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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2356 sezione 6).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la I Commissione ad esprimere il parere delle Commissioni.
MICHELE SAPONARA, Relatore per la I Commissione. La Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 5.
PRESIDENTE. Il Governo?
ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Bonito 5.1 e Fanfani 5.4.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, esprimeremo un voto favorevole (così avevamo proposto) sugli emendamenti in esame con i quali si intende sopprimere l'articolo 5.
Il suddetto articolo rappresenta anch'esso, quasi in maniera pittorica, un errore; si sta, infatti, compiendo l'errore, addirittura grossolano, di introdurre un collegio (è forse l'unico perché credo che non ve ne siano altri nel nostro sistema, a nessun livello) composto da un numero pari di componenti.
Credo che non esista corte di giustizia in nessuna parte del mondo né alcun organo che debba decidere alcunché in nessuna parte dell'Europa e del nostro paese, del quale il numero dei componenti sia pari. Questo per la semplice ragione che negli organismi collegiali decisionali, al termine del procedimento, si vota e che a decidere l'esito di un procedimento devono essere i componenti che sono in maggioranza all'interno di quell'organismo. In questo caso, cosa si fa? Si prende atto del fatto che vi è stata una scelta - a mio avviso, assai risibile - che è quella di prevedere un organo di giustizia disciplinare composto da sei membri, salvo rendersi conto che sei membri potrebbero decidere tre a favore e tre contro.
In questo caso, cosa si fa? Si utilizza in modo assai improprio, diciamo surrettizio, un grande ragionamento che rappresenta un principio del diritto penale, ovvero quello che in dubbio occorre essere a favore dell'imputato; questo, che è un principio di garanzia dell'imputato, viene tradotto in una regola per decidere attraverso la scelta di maggioranze che non si compongono. In questo modo, si conclude affermando che, se tre membri sono a favore e tre sono contro, la scelta deve giungere a maggioranza e occorre ritenere adottato il provvedimento secondo quella che è la scelta più favorevole all'imputato.
Penso che questo modo di procedere, ovvero di impiegare i principi del diritto al servizio di regole maggioritarie, rappresenti un esercizio assai debole sia nel compiere architettura istituzionale sia nello scegliere e, in buona sostanza, nel decidere.
Credo che questo sarà non soltanto un espediente assai banale, ma ritengo altresì che si tratti di uno strumento in grado di creare tali e tanti inconvenienti, non fosse altro perché si dovrà spiegare in che modo si verificherà in concreto quale sarà la decisione più favorevole all'imputato, nel momento in cui le valutazioni possono essere di tipo diverso ed il giudizio sulla gravità dovrà essere risolto dallo stesso organo chiamato a decidere. Anche in questo caso occorrerà decidere, tre contro tre, per verificare se quella decisione è effettivamente quella più favorevole all'imputato.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta sono qui per richiamare la vostra attenzione sul fatto che questo non è il modo per affrontare un tema così delicato e non è questo il livello di approfondimento che avrebbe dovuto richiedere una modifica di un organismo previsto dalla nostra Costituzione.
Siamo qui ancora una volta ad invocare, non per catastrofismo o perché scorgiamo l'apocalisse, bensì perché vogliamo che sulle regole democratiche del nostro paese si cerchi una convergenza. Ho ricordato
prima, quando ho parlato dell'articolo 4, se davvero sono distanti le nostre opinioni sulla vita delle istituzioni.
Mi rivolgo anche all'onorevole Follini, che in questo momento magari non ascolta, chiedendogli se davvero il suo modo di concepire la vita delle istituzioni nel nostro paese è così diverso dal mio. Mi chiedo se egli non ritiene invece che su questo debba essere compiuta una scelta coraggiosa, decisa, aperta, che è quella di votare, insieme a noi, per sfidare non un confronto fra maggioranza ed opposizione, bensì per sfidare una logica che vuole che anche su questo ci si debba dividere. Vogliamo che su questo aspetto ci si incontri e lo si faccia intorno al ragionamento. Sono certo che molti colleghi della maggioranza la pensano esattamente come me sulla vita delle istituzioni. Invito pertanto a compiere un supplemento di ragionamento e a votare insieme a noi per la soppressione di questo articolo sbagliato.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, rispetto alle numerose questioni che l'opposizione ha posto, sia in sede di discussione sulle linee generali, sia quando in molti siamo intervenuti a sostegno dei nostri emendamenti, abbiamo ricevuto, bene o male - dal nostro punto di vista più male che bene -, una serie di risposte. Rispetto ad una, però, devo dire che l'interlocuzione è stata carente.
