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PRESIDENTE. L'onorevole Manzini ha facoltà di illustrare l'interpellanza Violante n. 2-00117 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 5), di cui è cofirmataria.
PAOLA MANZINI. Signor Presidente, illustrerò brevemente l'interpellanza, innanzitutto precisando che naturalmente non vuole essere questa un accanimento terapeutico: il ministro Tremonti ha risposto la scorsa settimana, nel corso del question time, sullo stesso argomento oggetto di questa interpellanza. Quindi, la mia illustrazione brevissima serve soltanto per dire che questa ulteriore interpellanza è per noi anche una prova d'appello al
ministro Tremonti ed al Governo. Infatti, mi rivolgo in questo caso al sottosegretario Molgora oggi presente, che immagino risponderà all'interpellanza: noi riteniamo che sul punto relativo alla restituzione del fiscal drag non si possa glissare, perché in questo paese è attualmente in vigore, la legge n. 154 del 27 aprile 1989, che prevede in modo preciso la procedura con la quale il Governo deve con proprio provvedimento disporre per la restituzione del fiscal drag, qualora si verifichi un aumento medio dei prezzi superiore al 2 per cento - ed è il caso dell'anno 2001 -, direttamente nella legge finanziaria relativa all'anno di riferimento.
Siccome è attualmente - anche in questo caso - in discussione in questo ramo del Parlamento il disegno di legge finanziaria e siccome non risulta, a tutt'oggi, che siano pervenuti segnali da parte del Governo circa l'intenzione di porre rimedio a quella che noi riteniamo essere una grave omissione, che avrà conseguenze rilevanti su tutti i contribuenti italiani, questa interpellanza urgente, sottosegretario, rappresenta per noi un mezzo affinché il Governo possa rimediare a quella omissione. Ci auguriamo che l'esecutivo, su questa omissione, risponda alla nostra interpellanza urgente ed intervenga opportunamente nei documenti di bilancio.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, onorevole Molgora, ha facoltà di DANIELE MOLGORA, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, in merito alla problematica sollevata con l'interpellanza in esame, concernente la restituzione del drenaggio fiscale disciplinata dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154), e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438), occorre, in primo luogo, ricordare che, già nelle leggi finanziarie per l'anno 1999 e per l'anno 2000, non si sono riscontrati gli accantonamenti occorrenti per far fronte all'applicazione della misura compensativa più comunemente nota come restituzione del drenaggio fiscale.
PRESIDENTE. L'onorevole Manzini, cofirmataria dell'interpellanza, ha facoltà di PAOLA MANZINI. Signor Presidente, non me ne voglia il sottosegretario Molgora, ma non posso dichiararmi soddisfatta della risposta. Anzi, devo dire che questa prova di appello, che avevamo tentato di offrire al Governo, è caduta nel vuoto. Le ragioni addotte dal sottosegretario Molgora che non differiscono - ahimè! - di molto da quelle recitate, la scorsa settimana, dal ministro Tremonti in quest'aula, della mancata emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (come prevede la legge n. 154 del 1989, a cui anche il sottosegretario faceva riferimento), si ritroverebbero nell'articolo 2, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, legge finanziaria relativa all'anno 2001 (dovrebbe essere nota ai cittadini italiani ma, in primo luogo, al Governo); secondo tale testo le modifiche apportate dalle disposizioni recanti questo titolo, in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, valgono anche ai fini della restituzione del drenaggio fiscale, disciplinato dall'articolo 3 del decreto-legge del 1989 al quale si faceva riferimento. Pertanto, in sintesi, cosa è accaduto? Il disposto normativo ha assorbito il meccanismo di restituzione del cosiddetto fiscal drag.
DANIELE MOLGORA, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. L'avete scritto voi!
PAOLA MANZINI. Lei, signor rappresentante del Governo, ha la memoria corta. Noi non lo abbiamo detto. Si legga il dispositivo della legge finanziaria approvata lo scorso anno o lo faccia rileggere agli uffici, se fosse necessario.
VINCENZO VISCO. È il gioco delle tre carte!
