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PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta di questa mattina è stato approvato l'articolo 1.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2144 sezione 6).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.
VITTORIO EMANUELE FALSITTA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, invito al ritiro dell'emendamento Patria 2.25, il cui contenuto potrebbe essere più opportunamente trasfuso in un ordine del giorno. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Sergio Rossi 2.2 e sugli identici emendamenti Sergio Rossi 2.1, Grandi 2.10, Giordano 2.17 e Pecoraro Scanio 2.42; infine, esprimo parere favorevole, ovviamente, sull'emendamento 2.50 della Commissione. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.
PRESIDENTE. Il Governo?
DANIELE MOLGORA, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore per la maggioranza.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Agostini 2.22.
RENZO PATRIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RENZO PATRIA. Signor presidente, vorrei intervenire sul mio emendamento 2.25.
PRESIDENTE. Onorevole Patria, dobbiamo votare l'emendamento Agostini 2.22; a meno che, onorevole Patria, lei non voglia annunciare il ritiro del suo emendamento 2.25.
RENZO PATRIA. Presidente, volevo pregare il Governo ed il relatore per la maggioranza di considerare l'opportunità, visto che in Commissione il Governo ha dichiarato di condividerne il contenuto, di riconsiderare il parere sull'emendamento. Se ciò non dovesse accadere, deciderò poi se ritirarlo o meno.
PRESIDENTE. Onorevole Patria, affronteremo il problema quando giungeremo all'esame dell'emendamento al quale lei si riferisce.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.
GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, gli emendamenti Giordano 2.21 e 2.20 sono stati ritenuti ammissibili?
PRESIDENTE. Non sono stati indicati fra quelli segnalati per la sottoposizione al voto. Come lei ben sa, esiste una sorta di stock in tal senso.
GIORGIO BENVENUTO. La ringrazio, signor Presidente. Mi accingo dunque a riferire sull'emendamento Agostini 2.22 che sottoponiamo all'attenzione dell'Assemblea e nei cui confronti, francamente, non riusciamo a comprendere la motivazione del parere contrario espresso. Vorremmo che il codice, il quale dovrebbe costituire un elemento di riordinamento sistematico di tutta la legislazione fiscale, fosse realizzato sulla base dei principi e delle disposizioni contenute nello statuto dei contribuenti.
Ricordo che, nel corso della passata legislatura, la legge è stata praticamente approvata dall'attuale maggioranza e dall'attuale opposizione. Per questo, non capiamo come mai ciò che è stato ritenuto come una grande conquista allora venga adesso completamente disatteso ed abbandonato nei suoi principi.
Tra l'altro, siamo preoccupati perché, nel corso di questa legislatura, troppo spesso il Governo ha adottato provvedimenti che erano in palese contraddizione con lo statuto dei contribuenti. Tutta la logica di questo articolo, ed in particolare di questa disposizione, nella relazione introduttiva che accompagna la proposta del Governo, esalta il fatto che quest'ultimo intende realizzare una straordinaria semplificazione del sistema fiscale.
A questo proposito, tuttavia, mi corre l'obbligo di sottolineare che le cose avvengono in maniera diversa. Ritengo infatti che, invece di applicare i principi dello statuto dei contribuenti nella legislazione, il Governo (e per questo capisco quindi il suo parere contrario sull'emendamento) adotti un meccanismo di confusione e di incertezza legislativa, come peraltro più volte sottolineato anche dallo stesso Comitato per la legislazione. Mi sembra piuttosto che, in materia fiscale (mi riferisco in particolare alle norme sulla emersione dal lavoro nero e sul rientro dei capitali all'estero), i provvedimenti fiscali che il Governo adotta, in spregio allo statuto dei contribuenti, siano complessi da applicare, e non contengano termini semplici, facendosi al contrario ricorso ad oscure circonlocuzioni.
Infine, sottolineo che i moduli e gli allegati che vengono predisposti dal Ministero delle finanze sono continuamente, perpetuamente rinnovati e, corollario irrinunciabile, forniti (come spesso avviene anche in questi giorni) solo poco tempo prima della scadenza fissata per gli adempimenti.
Questo è il motivo per cui insistiamo sulla necessità di richiamare la realizzazione del codice ai contenuti e alle disposizioni dello statuto dei contribuenti.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leo. Ne ha facoltà.