In precedenza ho segnalato che stavamo intervenendo su norme processuali con norme evidentemente processuali. La stessa cosa si sta verificando in questo momento, a margine dell'articolo 5 del disegno di legge, il quale, come è noto, riscrive e ridisciplina l'articolo 6 della legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura, articolo che reca la rubrica «Deliberazioni della sezione disciplinare».
Vi prego di guardare - per chi ha interesse - il testo del disegno di legge: l'articolo 5 interviene sul primo comma dell'articolo 6 della legge n. 195 del 1958, espungendo le parole «, che nell'elezione prevista dall'articolo 4 sia stato designato a tale funzione». Si tratta della funzione del vicepresidente. Questo perché, secondo il testo originario della disciplina, tuttora vigente, nella sezione disciplinare vi sono due vicepresidenti. Nella legge di controriforma, i vicepresidenti si riducono ad uno ed allora può avere un senso quell'intervento emendativo. Ma poiché il testo modificato si applicherà subito - poiché questa legge, nella volontà spasmodicamente espressa in tutti i modi e in tutti i termini dalla maggioranza, deve diventare legge dello Stato prima possibile e, quindi, diventerà legge dello Stato prima che questa consiliatura del CSM maturerà il suo termine finale -, accadrà che questa norma, così emendata, dovrà essere immediatamente applicata. E come si potrà applicare, giacché la norma emendata è parametrata sui 24 componenti, sulle modifiche della sezione disciplinare, sul rimescolamento dei numeri, sulla riduzione e via discorrendo? Essendo parametrata su questi elementi, diventa assolutamente inapplicabile nella situazione esistente.
Allora possiamo approvare un intervento che disciplina una parte importante, fondamentale ed essenziale (le deliberazioni della sezione disciplinare) di un organo che viene contemplato dalla nostra Costituzione - sarà un organo da nulla, come dite voi, o sarà un organo importantissimo, come diciamo noi, ma è un organo contemplato dalla nostra carta costituzionale - scrivendo delle norme che ne impediscono il funzionamento? Mi chiedo e chiedo se questo sia corretto sul piano parlamentare, se sia giusto ed opportuno sul piano politico, se sia conforme alla Costituzione sul piano della legittimità costituzionale.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici
emendamenti Bonito 5.1 e Fanfani 5.4, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
FRANCESCO BONITO. Presidente!
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 432
Votanti 430
Astenuti 2
Maggioranza 216
Hanno votato sì 189
Hanno votato no 241).
Che problema c'è, onorevole Bonito?
FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. A che titolo?
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, non per autogratificazione, ma mi era parso che la questione sottoposta all'attenzione dei colleghi avesse una certa rilevanza.
Non dico che dovesse necessariamente interessare tutti, ma almeno, me lo consenta, il relatore ed il Governo. Mi appare quasi doveroso.
PRESIDENTE. Se il relatore ed il Governo non desiderano intervenire, non posso costringerli a farlo.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 5.9.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, sarò, come sempre, brevissimo. Avendo votato a favore della soppressione, che, tuttavia, non è stata accolta, anche con la disattenzione rilevata dal collega Bonito, annuncio il voto favorevole sull'emendamento Pisapia 5.9. Ponendo gli altri emendamenti, in forma diversa, una questione analoga - prevedere che la sezione disciplinare deliberi in base a collegi composti da tre componenti -, preannuncio, per brevità, anche il voto favorevole - qualora non forse accolto l'emendamento Pisapia 5.9 - sui successivi identici emendamenti Mantini 5.5 e Bonito 5.2.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, noi, deputati del gruppo della Margherita, voteremo a favore dell'emendamento Pisapia 5.9, perché riteniamo sia la strada giusta - lo sarebbe stata - da tracciare. Peraltro, il collega Fanfani - attraverso il suo emendamento all'articolo 3, già esaminato - indicava, a ciascuno di noi, questo percorso. L'istituzione di una sezione disciplinare composta soltanto da sei membri che non hanno, quindi, una maggioranza per decidere, in cui s'introducono principi di favor rei assai discutibili quanto alla possibilità di essere valutati in maniera incontrovertibile, avrebbe avuto bisogno, invece, di un approfondimento, ma anche di soluzioni assai più originali.
