![]() |
![]() |
![]() |
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi; e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Piscitello; Bressa ed altri; Soda; Bertinotti ed altri; Rutelli ed altri.
Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali ed ha replicato il relatore per la maggioranza, avendovi rinunziato i relatori di minoranza ed il rappresentante del Governo.
PRESIDENTE. Ricordo che sono state presentate, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del regolamento, la questione pregiudiziale di costituzionalità Bressa ed altri n. 1 (vedi l'allegato A - A.C. 1707 sezione 1), la questione pregiudiziale di merito Soda ed altri n. 1 (vedi l'allegato A - A.C. 1707 sezione 2) e la questione sospensiva Boato ed altri n. 1 (vedi l'allegato A - A.C. 1707 sezione 3).
Avverto che, a norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione.
In considerazione della diversità degli strumenti presentati, potranno intervenire, per non più di dieci minuti ciascuno, un proponente per l'illustrazione della questione pregiudiziale di costituzionalità ed un altro proponente per l'illustrazione della questione pregiudiziale di merito.
Potrà altresì intervenire, per non più di cinque minuti, un deputato per ognuno degli altri gruppi.
Al termine della discussione si procederà alla votazione sulla questione pregiudiziale di costituzionalità e, poi, alla votazione sulla questione pregiudiziale di merito.
Passeremo quindi alla discussione ed al voto sulla questione sospensiva.
L'onorevole Bressa ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità n. 1.
GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, all'articolo 2, comma 2, del disegno
di legge al nostro esame vi è il disposto secondo cui non costituisce motivo di incompatibilità la mera proprietà di un'impresa individuale ovvero di quote o azioni societarie, sempre che essa non comporti l'assunzione di cariche o l'esercizio di attività di gestione attiva: si tratta del nucleo di tutto il provvedimento in esame quest'oggi. Attorno a questa norma è stato costruito l'intero disegno di legge, raccogliendo l'invito del Presidente Berlusconi che in quest'aula, nell'agosto del 1994, aveva, in qualche modo, dato l'imprinting al dibattito politico-parlamentare sul tema del conflitto di interessi: «Fate qualunque cosa ma non sono in discussione le proprietà delle mie reti televisive».
Credo che dobbiamo riflettere sulla gravità di questo assunto. Con questa previsione, cioè che la mera proprietà non costituisce motivo di incompatibilità, si introduce un'ingiustificata diversità di trattamento del conflitto di interessi perché, come voi tutti sapete, quest'ultimo è regolato nel nostro paese in maniera molto rigorosa e puntuale dal codice civile, dal codice commerciale e dalla legge bancaria.
Il codice civile, l'ordinamento commerciale, la legge bancaria, le deliberazioni della CONSOB definiscono in maniera molto rigorosa le ipotesi di conflitto di interessi: tra socio e società (articolo 2373 del codice civile), tra amministratore e società (articolo 2391 del codice civile), tra rappresentante e rappresentato (articolo 1394 del codice civile) e potremmo andare avanti citando altri numerosissimi esempi in cui il conflitto di interessi quando sono in gioco interessi tra privati, è chiaramente definito, con precise garanzie per i cittadini del nostro paese.
Quando sono in gioco due interessi privati, l'ordinamento italiano ha previsto norme molto stringenti e la tutela degli interessi della società o del rappresentato è fortissima. Allora non si capisce - e chiediamo spiegazioni al Governo - in virtù di quale straordinaria alchimia le cose debbano cambiare quando il conflitto insorge tra un interesse privato e un interesse pubblico e non vi debba essere un analogo livello di garanzia, quasi supponendo che l'unico interesse davvero importante da tutelare resta, comunque, solo ed esclusivamente l'interesse privato.
Tutto ciò con buona pace della consolidata giurisprudenza costituzionale che mira a distinguere le posizioni tra controllore e controllato, che mira a garantire l'interesse pubblico a che non accedano a cariche pubbliche persone nei cui confronti non si può presumere indipendenza e disinteresse nell'esercizio dell'ufficio.
Con questo vostro disegno di legge cancellate il principio della responsabilità individuale dell'imprenditore quando entrano in gioco interessi pubblici - in questo caso, decidendo che non costituisce motivo di incompatibilità la mera proprietà - e stabilite uno ius singulare per gli uomini di governo, i quali, a differenza dei normali cittadini, possono da oggi tranquillamente fare gli affari loro contro l'interesse generale, con il semplice atto di affidare ad un terzo, ad una testa di legno, la gestione dei loro interessi.
Qualcuno, probabilmente, avrebbe fatto opera di bontà se avesse avvisato il sottosegretario Balocchi che non era necessario fare la sua recente figuraccia: quando si è scoperto che egli era il gestore di una società di Bingo, ha risposto affermando di essere una persona seria e di non avere bisogno di teste di legno. Lui, virilmente e coraggiosamente, afferma che può fare i suoi interessi tranquillamente e voi, oggi, con il disegno di legge al nostro esame, lo mettete al riparo anche da quel tipo di figuracce, perché dal momento in cui verrà approvato, la mera proprietà di una qualsiasi società che possa creare conflitto di interessi con l'interesse pubblico generale non creerà più il problema.
Mi volete dire dov'è, in questo caso, il criterio della ragionevolezza?
