QUESTIONE PREGIUDIZIALE
La Camera,
considerato che:
il disegno di legge n. 1707, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», all'articolo 2, comma 2, reca il disposto che non costituisce motivo di incompatibilità la mera proprietà di una impresa individuale ovvero di quote o azione societarie, sempre che essa non comporti l'assunzione di cariche o l'esercizio di attività di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2;
la mera proprietà di una impresa individuale ovvero di quote o azioni societarie non può non configurare conflitto di interessi, in quanto la disciplina del conflitto non può prescindere dall'ipotesi che il conflitto stesso insorga per via indiretta, ad esempio attraverso l'interposizione reale o fittizia, richiamando sotto questo profilo l'ordinamento civilistico e commerciale, nonché il testo unico della legge bancaria e le deliberazioni assunte dalla CONSOB in ordine agli intermediari finanziari, norme che estendono il conflitto stesso all'ipotesi in cui l'intermediario agisca per conto di altri o indirettamente;
tale ipotesi legittima come compatibile anche la proprietà di un'impresa, che può trovarsi in una situazione in cui ci sia un vincolo di interdipendenza, in diritto o in fatto, tra la gestione privata e la scelta pubblica, come può accadere quando un imprenditore privato sia concessionario dello Stato, o da questi autorizzato alla gestione di un servizio, quando il privato sia titolare di contratti con la pubblica amministrazione, quando riceva continuativamente finanziamenti pubblici e in altre simili fattispecie;
l'interesse pubblico, a che non accedano a cariche di governo coloro nei cui confronti non si può presumere indipendenza e disinteresse nell'esercizio dell'ufficio o della carica, non viene tutelato;
ciò è in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione, che prevede «il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione», rilevando come l'imparzialità sia un canone di condotta dell'amministrazione, riguardando l'agire concreto, e sia anche specificazione del concetto stesso di buon andamento;
ciò è in contrasto con l'articolo 51, primo comma, della Costituzione, poiché non garantisce a tutti i cittadini l'accesso agli uffici pubblici «in condizioni di uguaglianza», in quanto prevede, in modo irragionevole e non proporzionato, un regime discriminatorio delle opportunità di accesso agli uffici pubblici;
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1707.
n. 1. Bressa, Boato, Soda, Mascia, Rizzo.