L'emendamento del collega Pisapia introduce e definisce, in maniera assai più chiara, come debba essere affrontato, in questo provvedimento, il problema della diversità di composizione della sezione disciplinare, come la pluralità delle sezioni sia una garanzia, anche in ordine alla restituzione di provvedimenti, a seguito delle impugnative di fronte alle sezioni unite della Cassazione, come la diversità fra organi istruttori ed organi giudicanti sia un presidio anch'esso di garanzia e come l'articolo 111 della Costituzione - concernente il giusto processo - si applichi a tutti i procedimenti che si celebrano nel nostro paese, compresi i procedimenti disciplinari.
Questa riforma costituzionale, voluta dal Parlamento nella scorsa legislatura, è stata invocata a gran voce anche dall'opposizione dell'epoca; oggi, è maggioranza nel nostro paese e, votando contro quest'emendamento,
tradisce quel principio che essa stessa ha voluto. Il giusto processo e quelle regole che sono proprio a presidio di un'imparzialità di cui oggi vi è un grande bisogno nel paese trovano, attraverso l'emendamento del collega Pisapia, la consacrazione in norma.
Invito ad un supplemento di ragionamento, ad un supplemento di coerenza rispetto alle scelte costituzionali che avete compiuto insieme a noi. Invito, pertanto, a votare, insieme al gruppo della Margherita, a favore dell'emendamento del collega Pisapia al nostro esame.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.
ENRICO BUEMI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare di voler sottoscrivere l'emendamento dell'onorevole Pisapia e per annunciare il nostro voto favorevole sia su questo sia sugli emendamenti successivi, relativi all'articolo 5.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole su questo emendamento che, peraltro, va nella stessa direzione dell'emendamento Bonito 5.2. Colleghi, è una riscrittura dell'articolo 5 che va a coniugare efficienza e garanzie nel lavoro della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
Abbiamo sentito, precedentemente, che il collega della maggioranza, onorevole Palma, in qualche modo, lamentava, forse giustamente - anche se i motivi non erano quelli giusti - una scarsa o insufficiente produzione della sezione disciplinare del CSM. Ecco, questo è uno strumento concreto per ovviare a tale difficoltà nel lavoro della sezione disciplinare, che, essendo sdoppiata in due collegi (come propone l'emendamento Pisapia 5.9), può, ovviamente, raddoppiare le sue capacità di lavoro e, dunque, di efficienza.
In secondo luogo, la nuova formulazione dell'articolo 5, che l'emendamento mira ad introdurre, costituisce anche un fattore di garanzia perché, come è stato già detto, finalmente verrebbero applicati anche ai lavori della sezione disciplinare, e quindi ai magistrati incolpati, il principio del giusto processo e - tengo ad aggiungerlo - i principi fondamentali che reggono qualunque processo che voglia essere degno di tale nome; e un ovvio principio di buon senso vuole che, nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento da parte della Corte di cassazione, sul destino disciplinare di un magistrato non possa decidere il collegio la cui decisione è stata annullata.
Davvero non vediamo quali ragioni di merito impediscano all'Assemblea di approvare un emendamento che coniuga efficienza e garanzie!
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 5.9, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 437
Votanti 435
Astenuti 2
Maggioranza 218
Hanno votato sì 190
Hanno votato no 245).
Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Mantini 5.5 e Bonito 5.2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe - poche, purtroppo -, desidero segnalare alla vostra attenzione, rovesciando l'avvertenza tradizionalmente usata dagli avvocati davanti al tribunale - quando adoperano
l'espressione: «Parlo per me e non per la corte» - che io parlo anche perché spero molto nella possibilità che, su questo punto molto importante, si apra un dialogo.
