Allegato A
Seduta n. 119 del 20/3/2002


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(A.C. 2356 - Sezione 6)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.

1. All'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n.195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: «, che nell'elezione prevista dall'articolo 4 sia stato designato a tale funzione»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il componente effettivo eletto dal Parlamento è sostituito dal supplente della stessa categoria»;
c) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
«Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale la soluzione più favorevole all'incolpato».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimerlo.

* 5. 1.
Bonito.

Sopprimerlo.
* 5. 4. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. -1. I commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1958 n. 195 sono sostituiti dai seguenti:
«La sezione disciplinare delibera in base a collegi composti da tre componenti.
I collegi sono presieduti dai due componenti eletti dal Parlamento.
La composizione dei collegi viene stabilita annualmente secondo criteri predeterminati.
In caso di rinvio da parte della Corte di Cassazione, l'esame del procedimento disciplinare viene assegnato ad altro collegio.
Sulla ricusazione di un componente del collegio decide altro collegio.
In caso di ulteriore ricusazione decide lo stesso collegio previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.
I componenti effettivi eletti dal Parlamento e i componenti effettivi eletti dai magistrati sono sostituiti dai supplenti della stessa categoria.
La persona incolpata ha diritto di essere informata riservatamente, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; ha diritto all'assistenza di un difensore e di disporre del tempo necessario per preparare la sua difesa nonché di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore.»
5. 9. Pisapia, Mascia, Buemi.


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Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - 1. I commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:
«La sezione disciplinare delibera in base a collegi giudicanti composti da tre componenti.
I collegi giudicanti sono presieduti dal presidente o dal vicepresidente della sezione disciplinare. La composizione dei collegi viene stabilita annualmente secondo criteri oggettivi e predeterminati, che consentano il funzionamento della sezione, sia quale giudice di rinvio sia nelle ipotesi di ricusazione di componenti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 111 della Costituzione.»
* 5. 5. Mantini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - 1. I commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:
«La sezione disciplinare delibera in base a collegi giudicanti composti da tre componenti.
I collegi giudicanti sono presieduti dal presidente o dal vicepresidente della sezione disciplinare. La composizione dei collegi viene stabilita annualmente secondo criteri oggettivi e predeterminati, che consentano il funzionamento della sezione, sia quale giudice di rinvio sia nelle ipotesi di ricusazione di componenti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 111 della Costituzione.»
* 5. 2. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Grillini, Siniscalchi, Leoni, Soda.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - 1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono soppressi.
5. 3. Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Carboni, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
5. 6. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5. 7. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
5. 8. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.