MAURIZIO LEO. Signor Presidente, sono costretto a dissentire dall'impostazione del collega Benvenuto, nei cui confronti, peraltro, nutro una profonda stima. In realtà, a ben vedere il dettato normativo, la codificazione, si compone di due parti. Ve ne è una generale, nella quale vengono recepiti puntualmente principi, criteri e canoni contenuti nello statuto del contribuente. Faccio espresso riferimento alla lettera c) dell'articolo 2, dove si afferma che le norme fiscali sono informate ai principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva ed irretroattività. Tali principi sono codificati e contenuti nella legge n. 212 del 2000 (lo statuto del contribuente, appunto).
Nella parte speciale, vale a dire nella seconda parte del codice, vengono invece disciplinati i singoli tributi. A mio modo di vedere, quindi, tutte le osservazioni mosse al testo per il fatto che esso non terrebbe in adeguata considerazione le norme dello statuto del contribuente mi sembrano un fuor d'opera, proprio perché il principio è enunciato. Pertanto, in sede di attuazione, di codificazione, verranno sicuramente ripetuti ed enunciati tutti i contenuti dello statuto del contribuente.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciani. Ne ha facoltà.
FABIO CIANI. Signor Presidente, la situazione è veramente singolare; l'ultimo intervento mi sembra fuori da qualunque logica: ci è stato infatti appena spiegato che il presente provvedimento terrà conto di quanto previsto dallo statuto del contribuente; ebbene, non si capisce allora perché questo non debba essere scritto nel testo al nostro esame. Mi sembra, questa, una cosa semplicissima, di normale logica, vorrei dire di logica elementare; stiamo esaminando un provvedimento legislativo che interviene in materia fiscale, ed esiste una legge approvata nella scorsa legislatura da maggioranza ed opposizione, cioè dall'attuale maggioranza e dall'attuale opposizione, che specifica alcune norme di buonsenso a favore del contribuente. Quella legge venne salutata dall'allora opposizione (dal Polo o dalla Casa delle libertà, non so bene allora come si chiamasse) come un grande passo in avanti e come un fatto importante per il rapporto tra pubblica amministrazione e contribuente. Furono loro a salutarla in questo modo e noi, naturalmente, facemmo lo stesso. Ora si interviene nuovamente in materia fiscale: ebbene, chiediamo semplicemente di richiamare questa norma all'interno del disegno di legge di delega, per dire che il decreto legislativo che il Governo emanerà sarà ad essa conforme. È intervenuto un collega che ha detto che sicuramente sarà così, ma allora non si capisce perché ciò non debba essere inserito in modo esplicito nel testo del provvedimento. Vorrei cioè capire dal Governo quale sia la difficoltà per cui all'interno del disegno di legge non si possa specificare che il decreto legislativo che sarà emanato rispetterà lo statuto del contribuente: esiste un motivo? Se esiste, allora ce lo dovete spiegare! Diteci che non vi può essere scritto perché non vi piace, perché è scritto male, perché è ripetitivo o pleonastico, perché non va bene. Ma che la risposta sia «siccome alcune norme lo richiamano allora non serve», ci sembra veramente cosa illogica ed irrazionale, nonché una mancanza di rispetto per l'intelligenza di chi siede in Parlamento.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Agostini 2.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 397
Maggioranza 199
Hanno votato sì 180
Hanno votato no 217).
Passiamo alla votazione degli emendamenti Giordano 2.13 e Grandi 2.3, che hanno contenuto sostanzialmente identico, mirando entrambi ad introdurre il principio costituzionale di progressività tra i criteri nel rispetto dei quali deve essere ordinato il sistema fiscale e che pertanto saranno posti in votazione congiuntamente.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.
ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, come sempre lei ha detto bene, sia per quanto attiene all'esame congiunto dei due emendamenti sia per ciò che riguarda il loro contenuto. La stranezza, come dire, consiste nella necessità di presentare una proposta emendativa di questo genere. Lo confesso: si tratta di emendamenti singolari, perché essi semplicemente ribadiscono la validità della Costituzione in materia di progressività fiscale.
In teoria, pertanto, non vi sarebbe necessità di inserire in una legge ordinaria dello Stato un tal richiamo al dettato costituzionale, in quanto esso dovrebbe essere implicito: l'insieme di una legge ordinaria dovrebbe cioè essere perfettamente
ispirato ai principi costituzionali e, in caso contrario, il Capo dello Stato dovrebbe evitare di promulgarla. Tuttavia - ricordo a tal proposito il famoso detto che recita: a pensare male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca - una precisazione ulteriore ad adiuvandum è necessaria.