Pur essendo stati respinti gli emendamenti soppressivi dell'articolo 5, vi è ancora la possibilità di dire al paese che questo disegno di legge è consistente, serio ed incide realmente su un oggetto che interessa all'utenza. E perché?
Ho ascoltato attentamente l'onorevole Palma (il quale, purtroppo, ancora una volta si è dovuto allontanare), diventato, ormai, l'unico nostro interlocutore - e di questo lo ringraziamo - perché il sottosegretario, fino a questo momento, si è limitato ad un linguaggio gestuale. Se il rappresentante del Governo si trasformasse in interlocutore dialogante, francamente ci sentiremmo liberati dalla sensazione angosciosa che in questo momento ci opprime, causata dall'assenza di ogni risposta, sia pure sul piano del dissenso, da parte del Governo e dei relatori.
Perché il punto è importante? Perché interessa alla gente? Perché, onorevoli colleghi (non mi rivolgo soltanto agli addetti ai lavori, ma ai colleghi tutti), riguarda la materia disciplinare, vale a dire una delle massime espressioni della critica e della sofferenza del Consiglio superiore della magistratura. Se ciò è vero, perché, con questo strano progetto sostanzialmente si depotenzia la sezione disciplinare?
È bensì vero che il disegno di legge non è dedicato alla tipizzazione degli illeciti disciplinari; è vero anche, però, colleghi (stavolta mi rivolgo soprattutto ai garantisti: che battano un colpo se ci sono!), che esso è dedicato ad un aspetto, forse, ancora più importante: il procedimento; e il procedimento significa regole, garanzie, non, ovviamente, nei confronti di un singolo inquisito, ma nei confronti dei proponenti i reclami disciplinari.
La giurisdizione disciplinare è una giurisdizione importante. Noi non abbiamo avuto grandi notizie, grandi segnalazioni di carattere - lo ripeto ancora una volta - statistico-quantitativo; non abbiamo ancora francamente capito il motivo di tanta urgenza nello svolgimento dei lavori. L'incomprensibilità di tale urgenza, fino a questo momento, è documentata anche dal sostanziale assenteismo intellettuale nei confronti della critica o del recepimento delle norme di questo importante provvedimento, così urgente da avere scavalcato tanti altri elementi che riguardano la critica della giustizia. Ma perché non ci si occupa della possibilità di evitare, per esempio, che dopo il rinvio della Cassazione sia lo stesso collegio a decidere sull'illecito disciplinare? Perché non ci si occupa della ricusazione del componente il collegio giudicante disciplinare che può diventare poi giudice di se stesso? Perché non ci si occupa della rotazione? Sono o non sono questi i punti di crisi che avevano determinato il ricorso a questa così strombazzata riforma, che appare veramente una controriforma, non nel senso storico, culturale, ma nel senso di riforma riduttiva? Questo è un provvedimento che riduce un organismo disciplinare che noi vorremmo multiplo, che noi vorremmo con due sezioni che si occupino di questa materia, in modo che sia ripartita, che noi vorremmo con una sezione istruttoria, con un cambiamento dei soggetti, con un cambiamento dei componenti! Come si fa a non dire che questo, nella migliore delle ipotesi, è un nulla di fatto che serve solamente a premiare qualche attesa, in nome di un'aggressione politica che fino a questo momento non ha avuto nessun parametro serio, autentico e concreto di discussione? Vi invitiamo a riflettere su questo emendamento e a votare con piena convinzione democratica e legislativa.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, intervengo poiché sono il firmatario dell'emendamento 5.5. Il collega Siniscalchi ha anticipato diversi argomenti, ma io torno assai brevemente a richiamare l'attenzione dei colleghi della maggioranza non solo sui principi che riguardano l'andamento
e lo svolgimento della sezione disciplinare del CSM, ma proprio sulla relazione tra questi e l'articolo 111 della Costituzione, che è stato, questo sì, riformato con grandissimo impegno. Per tale riforma sono state profuse parole sul garantismo, sono state introdotte disposizioni quasi regolamentari nell'ambito della Costituzione, con un'attenzione al dettaglio volta ad evitare che i principi del giusto processo potessero essere disattesi. Ora, non v'è dubbio che l'esercizio dell'azione disciplinare sia da far rientrare nell'ambito della giurisdizione, essendo pur sempre - magari in modo atecnico - basato su elementi del contraddittorio e sulla produzione di sanzioni spesso di rilevante significato ed anche a carattere afflittivo. Come si può non vedere che l'organizzazione dei collegi non può essere quella che si deduce dal testo della maggioranza? Come si può non vedere l'esigenza di disciplinare l'incompatibilità tra chi si è occupato in primo grado della misura disciplinare di trasferimento e chi se ne occupa, ad esempio, dopo il rinvio della Cassazione (altre ipotesi sono state già formulate)?
