Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 139 del 7/5/2002
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La seduta, sospesa alle 10,20, è ripresa alle 11.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture (2657).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.

(Esame di questioni pregiudiziali - A.C. 2657)

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Morgando ed altri n. 1, Bressa ed altri n. 2 e De Franciscis ed altri n. 3 (vedi l'allegato A - A.C. 2657 sezione 1).
A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, nel concorso di più questioni pregiudiziali, ha luogo un'unica discussione. Le questioni pregiudiziali possono essere illustrate da uno solo dei proponenti per non più di dieci minuti. Può altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.
Al termine della discussione, si procederà ad un'unica votazione.
L'onorevole Morgando ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n. 1.

GIANFRANCO MORGANDO. Signor Presidente, nei pochi minuti che mi sono concessi per illustrare questa pregiudiziale vorrei fare due considerazioni. La prima, di carattere più generale, riguarda le ragioni per cui abbiamo deciso di presentare la pregiudiziale stessa; la seconda, invece, concerne le motivazioni tecniche che sono alla base di questa decisione.


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Per quanto riguarda il primo aspetto, noi non abbiamo nessuna intenzione di banalizzare lo strumento delle pregiudiziali di costituzionalità, nel senso che non intendiamo utilizzarle in qualunque modo ed in qualunque circostanza semplicemente per svolgere una funzione di rallentamento dell'attività dei lavori parlamentari. In questo caso, però, abbiamo deciso di presentare la pregiudiziale su questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per una ragione di carattere generale che vogliamo sottolineare con forza e con grande evidenza nel dibattito dell'Assemblea.
Vogliamo dare massimo rilievo ad una polemica che abbiamo condotto forse un po' sottotraccia in Commissione bilancio ed in Assemblea sulla questione della copertura dei provvedimenti che vengono presentati dal Governo e approvati dal Parlamento. Stiamo approvando troppi provvedimenti non coperti, stiamo approvando provvedimenti coperti in modo insufficiente e con gli oneri calcolati in modo approssimativo, stiamo approvando dei provvedimenti la cui caratteristica rappresenta una delle ragioni del peggioramento dei conti pubblici attualmente in corso.
Vede, signor Presidente, rappresentante del Governo (non so chi sia a seguire questa questione), il controllo degli andamenti della finanza pubblica è una questione complessa e fatta di scelte strategiche - non c'è nessun dubbio - ma fatta anche di molte quotidianità, fatta anche di capacità ed autorevolezza nei rapporti tra Governo e Parlamento, di monitoraggio quotidiano dell'andamento delle decisioni legislative, di attenzione su come concretamente si sviluppano le decisioni di spesa del Parlamento e dell'amministrazione. Lo ha ricordato autorevolmente il Presidente della Repubblica che, rinviando alle Camere un provvedimento approvato, ha sottolineato proprio l'inadeguata capacità di controllo dell'andamento del dibattito, dell'approvazione di norme estranee alle ragioni del provvedimento da parte della maggioranza e quindi l'inadeguatezza del controllo, del monitoraggio da parte del Governo dell'andamento dell'attività parlamentare.
Di fronte a tale questione molto complessa ed anche assai importante, di fronte a questo andazzo in ordine alle coperture, assistiamo alla spudoratezza con cui ritorna nel dibattito il problema del buco di bilancio e delle eredità precedenti. Signor Presidente, sono francamente allibito di fronte alla superficialità con cui tali argomenti vengano trattati e ridotti, anche se riguardano aspetti fondamentali, ad un semplice fatto mediatico. Facciano però attenzione coloro che li utilizzano. Dico queste cose rivolto ad un banco del Governo totalmente sguarnito di rappresentanti...

PRESIDENTE. Prego il rappresentante del Governo di sedersi al proprio posto. Prosegua pure nella sua illustrazione, onorevole Morgando.