Siamo solo all'inizio dell'esame di un disegno di legge del Governo che si compone di molti articoli e sosteniamo - come abbiamo già detto in varie fasi di questa discussione - che esso violi il principio della progressività fiscale. Pertanto, ci sembra opportuno inserire nel primo articolo che presenta un contenuto sostanziale un forte richiamo a questo principio costituzionale.
Si noti bene che qui non possiamo cavarcela con qualche sorriso di sufficienza: la Costituzione è la Costituzione e il principio della progressività fiscale, secondo il quale chi più ha deve contribuire in misura maggiore alle entrate del fisco, è un principio fondamentale su cui si fonda qualunque stato liberale (e uso volutamente questo termine).
È bene richiamare il nostro paese a questo principio, dal momento che l'Italia per quanto riguarda l'evasione fiscale (e, quindi, il mancato rispetto di questo elementare principio, per cui chi più ha più versa) detiene un record europeo. Abbiamo registrato vari record negativi e uno di essi riguarda proprio l'evasione fiscale che supera la cosiddetta evasione fisiologica, la quale peraltro, sebbene non dovrebbe esistere, si annida più o meno inevitabilmente nelle pieghe della legislazione e si attesta tra il 3 e il 6 per cento, come nel caso francese e tedesco. In Italia tale forma di evasione si attesta attorno al 14-15 per cento: vi sono 10 punti in più; vi è un differenziale negativo che rappresenta un ostacolo reale all'appartenenza a quella unità europea con cui taluni, in tutti i settori di quest'aula, un po' ipocritamente, senza sapere di cosa si parla, spesso si riempiono la bocca.
Per quanto possa sembrare scolastico, pleonastico e ultroneo (come spesso sento dire in quest'aula, con un cattivo uso della lingua), questo richiamo al principio della progressività fiscale inserito nelle disposizioni iniziali di questo disegno di legge ci sembra assolutamente necessario e opportuno. Chi esprimerà un voto contrario, sappia che si assume la responsabilità di dare il via libera alla violazione della nostra Costituzione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.
MARIO LETTIERI. Signor Presidente, il mio intervento si riferisce anche ad un emendamento successivo che reca la mia firma e che ha un contenuto simile. Tali emendamenti mirano a riproporre, in verità quasi in maniera ovvia, il dettato costituzionale. Infatti, l'articolo 53 della nostra Costituzione, che è stato richiamato, sancisce in modo chiaro e netto l'obbligo di contribuire in maniera progressiva al pagamento delle tasse del nostro paese. Purtroppo, l'impostazione di questo disegno di legge di delega non evidenzia, come dovrebbe, questo principio e, pertanto, non vi è alcuna certezza del rispetto dello stesso, rispetto che, invece, con gli emendamenti in esame, tentiamo di riaffermare.
Mi auguro che tutti i colleghi non dicano un «no» pregiudiziale a questo emendamento e spero che si rifletta un po' sugli effetti applicativi di questa legge delega. Anche se il ministro Tremonti, stranamente, oggi non è presente, mi auguro che il sottosegretario Molgora ci spieghi le simulazioni. Voglio fare semplicemente due esempi. Chi guadagnerà 500 milioni, quando pagherà le tasse, risparmierà ben 97 milioni (e parlo di vecchi lire); lo stesso non avverrà per i redditi medio bassi.
Onorevoli colleghi, pur non guadagnando 500 milioni, certamente apparteniamo ad una fascia di persone agevolate, perché siamo soggetti ad una tassazione del 33 per cento. Allora, se i cittadini italiani avranno il segnale che questa riforma, senza il criterio di progressività, riguarderà il ministro Tremonti, il Presidente
Berlusconi ed i suoi amici e la gran parte di noi parlamentari credo che i cittadini italiani aumenteranno, purtroppo, la sfiducia verso le istituzioni, cosa che, invece, non dobbiamo assecondare. Dobbiamo fare il nostro dovere approvando una norma ed una legge giusta.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grandi. Ne ha facoltà.
ALFIERO GRANDI. Signor Presidente, è particolarmente grave che vengano respinti questi emendamenti perché riprendono l'articolo 53 della Costituzione della Repubblica secondo cui il sistema tributario è informato a criteri di progressività: la maggioranza respinge un articolo della Costituzione repubblicana. La cosa parrebbe strana perché, ovviamente, quando si vuole modificare la Costituzione, ammesso che sia giusto farlo, vi sono tutti gli strumenti e le procedure che conosciamo. In questo caso, senza dirlo, la maggioranza vuole modificare la Costituzione della Repubblica.