Questo emendamento va esattamente nella direzione dell'applicazione dei principi del giusto processo; in altre parole si chiede all'organo di autogoverno della magistratura di applicare la legge. Ieri un collega, nella discussione sulle linee generali, ha detto che l'organo di autogoverno della magistratura, qualche volta, è soggetto alla legge, facendo dell'ironia forse un po' gratuita. Ebbene, noi chiediamo, e chiediamo ai colleghi della maggioranza di aiutarci a farlo, di adeguare i principi di funzionamento delle sezioni disciplinari alla legge suprema, che per noi è la Carta costituzionale, ed ai principi del giusto processo.
Sarebbe veramente difficile motivare un voto contrario su questo emendamento, sia pure in una versione minore rispetto a quelle già poc'anzi valutate.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Oricchio. Ne ha facoltà.
ANTONIO ORICCHIO. Signor Presidente, mi pare che al principio di questo dibattito, in particolar modo con l'intervento dell'onorevole Pisapia, si fosse iniziato a dare atto di quelli che erano gli intenti reali del disegno di legge che stiamo discutendo. Mi riferisco, in particolar modo, all'intervento di apertura del collega Pisapia (che mi sembra sia assente in questo momento) nel quale si riconosceva che, in fin dei conti, questo è un disegno di legge che non vuole comprimere né attentare all'autonomia della magistratura, ma solo stabilire nuove norme per l'elezione dei componenti il Consiglio superiore della magistratura. Devo però rilevare che, a quest'ora, il dibattito mi pare stia di nuovo riprendendo toni forse sconsigliabili in questi giorni ed in queste ore.
Quando si parla di Governo assente, di relatori silenti, di incapacità di interlocuzione con la maggioranza, penso che qualche piccola cosa debba essere chiarita. Deve essere chiarito, ad esempio, che non è affatto vero che non esistono, in alcun paese del mondo, ed in Italia, organi giurisdizionali o organi che comunque procedono a decisioni di tipo disciplinare, con un numero di componenti pari. È infatti notorio che la corte d'assise, nel nostro paese, pronuncia con la presenza di otto persone (due magistrati di carriera e sei giudici popolari) e che, a parità di voti (quattro a quattro), prevale il favor rei. Quindi non è vero che non esistono organi che decidono in numero pari, anzi, la corte d'assise decide con una composizione in numero pari e non dispari. Ma il problema non è solo il numero.
Quando noi, come maggioranza - visto che dobbiamo interloquire e visto che abbiamo interpretato tanto anche in Commissione (perché oltre all'Assemblea esistono anche i lavori di Commissione che sono resocontati e avranno pur certo una loro importanza quando gli studiosi leggeranno e studieranno gli atti preparatori di questo disegno di legge) - abbiamo sostenuto di diminuire il numero dei componenti la sezione disciplinare da 9 a 6, ci è stato detto e rinfacciato, anche a muso duro, che si trattava di un depotenziamento
del Consiglio superiore della magistratura. Ora ci vengono proposti 3 componenti. Non riesco a capire: se passare da 9 a 6 era un depotenziamento, per quale motivo, adesso, passando da 6 a 3 si tratta, invece, di un potenziamento? Evidentemente, c'è qualcosa che non funziona, quanto meno a livello di numeri e quantomeno per evitare di dare i numeri.