Presidente, mi appello alla sua richiesta di moderato silenzio.
PRESIDENTE. Onorevole Bressa, lei ha perfettamente ragione e mi permetto di dire ai colleghi che tale comportamento non è cortese. Quando un deputato, che è anche relatore di minoranza, esprime
un'opinione importante su un tema pregiudiziale, il pregiudizio sta nel non ascoltare per poi, magari, votare come ciascuno ritiene secondo la propria bandierina.
Onorevole Bressa, la prego di continuare e invito l'Assemblea a fare silenzio.
GIANCLAUDIO BRESSA. La ringrazio, Presidente.
Stavo dicendo: mi volete spiegare dov'è, in questo caso, il criterio della ragionevolezza?
La Corte costituzionale ha ripetutamente stabilito che è da ritenersi legittima una disciplina differente quando i casi sono da ritenere ragionevolmente diversi. Dunque, se seguiamo questo principio direttivo dell'operato della Corte costituzionale, in tale ipotesi in cosa consiste la diversità? Davvero pensate che un uomo o una donna di governo possano infischiarsene dell'interesse generale e continuare a fare gli affari propri come se nulla fosse, come se non esistesse una possibilità di conflitto in chi si trova in una condizione del tipo di quella che vedremo tra qualche istante? Perché voi questo sancite: che la mera proprietà in sé mai e poi mai potrà costituire motivo di conflitto di interessi.
Nel disegno di legge in esame, nel momento in cui voi sancite questa previsione normativa, di fatto, considerate come ipotesi legittima anche la proprietà di un'impresa che può trovarsi in una situazione in cui vi sia un vincolo di interdipendenza, in diritto o in fatto, tra la gestione privata e la scelta pubblica. È una ipotesi che si può verificare quando un imprenditore privato sia concessionario dello Stato. Questa è una fattispecie di straordinaria importanza e rilevanza, in quanto per chi si trova nella condizione di essere Presidente del Consiglio e concessionario dello Stato per quanto concerne un'attività di impresa nella pubblica comunicazione si realizza qualcosa di assolutamente e straordinariamente grave.
Ieri, il ministro Frattini ha detto che è arrivato il momento di dare ordine alla nuova architettura istituzionale che sta crescendo nel nostro paese e si è ispirato, come modello, a quello del Regno Unito, dove il contrappeso fondamentale e più importante - diceva: lo sapete bene - è rappresentato essenzialmente dall'opinione pubblica.
Ministro Frattini, leggo la frase di un filosofo di nome Karl, il quale sosteneva che una democrazia non può esistere se non si mette sotto controllo la televisione. Il cognome di questo filosofo non è Marx, ma Popper che, notoriamente, è un bolscevico e un rivoluzionario pericolosissimo!
Allora, ministro Frattini, se esiste un barlume di coerenza, mi vuole spiegare come è possibile fare appello...
PRESIDENTE. Invito anche i colleghi al banco del Governo a fare silenzio e a rispettare l'oratore che sta svolgendo le sue argomentazioni.
GIANCLAUDIO BRESSA. Mi volete spiegare dov'è la coerenza quando ci si appella all'opinione pubblica e, con questo provvedimento, di fatto si legittima - come voi state facendo - che non sussiste nessuna ragione di incompatibilità nel caso di proprietà di un'azienda che ha in concessione la gestione delle reti televisive? Non si tratta di una questione politica, ma di elementare e ragionevole buonsenso. Voi, con questo disegno di legge, non infrangete solo la Costituzione, ma anche le più elementari regole di buonsenso.
Poiché sono convinto che dissertare di costituzionalità sia un argomento per pochi eletti, ma che il buonsenso - per fortuna - appartenga alla stragrande maggioranza dei cittadini, credo avrete qualche amara sorpresa quando sarà chiaro cosa state facendo oggi in quest'aula.
Ultima osservazione...
PRESIDENTE. Onorevole Bressa, il tempo a sua disposizione è terminato, ma viste le interruzioni che vi sono state, facciamo i tempi supplementari!
GIANCLAUDIO BRESSA. Tutto ciò detto, riteniamo che questo provvedimento contrasti con l'articolo 97 della Costituzione che prevede il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, rilevando
come l'imparzialità sia un canone di condotta dell'amministrazione - essendo relativo all'agire concreto - e sia anche specificazione del concetto stesso di buon andamento.
Ricordiamo come l'imparzialità collegandosi al principio di legalità - e credo che su questo la dottrina e la Corte costituzionale siano da tempo concordi - comporti l'adozione di una serie di regole procedimentali della condotta amministrativa. Se queste regole consentono un privilegio o, meglio, legittimano una situazione abnorme, come è quella di essere controllore e controllato, la gestione e la proprietà di attività imprenditoriali in concessione contraddicono una giurisprudenza consolidata fortissima, consentendo di esercitare un'indebita influenza sulla libera manifestazione. E anche ciò calpesta principi fondamentali sanciti dalla Corte costituzionale.
Per tutti questi motivi, noi riteniamo che il provvedimento in esame sia fortemente lesivo della Costituzione e, più specificatamente, degli articoli 97, 51 e 3; pertanto, chiediamo che esso venga respinto (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).
![]() |
![]() |
![]() |