Allegato A
Seduta n. 139 del 7/5/2002


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(A.C. 2144 - Sezione 6)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Codificazione).

1. Il codice è articolato in una parte generale ed in una parte speciale. La parte generale ordina il sistema fiscale sulla base dei seguenti princìpi:
a) la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione, nel rispetto dei princìpi di legalità, di capacità contributiva, di uguaglianza;
b) le norme fiscali si adeguano ai princìpi fondamentali dell'ordinamento comunitario e non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;
c) le norme fiscali sono informate ai princìpi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;
d) è vietata la doppia imposizione giuridica;
e) è vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;
f) è garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;
g) è introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo, prevedendo, per quest'ultimo, l'inclusione dei consulenti del lavoro tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica generale. La disciplina dell'obbligazione fiscale prevede princìpi e regole, comuni a tutte le imposte, su dichiarazione, accertamento e riscossione;
h) la disciplina dell'obbligazione fiscale minimizza il sacrificio del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;
i) la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione;
l) la sanzione fiscale penale è applicata solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l'erario;


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m) le sanzioni fiscali di cui alle lettere i) ed l) non sono applicabili o sono ridotte in caso di spontaneo adempimento da parte del contribuente entro il termine di decadenza previsto per l'azione di accertamento, semprechè la violazione non sia già stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche ed altre attività di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

2. La parte speciale del codice raccoglie le disposizioni concernenti le singole imposte di cui alla presente legge.
3. Il codice può essere derogato o modificato solo espressamente e mai da leggi speciali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Codificazione).

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9;


all'articolo 6, sopprimere il comma 1;
dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
2. 21. (ex 6. 3.) Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9;


dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
2. 20. (ex 3. 8.) Giordano, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. (Codificazione). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il codice che ordina il sistema fiscale sulla base dei principi e delle disposizioni contenuti nello Statuto dei contribuenti di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle commissioni parlamentari per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo è espresso entro


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trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti stessi. Le commissioni possono chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle commissioni.
3. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 2, la proroga del termine per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al citato comma 2, ovvero quello prorogato ai sensi del medesimo comma 2, il parere si intende espresso favorevolmente.
4. Il codice può essere derogato o modificato solo espressamente.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Benvenuto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il codice ordina il sistema fiscale sulla base dei principi e delle disposizioni contenuti nello statuto dei contribuenti di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. 22. (ex 2. 15.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: principi aggiungere le seguenti: costituzionali di progressività fiscale e.
2. 13. (ex 2. 4.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: principi aggiungere le seguenti: di progressività,.
2. 3. (ex 2. 23). Grandi, Benvenuto, Fluvi, Pistone, Tolotti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e dei criteri di progressività sanciti dall'articolo 53 della Costituzione.
2. 30. (ex 2. 3.) Pecoraro Scanio, Boato.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: si adeguano aggiungere le seguenti: al principio costituzionale che il sistema tributario è uniformato a criteri di progressività e.
2. 4 (ex 2. 34.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: principi aggiungere le seguenti: , confermando quanto previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212,.
2. 6. (ex 2. 33.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: principi aggiungere le seguenti: di progressività,
2. 5. (ex 2. 35.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera g), primo periodo, dopo le parole: del lavoro aggiungere le seguenti: e dei revisori contabili.
2. 2. Sergio Rossi.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-
bis) progressiva eliminazione del limite per la compensazione dei crediti di imposta.
2. 25. (ex 2. 24.) Patria.
(Approvato)


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Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: minimizza il sacrificio del contribuente con le seguenti: determina il rapporto equo e corretto tra il contribuente e l'amministrazione dello Stato.
2. 14. (ex 2. 5.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).
2. 23. (ex 2. 14.) Visco, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: si concentra fino alla fine della lettera con le seguenti: deve essere definita sulla base dei principi e delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
2. 24. (ex 2. 16.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.
(Approvato)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: sul soggetto fino alla fine della lettera con le seguenti: sui soggetti elusori delle leggi fiscali.
2. 15. (ex 2. 6.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: , salvo che l'infrazione sia stata commessa da altra persona.
2. 12. (ex 2. 31.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).
* 2. 7. (ex 2. 12. e 2.13) Tolotti, Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Buemi, Bottino, Frigato, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).
* 2. 31. (ex 2. 2.) Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: solo nei casi fino alla fine della lettera con le seguenti: nei casi di frode e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
2. 16. (ex 2. 7.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera l), sopprimere la parola: rilevante.
2. 32. (ex 2. 1.) Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) introduzione di una normativa generale anti-elusione e previsione di adeguate normative e programmi di lotta all'evasione e alla frode fiscale.
2. 8. (ex 2. 30.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente: m) è prevista l'introduzione di norme che ordinano e disciplinano istituti giuridici tributari destinati a finalità etiche.
2. 50. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera m).
* 2. 1. Sergio Rossi.
(Approvato)


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Al comma 1, sopprimere la lettera m).
* 2. 10. Grandi, Visco, Stradiotto, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera m).
* 2. 17. Giordano, Russo Spena.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera m).
* 2. 42. Pecoraro Scanio.
(Approvato)

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: non sono applicabili o
2. 40. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
2. 41. Pecoraro Scanio, Cento.

Sopprimere il comma 2.
2. 18. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.
2. 9 (ex 2. 32.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 3, sostituire le parole: e mai da leggi speciali con le seguenti: da leggi approvate dal Parlamento.
2. 19. (ex 2. 8.) Giordano, Russo Spena.