Spesso ci soffermiamo sul problema della numerosità dei componenti il Consiglio superiore della magistratura in sé e per sé, sul problema della numerosità tout court del Consiglio superiore della magistratura e della numerosità dei componenti della sezione disciplinare; vorrei però ricordare, se mi è consentito, che la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, che è un organo nell'ambito del quale si possono sollevare questioni di costituzionalità e così via, deve anche mantenere una certa uniformità di giudizi; alternare eccessivamente i collegi - e questo non mi pare sia stato rilevato nei precedenti dibattiti - significa anche introdurre un elemento di notevole perturbamento nell'orientamento giurisprudenziale della sezione giurisdizionale del Consiglio superiore che potrebbe dare vita ad un atteggiamento ondivago nell'applicazione delle norme che, peraltro, già in questa fase, si può rilevare. Infatti è stato sollevato il problema delle decisioni che vengono prese a seguito di decisioni della Corte di cassazione con rinvio. Ebbene, vorrei far notare che, quando siamo di fronte ai rinvii della Cassazione, dovremmo anche porci il problema dell'organo ad quem, che dovrebbe uniformarsi ai principi scaturiti dalla suprema Corte nell'ambito dell'esplicazione della sua funzione propria di nomofilachia.
Quindi, non è solo un problema di numeri o di adeguamento, bensì un problema di serietà nelle modalità di svolgimento delle funzioni.
Signor Presidente, mi consenta un'ultima considerazione: abbiamo detto che vi è una produzione media annua di otto sentenze. Ebbene, sia che abbiamo sei componenti che producono otto sentenze sia che abbiamo due collegi di tre persone che producono sempre otto sentenze a testa, non mi sembra cambi granché. La verità, per il caso della sezione disciplinare, come per il caso della composizione complessiva del Consiglio superiore della magistratura, è che non è la numerosità, bensì la qualità, la serietà, la laboriosità delle persone chiamate a svolgere quel compito a nobilitare ed a rendere efficace ed efficiente quell'organismo (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Mantini 5.5 e Bonito 5.2, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 423
Votanti 422
Astenuti 1
Maggioranza 212
Hanno votato sì 190
Hanno votato no 232).
Prendo atto che l'emendamento Siniscalchi 5.3 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 5.6, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 417
Maggioranza 209
Hanno votato sì 189
Hanno votato no 228).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 5.7, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 422
Votanti 421
Astenuti 1
Maggioranza 211
Hanno votato sì 191
Hanno votato no 230).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 5.8, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 426
Votanti 425
Astenuti 1
Maggioranza 213
Hanno votato sì 192
Hanno votato no 233).
Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Bottino non ha funzionato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 5.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, intervengo per annunciare che i deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo esprimeranno un voto contrario all'articolo 5. Avevamo chiesto la soppressione di tale articolo, ed anche le altre proposte emendative ad esso presentate non sono state accolte. Tra queste ve ne erano alcune - mi riferisco agli emendamenti Pisapia 5.9, Mantini 5.5 e Bonito 5.2, il primo con una formulazione diversa rispetto agli altri due - che suggerivano un'ipotesi che nella scorsa legislatura, il collega Sinisi lo ha ricordato, era stata prospettata anche dai colleghi del centrodestra quando erano all'opposizione. Ebbene, i colleghi del centrodestra, una volta diventati maggioranza, hanno votato contro tale proposta. Proponiamo di esprimere un voto contrario sull'articolo 5.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, i deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo esprimeranno un voto contrario sull'articolo 5 in base al principio di ragionevolezza, o meglio, per l'affermazione del principio di ragionevolezza.
Le argomentazioni che sono state svolte da molti colleghi in aula, dal collega Bonito al collega Sinisi, hanno svelato alcuni punti di contraddizione che sono talmente palesi da non poter essere taciuti neanche in dichiarazione di voto. Abbiamo un collegio composto da sei soggetti, cioè con un numero di membri pari. La difficoltà nell'assunzione della decisione a maggioranza è tale per cui viene introdotto, in maniera assolutamente surrettizia, il principio del favor rei per la determinazione della decisione dell'organo. Questo è un primo punto di assoluta irragionevolezza sul quale mi chiedo perché l'Assemblea non intenda riflettere.
