...
1. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita vietate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, o fra soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 5, o senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6, o in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10, o in violazione dei divieti e degli obblighi di cui all'articolo 13, o realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità o il prelievo o il trasferimento in utero di un gamete dopo la morte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 51.646 euro a 154.937 euro, e con l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione.
2. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto è punito con la reclusione da dieci anni a venti anni e con la multa da 51.646 euro a 154.937 euro, e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
3. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1 e 2.
4. Ogni accordo avente per oggetto i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 è nullo.
5. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del comma 1 è sospesa per un anno.
Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al comma 1 o di violazione del divieto di cui al comma 2 l'autorizzazione è revocata.
SANZIONI
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12. - (Sanzioni penali). - 1. Chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita a soggetti che non soddisfino le condizioni richieste dall'articolo 3 è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 12.000 euro a 25.000 euro.
2. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e d), è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 25.000 euro a 103.000 euro.
3. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 51.000 euro a 154.000 euro.
4. Chiunque contravvenga al divieto di cui all'articolo 16, comma 1, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.
5. Chiunque compia le attività di sperimentazione previste dall'articolo 16, comma 4, lettere a), b) e c), è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.
6. Chiunque compia le attività di sperimentazione previste dall'articolo 16, comma 4, lettera d), è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.
7. All'esercente la professione sanitaria che contravvenga ai divieti indicati dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applica la pena accessoria della interdizione dall'esercizio della professione per un periodo della durata massima di cinque anni. In caso di violazione del divieto di cui al comma 6 si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Maura Cossutta.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12. - (Sanzioni). - 1. Chiunque a qualsiasi titolo applichi tecniche di fecondazione assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 5, o in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 9, o realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione di gameti o di embrioni è punito con la multa da 100 mila euro a 300 mila euro e con l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione.
2. Chiunque realizzi forme di clonazione umana è punito con la multa da 200 mila a 600 mila euro e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
3. Non sono punibili i soggetti ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1 e 2.
4. L'autorizzazione concessa alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi dei commi 1 e 2 è revocata.
5. Al bambino nato in seguito ai comportamenti di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto lo stato giuridico di cui all'articolo 7 della presente legge.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12. - (Sanzioni). - 1. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione
artificiale vietate ai sensi della presente legge, o senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 7, o in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 15, o in violazione dei divieti e degli obblighi di cui all'articolo 13, o realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità o il prelievo o il trasferimento in utero di un gamete dopo la morte di uno dei soggetti di cui all'articolo 6, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 100 mila euro a 300 mila euro, e con l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione.
2. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto è punito con la reclusione da dieci anni a venti anni e con la multa da 100 mila euro a 300 mila euro, e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
3. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1 e 2.
4. Ogni accordo avente per oggetto i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 è nullo.
5. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 15 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate viene revocata.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 1.
* 0. 12. 100. 1. Mussolini, Boato.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 1.
* 0. 12. 100. 7. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 1.
* 0. 12. 100. 15. Moroni, Milioto, Biondi, Buemi, Grotto, Albertini, Boato, Villetti, Craxi.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 1.
* 0. 12. 100. 20. Bolognesi, Zanotti, Innocenti.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 1.
* 0. 12. 100. 22. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 4, comma 3 con le seguenti: dalla presente legge.
0. 12. 100. 11. Cima, Boato.
All'emendamento 12. 100 della Commissione, comma 1 dopo le parole: è punito aggiungere le seguenti: con la reclusione sino a tre anni e.
0. 12. 100. 51Ercole, Cè, Francesca Martini.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 1, sopprimere le parole: con la reclusione fino a tre anni e.
0. 12. 100. 2. Mussolini, Boato.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 2.
* 0. 12. 100. 3. Mussolini, Boato.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 2.
* 0. 12. 100. 8. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 2.
* 0. 12. 100. 16. Moroni, Craxi, Milioto, Biondi, Buemi, Grotto, Albertini, Villetti, Boato.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 2.
* 0. 12. 100. 23. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 2, dopo le parole: non conviventi aggiungere le seguenti: stabilmente da almeno tre anni.
0. 12. 100. 17. La Russa, Mussolini.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 2, dopo le parole: non conviventi aggiungere le seguenti: da almeno diciotto mesi.
0. 12. 100. 18. La Russa, Mussolini.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 2, sopprimere le parole: o, comunque, in età non potenzialmente fertile.
0. 12. 100. 4. Mussolini, Boato.
All'emendamento 12. 100 della Commissione, comma 2, dopo le parole: è punito aggiungere le seguenti: con la reclusione sino a tre anni e.
0. 12. 100. 52. Ercole, Cè, Francesca Martini.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 2, sopprimere le parole: con la reclusione fino a tre anni e.
