La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 consente la costituzione, da parte della Cassa depositi e prestiti, di un'apposita società finanziaria per azioni, denominata «Infrastrutture S.p.a.», avente lo scopo di favorire, attraverso la concessione di finanziamenti e la prestazione di garanzie, la realizzazione di infrastrutture, opere pubbliche, investimenti;
sotto il profilo finanziario, la società «Infrastrutture S.p.a.» trae la provvista necessaria a finanziare la propria attività attraverso l'emissione di titoli di debito e l'assunzione, in generale, di finanziamenti;
come stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 8, sui titoli di debito emessi dalla società, sugli strumenti di finanziamento da essa utilizzati e sulle garanzie da essa prestate è prevista la garanzia dello Stato, che il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con proprio decreto;
la Corte costituzionale si è già espressa sul problema della copertura delle garanzie prestate dallo Stato con sentenza n. 37 del 1961, in cui la Corte, rammentando la necessità di una copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, delle garanzie patrimoniali, proprio perché comportano la responsabilità patrimoniale del concedente, ha affermato che in mancanza di qualsiasi indicazione dei mezzi finanziari con cui far fronte ai rischi assunti con garanzia prestata, la norma che sorregge la garanzia stessa non può non essere in contrasto con l'anzidetto principio costituzionale;
la stessa sentenza ha inoltre stabilito che la copertura non deve corrispondere all'importo dei crediti garantiti, essendo invece sufficiente che sia commisurata al rischio, da calcolare con metodi adeguati da effettuare nella relazione tecnica;
l'articolo 8 non configura alcuna forma di copertura per la garanzia prestata dallo Stato sui titoli di debito emessi dalla società «Infrastrutture S.p.A.», sugli strumenti di finanziamento da essa utilizzati e sulle garanzie da essa prestate;
la relazione tecnica all'articolo 8 non presenta alcun prospetto relativo ai
calcoli di rischio connessi alla garanzia prestata;
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2657.
n. 1. Morgando, Boccia, Agostini, Villetti, Pistone.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 77 della Costituzione disciplina la decretazione di urgenza permettendo, solo in casi davvero eccezionali, l'autoattribuzione da parte del Governo del potere di adottare, senza previa delega parlamentare, atti con forza di legge;
l'articolo 15, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, impone al Governo di indicare nel preambolo del decreto-legge le circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, mentre il preambolo del decreto in esame non precisa le motivazioni di necessità e urgenza;
la citata legge n. 400 del 1988 prescrive che i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione confermando in tal modo il dettato costituzionale sull'urgenza delle misure adottate che, in quanto tali, devono riguardare misure immediatamente applicabili;
l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 prescrive espressamente che il contenuto del decreto-legge deve essere specifico, omogeneo e rispondente al titolo;
il decreto-legge in esame presenta invece contenuti normativi eterogenei e non giustificati dalla urgente necessità in quanto non immediatamente applicabili, in particolare negli articoli 7 e 8 che recano rispettivamente l'istituzione di un'apposita società, denominata «Patrimonio dello Stato S.p.a.», ai fini della valorizzazione, della gestione e alienazione del patrimonio dello Stato e l'istituzione da parte della Cassa depositi e prestiti, di un'apposita società finanziaria per azioni, denominata «Infrastrutture S.p.a.», avente lo scopo di favorire, attraverso la concessione di finanziamenti e la prestazione di garanzie, la realizzazione di infrastrutture, opere pubbliche, investimenti;
le disposizioni recate dagli articoli suddetti rientrano a pieno titolo nella procedura normale di formazione delle leggi;
si tratta di una palese violazione dell'articolo 77 della Costituzione;
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2657.
n. 2. Bressa, Boccia, Agostini, Benvenuto, Villetti, Pistone.
La Camera,
premesso che:
le norme disposte dal decreto-legge in esame servono a contenere l'indebitamento netto allo 0,5 per cento del PIL, obiettivo di Maastricht per l'Italia nel 2002;
l'articolo 10 dispone la destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge in esame, ad esclusione di quelle provenienti dall'articolo 5, al conseguimento dell'obiettivo di saldo netto da finanziare, così come stabilito nella legge finanziaria 2002;
tali maggiori entrate, pari a 210,1 milioni di euro per il 2002, 264,7 milioni di euro per il 2003 e 257,6 milioni di euro per il 2004, sono interamente imputabili all'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto-legge in esame, così come risulta dalla relazione tecnica allegata al provvedimento, che dispone un regime tributario transitorio per le società cooperative, al fine di adeguarlo ai principi comunitari;
le uniche entrate necessarie al contenimento del fabbisogno, così come stabilito dall'articolo 10 del decreto-legge in esame, sono quelle dell'articolo 6;
tutte le altre misure contenute nel decreto-legge risultano prive del requisito di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, poiché non coerenti con l'unico fine del provvedimento che è quello di contenere l'indebitamento netto per l'anno 2002 allo 0,5 per cento del PIL;
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2657.
n. 3. De Franciscis, Rocchi, Boccia, Agostini, Michele Ventura, Pistone.