Abbiamo inoltre presentato proposte emendative per risolvere la questione dell'incompatibilità suggerendo che, se pur con sei componenti, si costituiscano due sezioni di tre membri ciascuna. Anche tale proposta è stata respinta. Tra l'altro, ho ascoltato argomentazioni da parte del collega Oricchio che sono francamente, anche queste, incomprensibili: non solo noi non abbiamo sollevato alcuna questione sulla disfunzionalità della sezione disciplinare legata alla diminuzione in assoluto del numero dei componenti, bensì l'abbiamo fatto con riguardo alla parità dei componenti ed al fatto che vi è un'evidente situazione di incompatibilità. Inoltre, non capiamo neanche perché il richiamo all'articolo 111 della Costituzione, così autorevolmente ricordato in Assemblea da un rappresentante della maggioranza, ceda
nel momento in cui veramente si potrebbero introdurre i principi dello stesso articolo 111 nell'agire della sezione disciplinare.
Quanto poi all'altra argomentazione secondo la quale la riduzione dei componenti elettivi, e quindi del plenum e della sezione disciplinare, sarebbe strettamente connessa alla riforma elettorale, osservo che sarebbe come dire che nel corso delle numerose riforme elettorali approvate dal Parlamento si fosse dovuto necessariamente cambiare anche il numero dei componenti del Senato e della Camera.
Colleghi, è per questa irragionevolezza, anche di fronte a suggerimenti, spunti, obiettivi che voi avete posto a base della riforma, che francamente ci troviamo disarmati, non di argomenti, ma disarmati della possibilità di costruire una soluzione comune che sia una soluzione quantomeno ragionevole, non dico anche efficace, non dico anche coerente con i principi del nostro ordinamento costituzionale, ma, lo ripeto, ragionevole. Quindi, è per il tradimento del principio di ragionevolezza che voteremo contro l'articolo 5.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, raccolgo immediatamente l'invito del collega Oricchio il quale ci ammoniva solennemente dicendo: evitiamo di dare i numeri. Dobbiamo evitare di dare i numeri e pertanto, collega Oricchio, ti sottopongo la questione che, vanamente, sto sollevando da tempo, naturalmente dando i numeri. Mi riferisco all'articolo 5 che modifica l'articolo 6 della legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura. Tra poco sarà in vigore la norma per cui le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale la soluzione più favorevole all'incolpato.
Stiamo parlando di un organismo paritario, laddove, invece, abbiamo insediato un organismo che paritario non è. Questa è una norma processuale, si applicherà immediatamente e diventerà legge a fine aprile o ai primi di giugno; si tenga conto che l'attuale Consiglio superiore della magistratura ha i suoi organismi e la sua sezione disciplinare. Ci volete rispondere su questo punto, che attiene al funzionamento della legge da voi voluta?
Inoltre, il collega Oricchio ha avuto sempre in passato...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Bonito.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, in merito al fatto che il Consiglio superiore della magistratura avesse bisogno di un supplemento di attenzione da parte nostra, credo che gli stessi lavori della Commissione bicamerale, di cui ha fatto parte l'onorevole Boato, testimonino quanta attenzione avremmo voluto dedicare a questo argomento e anche con quanta imparzialità avremmo accettato di confrontarci su questa materia.
Devo dire che, nel momento in cui seppi, per la prima volta, che ci si accingeva a proporre la riduzione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da 30 a 21, immaginavo che si volesse, per altro verso, dare corso ad una proposta della Commissione bicamerale: espungere la corte di giustizia che giudica sulle responsabilità disciplinari dei magistrati dallo stesso Consiglio superiore della magistratura. Immaginavo che su questo argomento si potesse aprire un dibattito, per separare totalmente l'organo di autogoverno della magistratura, con le sue funzioni di alta amministrazione, da quello tenuto a giudicare sulle responsabilità e sugli illeciti disciplinari dei magistrati.