0. 12. 100. 5. Mussolini, Boato.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 2, sostituire le parole: da 50.000 a 100.000 euro con le seguenti: da 100.000 a 300.000 euro.
0. 12. 100. 12. Cima, Boato.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443.
0. 12. 100. 6. Mussolini, Boato.
(Approvato)
All'emendamento 12. 100. della Commissione, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'accertamento del requisito della convivenza così come indicata nel comma precedente, il medico può avvalersi di una dichiarazione sottoscritta dalla coppia richiedente. In caso di dichiarazione mendace si applica, nei confronti dei dichiaranti, la pena prevista nell'ultima parte del comma precedente.
0. 12. 100. 19. La Russa, Moroni, Giulio Conti, Garnero Santanché.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e l'interdizione per due anni dall'esercizio della professione.
0. 12. 100. 24. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 4, sostituire le parole: a 50.000 euro con le seguenti: a 100.000 euro e l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione.
0. 12. 100. 25. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 5, dopo le parole: e l'esportazione aggiungere le seguenti: , a titolo oneroso ovvero gratuito,
0. 12. 100. 13. Cima, Boato.
All'emendamento 12. 100 della Commissione, comma 5, dopo le parole: embrioni aggiungere: o, a titolo oneroso.
0. 12. 100. 55. Finocchiaro.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 5, sopprimere le parole: o la surrogazione di maternità.
0. 12. 100. 26. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.
All'emendamento 12. 100 della Commissione, comma 5, dopo le parole: surrogazione di maternità inserire le seguenti: a scopo di lucro.
0. 12. 100. 63. Giordano, Valpiana, Deiana.
All'emendamento 12. 100 della Commissione, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Chiunque realizza in qualsiasi forma l'importazione e l'esportazione di embrioni è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 100 a 300 mila euro.
Conseguentemente al comma 7 aggiungere, in fine, le parole: e 5-bis.
0. 12. 100. 50. Cè, Ercole, Francesca Martini.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Chiunque si rende intermediario, a fini di lucro, di pratiche di surrogazione di maternità è punito con la multa da 50.000 a 100.000 euro e con la sospensione per due anni dalla professione medica o dai pubblici uffici.
0. 12. 100. 27. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Chiunque realizzi forme di clonazione umana è punito con la multa da 200.000 a 600.000 euro e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
0. 12. 100. 28. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 7, sostituire le parole: l'uomo o la donna con le seguenti: i soggetti.
0. 12. 100. 29. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.
All'emendamento 12. 100 della Commissione, comma 7, dopo le parole: comma 4 inserire le seguenti: e 5.
0. 12. 100. 64. Giordano, Valpiana, Deiana.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 8.
0. 12. 100. 9. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 8, dopo le parole: degli illeciti aggiungere la seguente: penali.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli illeciti amministrativi costituiscono fatto rilevante ai fini delle responsabilità disciplinari.
0. 12. 100. 21. Zanotti, Bolognesi, Innocenti.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 9.
0. 12. 100. 10. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 9, sostituire le parole da: del presente articolo fino alla fine del comma con le seguenti: della presente legge è revocata.
0. 12. 100. 14. Cima, Boato.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 9, sostituire le parole: è sospesa con le seguenti: è revocata.
0. 12. 100. 30. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.
All'emendamento 12. 100. della Commissione, sostituire il titolo del Capo V con il seguente: Sanzioni.
0. 12. 100. 31. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.
Sostituirlo con il seguente:
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizzi a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro,
4. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
5. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
6. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci anni a venti anni, e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresì con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
7. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
8. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 6.
9. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.
Conseguentemente sostituire il titolo del CAPO V con il seguente: (Divieti e sanzioni).
12. 100. (Nuova Formulazione).La Commissione.
(Approvato)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12. - 1. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza aver raccolto il consenso secondo le modalità dell'articolo 6 o in strutture diverse da quelle dell'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita vietata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, o fra soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 5, o in violazione della prima parte del comma 4 dell'articolo 13, è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi importa, esporta o fa commercio di gameti ed embrioni, effettua una surrogazione di maternità, crea un embrione con gameti di persone decedute ovvero trasferisce in utero il gamete di persona deceduta.
3. Chiunque viola i divieti e gli obblighi indicati dall'articolo 13, commi 1 e 3, è punito con la pena della reclusione da 3 a 10 anni.
4. Nelle ipotesi previste dai commi 1, 2 e 3 non sono puniti l'uomo e la donna a cui sono applicate le tecniche di procreazione medicalmente assistita.
5. Per la violazione dell'articolo 13, comma 5, si applica l'articolo 19 della legge 22 maggio 1978, n. 194, e le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
6. È nullo ogni accordo avente ad oggetto i comportamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5.
7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.
8. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura nel cui interno è eseguita una delle pratiche punite ai sensi dei commi 2 e 3 è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni e nel caso di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.