La ragione per cui questi emendamenti non sono stati accolti è chiaramente dimostrata nel testo del provvedimento. Se, infatti, gli emendamenti in esame venissero accolti il provvedimento non potrebbe più essere scritto così com'è. Infatti, nei successivi articoli, il provvedimento prevede che il criterio di progressività venga tutto concentrato sulle detrazioni e deduzioni per i redditi più bassi. Il principio costituzionale non si riferisce soltanto ad una parte dei redditi dei cittadini italiani, ma all'insieme del sistema fiscale, al contributo che ognuno deve dare all'insieme delle entrate dello Stato e, di conseguenza, agli interventi che lo Stato si impegna a mantenere nei campi sociali più importanti, quelli che garantiscono la coesione della collettività nazionale.
In sostanza, viene messo in discussione un principio fondamentale, quello della progressività, non attraverso un'esplicita modifica del dettato costituzionale, ma attraverso un argomento di natura surrettizia. Si vuole, cioè, limitare la progressività ai livelli più bassi di reddito non tenendo conto dell'equità complessiva del sistema di tassazione. Le proposte qui contenute fanno a pugni con il criterio di progressività laddove vi è, in realtà, regressività. Infatti, vengono garantiti per legge introiti notevoli ai redditi alti. Ad esempio, per i redditi superiori ai 200 milioni di vecchie lire ogni 100 milioni di reddito in più saranno garantiti, per la differenza di aliquote, 12 milioni di minori tasse pagate. Se, poi, il reddito diventa di 400 o 500 milioni, ogni 100 milioni vi sono sempre 12 milioni di minori tasse. Dunque, non c'è più la progressività, ma la regressività. Quest'ultima vi è anche per i redditi al di sotto dei 200 milioni perché fino a 65-70 milioni è prevedibile che non vi saranno benefici, ma i benefici cominceranno sopra quella soglia. Di conseguenza, per i redditi più alti vi saranno benefici crescenti, mentre per i redditi bassi vi sarà progressività.
È questa la cosa sbagliata che non possiamo accettare, è questo che si vuole modificare con questi emendamenti ed è quanto dice la Costituzione la Repubblica. Lo dice anche un principio di buon senso: se si vuole mantenere un criterio di convivenza, chi più ha più partecipi alle spese dello Stato. Peraltro, è anche il criterio presente in altri paesi.
Vorrei ricordare, in particolare ai parlamentari del centrodestra che, in molti casi, hanno simpatie, anche comprensibili, per le politiche del Governo Aznar, che lo stesso proprio in questi giorni ha elaborato una proposta di legge di riforma del sistema fiscale spagnolo estremamente attenta al mantenimento del criterio di progressività. Eppure non mi risulta che quel criterio sia insito nella Costituzione della Repubblica spagnola perché, ad esempio, l'aliquota più alta che varrà dopo la riforma del sistema spagnolo rimarrà, comunque, più alta di quella massima attuale del sistema fiscale italiano. Questa è la ragione per cui sarebbe particolarmente sbagliato un voto che respingesse gli emendamenti Giordano 2.13 e Grandi 2.3 e in
nome della Costituzione e di un principio politico ed etico chiedo di votare a favore degli stessi.
VITTORIO EMANUELE FALSITTA, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VITTORIO EMANUELE FALSITTA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, rispondo agli onorevoli Grandi e Lettieri e a tutti coloro i quali ritengono che questa impostazione sia corretta. Sussiste un grave problema di fondo che fa pensare che, a volte, si parlino linguaggi diversi e in ciò sta la gravità. Nessuno ha negato la progressività ma abbiamo affermato la stessa cosa; tuttavia, per ragioni che sono allo stesso tempo giuridiche e sistematiche, non può essere inserito il termine «progressività» nel punto in cui gli onorevoli Grandi e Lettieri vorrebbero, perché è la parte che riguarda il codice e quest'ultimo riguarda tutti i tributi.
Il problema della progressività non riguarda tutti i tributi ma le imposte dirette, in particolare l'imposta sul reddito. Nel momento in cui un sistema ha in sé imposte sostitutive o forfettarie, non si può più parlare di progressività, come, invece, è nel sistema congegnato e in quello attuale
Il punto dove inserire il termine «progressività», se si vuole specificare che questa è la volontà del legislatore, è l'articolo 3 e così è stato fatto; per cui, ribadisco, è come se parlassimo linguaggi diversi. Tutti vogliamo la progressività, abbiamo specificato che sussiste e il luogo non è l'articolo 2 ma l'articolo 3: se inserissimo il termine «progressività» nell'articolo 2 commetteremmo un errore grossolano (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).
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