Qual è la soluzione che, invece, abbiamo davanti agli occhi? Non solo questo non accade (anche se, su tale tema, in Commissione bicamerale vi fu una larga convergenza), ma si verifica ciò che si può definire un paradosso: si riduce il numero dei componenti il Consiglio superiore della magistratura e lo si fa in maniera nemmeno
proporzionale. Infatti, all'aumento da 21 a 24 dei componenti del Consiglio superiore della magistratura non ha corrisposto, poi, un proporzionale aumento dei componenti della sezione disciplinare; il numero dei componenti di questa sezione non soltanto è «pari a sei», ma «sei» è anche numero pari.
Credo che tutti avremmo voluto affrontare volentieri l'argomento su come tutelare una istituzione importante del nostro paese come la magistratura e, per altro verso, perseguire le responsabilità dei singoli magistrati che non adempino correttamente al loro dovere.
Credo che - in base alla sensibilità istituzionale di chi vuole difendere le istituzioni, ma non rinunciare ad espungere quei soggetti che, invece, ne inquinano la stessa immagine e rovinano la stessa concezione e la stessa fiducia dei cittadini nei confronti della magistratura - al fine di restituire ai cittadini quella fiducia che hanno il diritto di avere nei confronti della giustizia, si potesse fare uno sforzo nella direzione di dare un impulso maggiore e più forza alla sezione disciplinare. Volevamo fare ciò e avremmo voluto discuterne con voi. Abbiamo creduto che si potesse anche compiere uno sforzo con riferimento a questo provvedimento e credo che il collega Pisapia lo abbia fatto in maniera esemplare con il suo emendamento.
La domanda che rivolgo a ciascuno di voi, colleghi, in questo Parlamento è la seguente: è meglio avere una sezione disciplinare con sei componenti, per quello che è stato detto, ovvero che unico è il collegio ed unico il giudizio che si formerà, oppure avere due sezioni disciplinari con due collegi di tre componenti? Si tratta di immaginare non soltanto il raddoppio della produttività in termini di decisioni, ma l'assoluta separatezza fra i due organismi qualora si dovesse verificare un'ipotesi di rinvio, la stessa speditezza dei lavori dell'organo attraverso la possibilità di costruire delle incompatibilità tra organo inquirente ed organo giudicante ed, infine, la semplicità di una decisione presa da tre componenti, quindi da un numero dispari.
Vedete quali e quante siano le ragioni di buonsenso, le ragioni che avrebbero dovuto animare, nella nostra buona fede, una scelta di questa natura e quali e quante sono, invece, le controindicazioni che stanno dietro una scelta di questa natura. Noi non vogliamo dipingere scenari apocalittici, non mi stancherò mai di ripeterlo in quest'aula, e non vogliamo fare del catastrofismo a buon mercato. Però sono certo che tanti colleghi, ad esempio coloro che erano nel CCD e nel CDU, abbiano la nostra stessa attenzione istituzionale e le stesse preoccupazioni per il buon funzionamento dello Stato. Sono convinto che tanti colleghi di Forza Italia, che sono stati animati nella scorsa legislatura nel dare sostegno alle modifiche dell'articolo 111 della Costituzione, e tanti colleghi di Alleanza nazionale, che hanno fatto della tutela dello Stato una loro bandiera nei decenni che hanno preceduto la loro presenza attiva nel Governo di questo paese, possano avere una spinta, uno stimolo, una nuova determinazione nel capire che questa è una norma sbagliata che va contro la storia del nostro paese e che va contro le scelte di difesa delle istituzioni che - ribadisco - dovremmo fare tutti insieme.
Vi chiedo di ascoltare queste mie argomentazioni, di valutarle e di respingere ogni faziosità che, per sbaglio, si sia potuta ravvisare in esse. Depurandole da quella faziosità, da quella funzione di parte che devo per forza assolvere, essendo di una parte politica e all'interno dell'opposizione, con spirito critico vi chiedo di scegliere la strada del buon senso: quella di votare contro questo articolo.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 447
Votanti 443
Astenuti 4
Maggioranza 222
Hanno votato sì 251
Hanno votato no 192).
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