12. 3. Burani Procaccini, Cè, Di Virgilio, Volonté, Minoli Rota, Muratori, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Garagnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro, Ercole, Lucchese, Castellani, Giulio Conti, Gianni Mancuso, Angela Napoli, Francesca Martini, Massidda.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Chiunque realizzi in qualsiasi forma la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione di gameti o di embrioni è punito con una sanzione da 50.000 euro a 300.000 euro.
12. 21. Zanotti.
Al comma 1, sopprimere le parole da: vietate ai sensi fino a: all'articolo 5, o.
*12. 4. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.
Al comma 1, sopprimere le parole da: vietate ai sensi fino a: all'articolo 5, o.
*12. 5. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.
Al comma 1, sostituire le parole: dell'articolo 4, comma 3, o fra soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 5, con le seguenti: della presente legge.
12. 8. Cima, Zanella, Lion.
Al comma 1, sostituire le parole da: fra soggetti diversi fino a: uno dei soggetti di cui all'articolo 5 con le seguenti: senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6, o in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10, o in violazione dei divieti e degli obblighi di cui all'articolo 13, o realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione di gameti o di embrioni.
12. 7. Zanella.
Al comma 1, dopo le parole: l'importazione e l'esportazione aggiungere le seguenti: , a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito,
12. 9. Cima, Zanella, Lion.
Al comma 1, sostituire le parole: la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 51.646 euro a 154.937 euro con le seguenti: la multa da 100.000 euro a 300.000 euro.
12. 6. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.
Al comma 1, sostituire le parole: da 51.646 euro a 154.937 euro con le seguenti: da 100.000 euro a 300.000 euro.
12. 10. Cima, Lion.
Al comma 1, sostituire le parole: da 51.646 euro a 154.937 euro con le seguenti: da euro 50.000 ad euro 150.000.
12. 1. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.
Al comma 2, sostituire le parole: la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 51.646 euro a 154.937 euro con le seguenti: la multa da 200.000 euro a 600.000 euro.
12. 11. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.
Al comma 2, sostituire le parole: da 51.646 euro a 154.937 euro con le seguenti: da 100.000 euro a 300.000 euro.
12. 12. Cima, Lion.
Al comma 2, sostituire le parole: da 51.646 euro a 154.937 euro con le seguenti: da euro 50.000 ad euro 250.000.
12. 2. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.
Sopprimere il comma 4.
12. 13. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.
Sopprimere il comma 5.
12. 14. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: ai sensi del comma 1 fino a: l'autorizzazione.
*12. 18. Cima, Zanella, Lion.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: ai sensi del comma 1 fino a: l'autorizzazione.
*12. 17. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre anni.
12. 15. Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Meduri
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. In deroga a quanto previsto dagli articoli 163 e 166 del codice penale, le pene non detentive inflitte non rilevano ai fini della sospensione condizionale e sono sempre eseguite.
12. 19. Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Meduri.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. (Sanzioni amministrative). - 1. La violazione delle disposizioni della presente legge da parte delle strutture di cui all'articolo 10 o dei centri di raccolta e conservazione di gameti e di embrioni è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 25.000 euro a 203.000 euro, nonché con la revoca dell'autorizzazione.
2. Chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate di cui all'articolo 10 o accetti la donazione di gameti in strutture diverse dai centri di raccolta e conservazione di gameti o esegua ricerche chimiche e sperimentali sugli embrioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 11, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 51.000 euro a 154.000 euro, nonché con la cancellazione dall'albo professionale.
3. L'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita all'interno di strutture sanitarie non autorizzate ovvero autorizzate per finalità diverse da quelle indicate dalla presente legge, nonché l'accettazione della donazione di gameti in centri diversi da quelli di cui all'articolo 11, sono punite con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 51.000 euro a 154.000 euro. Nei casi previsti dal presente comma è altresì disposta, rispettivamente, la chiusura della struttura o la revoca dell'autorizzazione.
12. 01. Maura Cossutta.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. (Sanzioni amministrative). - 1. La violazione delle disposizioni della presente legge da parte delle strutture di cui all'articolo 10 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 25.823 euro a 103.291 euro, nonché con la revoca dell'autorizzazione.
2. Chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate ai sensi del Capo IV o accetti la donazione di gameti in strutture diverse dai centri di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 51.646 euro a 154.937 euro, nonché con la cancellazione dall'albo professionale.
3. La violazione dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita all'interno di strutture sanitarie non autorizzate ovvero autorizzate per finalità diverse da quelle indicate dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 51.646 euro a 154.937 euro. Nei casi previsti dal presente comma è altresì disposta, rispettivamente, la chiusura della struttura o la revoca dell'autorizzazione.
12. 03. Bolognesi.