GIANFRANCO MORGANDO. Stavo invitando coloro che utilizzano questi argomenti a fare attenzione, perché quando le questioni da mediatiche diventano reali, quando si trasformano in numeri, si possono trovare inaspettate sorprese.
Signor Presidente, ho detto che vi è una ragione di merito che ci ha indotti a presentare questa questione pregiudiziale: tecnicamente essa si riferisce all'articolo 8, il quale prevede la creazione, da parte della Cassa depositi e prestiti, di una società per il finanziamento delle infrastrutture. L'articolo 8, comma 2, recita: «Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze è disposta la garanzia dello Stato per i titoli ed i finanziamenti di cui al comma 5, per gli strumenti derivati impiegati dalla società, nonché per le garanzie di cui al comma 3». In tal modo si affida alla garanzia dello Stato un'esposizione debitoria che presumibilmente, per gli scopi della società stessa (attrarre capitali privati in misura consistente per il finanziamento di opere pubbliche), sarà assai ampia ed elevata. Ciò, quindi, potrà comportare problemi di intervento dello Stato nell'esercizio dell'attività di garanzia


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sussidiaria, come previsto dal comma 2 dello stesso articolo 8.
Ebbene, questa non è una novità; si tratta di una questione che sia il legislatore statale sia quello regionale, anche recentemente, hanno affrontato; inoltre, esiste in materia una giurisprudenza della Corte costituzionale molto chiara e precisa, giurisprudenza che è stata recentemente ripresa dalla Corte dei conti nella sua relazione sulle modalità di copertura dei provvedimenti del quarto trimestre del 2001. Cosa prevede la giurisprudenza costituzionale? Prendo come riferimento la sentenza n. 37 del 1961: essa stabilisce - in questo caso il riferimento è ad una legge regionale - l'obbligo di copertura finanziaria di un provvedimento legislativo che dispone interventi di garanzia sussidiaria dello Stato o delle regioni, precisando che tale copertura non deve corrispondere all'importo dei crediti garantiti, essendo infatti sufficiente che sia commisurata al rischio da calcolare con metodi adeguati. Così recita la sentenza della Corte costituzionale e così si pronuncia complessivamente la giurisprudenza della Corte in riferimento ad altri provvedimenti.
Anche la Corte dei conti, nella recente relazione sulle tipologie delle coperture adottate nel quadrimestre settembre-dicembre 2001, affronta lo stesso problema: facendo riferimento ad un precedente decreto-legge - su cui noi avevamo sollevato tale questione durante il dibattito svolto in Commissione - essa sottolinea come vi sia l'obbligo di copertura finanziaria degli interventi di garanzia sussidiaria dello Stato e, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale, viene anche in tal caso precisato che, per il carattere soltanto eventuale della sua attivazione, la copertura non deve avere come riferimento l'intera garanzia. La Corte dei conti aggiunge però che non può ritenersi soddisfacente il mero rinvio a fondi già stanziati in bilancio e, infine, suggerisce una corretta soluzione del problema, consistente nell'accurata valutazione del livello di rischio da effettuare in relazione tecnica - la quale, pertanto, dice la Corte dei conti, dovrebbe essere compilata in ogni caso - e nella conseguente determinazione percentuale del rischio stesso sul capitale garantito. L'importo così risultante dovrebbe essere coperto secondo le norme generali e l'andamento effettivo dovrebbe essere monitorato per intervenire eventualmente con le coperture successive, ai sensi della legge n. 468.
In altri termini, ci troviamo in presenza di una giurisprudenza della Corte costituzionale e di una recente e precisa pronuncia della Corte dei conti a cui il provvedimento del Governo non presta alcuna attenzione. Se i colleghi esaminassero la relazione tecnica presentata, constaterebbero che non vi è alcun cenno di quantificazione dei rischi derivanti dal comma 2 dell'articolo 8 e che nel testo normativo non vi è alcun riferimento alla copertura degli oneri così quantificati.
A nostro avviso, in questo caso si configura una esplicita e palese violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Pertanto, invitiamo il Parlamento a votare a favore di tale questione pregiudiziale di costituzionalità, sottolineando le ragioni generali di denuncia che ho richiamato all'inizio del mio intervento ed evidenziando una precisa questione tecnica riferita all'articolo 8 che, a nostro avviso, è inoppugnabile e su cui non è possibile esprimere argomentazioni contrarie.

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