sorta di turbatio sanguinis che si punisce con il carcere. È una norma questa che, probabilmente, andrà a concorrere con l'alterazione di stato, ai sensi dell'articolo 567. Si punirà anche l'eterologa all'estero, ai sensi dell'articolo 10 del codice penale - perché quoad poenam è possibile -, quindi dei comportamenti pacificamente leciti in quel paese vengono invece vietati da questa legge in modo antistorico ed antieuropeo (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e di deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, darò la parola ad un deputato per ogni gruppo parlamentare. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valpiana, alla quale ricordo che ha un minuto di tempo a sua disposizione. Ne ha facoltà.
TIZIANA VALPIANA, Relatore di minoranza. Signor Presidente, intervengo per dichiarare che sono favorevole alla votazione per parti separate; inoltre volevo chiarire l'intervento del collega affinché non si ingeneri alcun tipo di confusione. L'onorevole ha parlato delle sanzioni durissime e reclusorie contenute nell'articolo in questione. Il nostro testo alternativo va esattamente nel senso opposto. Per chi applica le tecniche in modo fraudolento o al di fuori della legge (medici e centri) prevediamo sanzioni di tipo amministrativo e l'interdizione dalla professione medica. Inoltre, non consideriamo punibili i soggetti ai quali vengano applicate le tecniche in centri non autorizzati, eccetera. Quindi, non vi è nessun intento persecutorio poiché non esistono sanzioni penali.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, colleghi, ciascuno di noi sa che quando interviene il diritto penale vuol dire che vi è un bene da proteggere, un bene per il quale si scomoda la forza dello Stato.
È ovvio che, nel pensare alla sanzione che consegue al reato stesso, ciascuno di noi sa che bisogna avere attenzione alla proporzionalità della pena rispetto alla gravità del fatto commesso.
Se leggeste il testo del primo comma dell'articolo 12, così come approvato in Commissione, vi rendereste conto di un paradosso: se un medico negligente, impreparato procura la morte, per colpa, di un paziente, di un adulto o di un bambino, rischia, per omicidio colposo, fino a cinque anni. Se, invece, un medico bravo, violando la regola del divieto della fecondazione eterologa, fa nascere un bambino rischia fino a dieci anni di carcere. Credo che in questo paradosso vi sia il senso dell'inadeguatezza della sanzione penale, nelle forme e nelle misure in cui è prevista dal testo dell'articolo 12, a regolamentare la questione.
L'onorevole Ghedini ha fatto riferimento ad un altro paradosso; se un medico italiano, che ha in cura una coppia
infertile, sapendo di non poter praticare in Italia l'inseminazione eterologa, suggerisce loro di recarsi presso un collega (che conosce per la sua serietà), per esempio in Svizzera dove viene praticata l'inseminazione eterologa, secondo le norme del nostro codice penale ed il testo che finora abbiamo approvato (poiché vi è da ritenere che la norma penale contro la fecondazione eterologa sia stata prevista per tutelare il diritto all'identità genetica del bambino con la coppia), accadrà che la fecondazione eterologa, che darà vita ad un concepito in Svizzera, costituirà un reato contro un cittadino italiano. Il concepito è soggetto di diritti, secondo il provvedimento in esame. Ciò significa che il medico italiano sarà, a titolo di colpa, responsabile per un reato che la nostra legge prevede sia punibile nella misura da 3 a 10 anni.
Ci rendiamo conto dell'inadeguatezza e dell'improprietà dell'uso della sanzione penale in questa misura, salvo i casi nei quali la libera coscienza di ciascuno di noi la riterrà indispensabile, per esempio, per assistere il divieto di clonazione? Ci rendiamo conto, e concludo signor Presidente, come negli altri casi stiamo adoperando uno strumento assolutamente sproporzionato rispetto alla qualità dell'evento, la vita, e a quella delle relazioni tra i soggetti coinvolti (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)?
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Villetti.
Prima che il collega intervenga, vorrei dire che darò la parola ad un deputato per ciascun gruppo, ma non voglio essere di un formalismo ridicolo se all'interno di un gruppo vi sono opinioni diverse; ad esempio, suppongo che gli onorevoli Mazzuca Poggiolini e Fioroni, appartenenti al gruppo della Margherita, che mi hanno chiesto di intervenire, esprimano posizioni contrarie. Tuttavia, dello stesso gruppo della Margherita mi hanno chiesto di intervenire 5 deputati.
Mettetevi d'accordo, altrimenti non è possibile. Prego, onorevole Villetti.
ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, credo che l'Assemblea debba riflettere attentamente sul testo alternativo che ci accingiamo a votare. Dovremo applicare sanzioni di carattere penale del tutto sproporzionate che creeranno problemi nel rapporto tra la legislazione italiana e quella di altri paesi europei, la stragrande maggioranza, che ammettono la fecondazione eterologa.
Condivido quanto affermato dall'onorevole Finocchiaro; aggiungo che, se saranno applicate le sanzioni, ci troveremo di fronte a casi che saranno chiaramente paradossali.
Dovremo, pertanto, sicuramente intervenire nuovamente perché, in tal caso, si saranno manifestate ingiustizie fondamentali. Stiamo attenti, e concludo signor Presidente, quando legiferiamo in un mondo globalizzato, in maniera diversa dagli altri paesi europei.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.
PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, intervengo per esprimere voto favorevole sul testo alternativo del relatore di minoranza dell'onorevole Valpiana. Credo che l'intera Assemblea debba riflettere, al di là del giudizio, anche etico, rispetto all'oggetto della discussione, ovvero sulla improponibilità di delegare alla sanzione penale la soluzione di ciò che è un conflitto etico e che rappresenta una scelta etica che ovviamente sta nella responsabilità degli individui, dei professionisti, dei medici e delle persone.
Temo fortemente che l'eventuale bocciatura di tale proposta emendativa ci salvi in maniera ipocrita e salvi anche chi, in questo campo, fa professione di una convinzione restrittiva, ipocritamente, rispetto ad un principio che, già in altre vicende, si era affermato con forza.
Non è il codice penale, non è la sanzione penale che può intervenire, peraltro
con questa durezza, a regolamentare materie di tali spessore e rilevanza.
Mi auguro che l'assemblea di Montecitorio sappia esprimere un voto di libertà, al di là del merito della stessa scelta che viene compiuta.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mussolini. Ne ha facoltà.
ALESSANDRA MUSSOLINI. Signor Presidente, condivido l'impostazione che il collega Ghedini ha dato in relazione all'articolo 12. Tra l'altro, infatti, al comma 2 dell'articolo 12, si prevede la reclusione sino a tre anni per chiunque, a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applichi tecniche di procreazione a coppie i cui componenti non siano conviventi. Per questa ragione la relatrice ha accolto l'emendamento da me presentato, per una certificazione della convivenza.
Si parla poi, ed è ancora più grave, di età non potenzialmente fertile. Come può decidere il medico l'età potenzialmente fertile della moglie, della donna o dell'uomo?
Si tratta di due aspetti completamente diversi: la donna, con la menopausa, non è più fertile; l'uomo può rimanere fertile. Non esiste un problema di menopausa: si applica però l'arresto. Su tale aspetto noi dobbiamo dotarci di misure interdittive per difendere l'applicazione della legge, prevedendo che il medico che opera al di fuori della legge sia radiato.
Con queste pene invece, ovvero con la previsione del carcere e quindi con un aggravamento, non diamo certezza, nè garantiamo l'applicazione della legge.
Mi auguro quindi che il relatore possa rivedere l'intero impianto sanzionatorio, che arriva a prevedere pene sino a 20 anni.
PRESIDENTE. Poiché è stato rivolto un invito al relatore a rivedere l'impianto sanzionatorio previsto nella proposta di legge, chiedo all'onorevole relatore di pronunciarsi.
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