PAOLA MANZINI. Il precedente Governo, rilevato che per l'anno 2000 si era verificato lo scostamento e che quindi aveva l'obbligo di provvedere alla restituzione...
DANIELE MOLGORA, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Fate i conti!
PAOLA MANZINI. ...a decorrere dal 1o gennaio 2001, invece di limitarsi a restituire il fiscal drag, ha fatto qualcosa di più: ha aggiunto ai fondi che dovevano servire per la restituzione del fiscal drag altri fondi e ha concesso una riduzione di aliquote, più elevate detrazioni di imposta, con decorrenza dal periodo di imposta 2000. Ci ricordiamo tutti il bonus di imposta del 2000: le tredicesime più pesanti, la riduzione dell'acconto da versare a novembre; il tutto realizzato con decreto-legge, poi convertito in legge dal Parlamento. Successivamente, con la legge finanziaria del 2001, approvata dal Parlamento ed ora sospesa da questo Governo, ha disposto anche la rimodulazione della curva delle aliquote dell'IRPEF, con riduzione graduale sino al 2003. Ma il fiscal drag degli anni successivi all'anno 2001, - era stata riscontrata dal precedente Governo l'esigenza della restituzione del fiscal drag - non c'entra nulla con la riduzione delle aliquote. Né di esso si
poteva tenere conto nel rimodulare la curva dell'IRPEF, dal momento che l'obbligo di restituzione scatta soltanto dopo che si è verificato lo scostamento dell'indice dei prezzi. Non è quindi prevedibile a priori, ma soltanto successivamente.
DANIELE MOLGORA, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Avete modificato la legge fino al 2003, e allora lo sapevate!
PAOLA MANZINI. ...o negli anni fino al 2003 sarebbe scattato o meno l'obbligo di restituzione di ulteriore fiscal drag. Forse, al ministro Tremonti, a lei ed al Governo, questo meccanismo continua ad essere un po' ostico ed evidentemente non vi sono stati collaboratori per spiegare che, entro il settembre 2001, bisognava fare la verifica e provvedere ai successivi adempimenti e che, di conseguenza, nel disegno di legge finanziaria che è in esame, non sono state stanziate le somme necessarie.
Peraltro, ancor più merita osservare come la stessa misura risulta essere stata, nella sostanza, giuridicamente soppressa con la legge finanziaria per l'anno 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388). In effetti, l'articolo 2 della legge n. 388 del 2000 ha dettato una serie di disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni.
Le novità legislative così stabilite sono state peraltro introdotte nell'ordinamento con una tecnica di novellazione di alcuni pertinenti articoli del testo unico delle imposte sui redditi (articoli 11-13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) idonea a far sì che le novità stesse entrassero nel predetto testo unico in forma strutturale e durevole nel tempo.
Poi, il comma 9 dello stesso articolo 2 della legge n. 388 del 2000 ha disposto che le modificazioni innanzi dette, in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, valgono ai fini della restituzione del drenaggio fiscale disciplinata dagli articoli 3 del decreto-legge n. 69 del 1989 e 9 del decreto-legge n. 384 del 1992.
Con quest'ultima disposizione, dunque, si è inteso effettuare un abbandono della tradizionale disciplina sul drenaggio fiscale - ancorata ad un presupposto eventuale ed incerto, quale la variazione oltre una certa soglia, su base annua, dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati - a favore di un nuovo meccanismo normativo, questa volta imperniato sulla curva delle aliquote e degli scaglioni e sull'entità delle detrazioni e delle deduzioni validi per le persone fisiche.
La scelta fatta nel 2000 dal precedente Governo si è espressa, dunque, nel senso della sostituzione del vecchio meccanismo di restituzione del drenaggio fiscale, con un nuovo profilo della curva IRPEF; una curva a montaggio progressivo per il periodo 2001-2003 e rigida - cioè non modificata - a partire dal 2003.
Una seconda ragione evidente per quanto riguarda la correttezza di quanto sostenuto è che già nel 2000 non è stato emanato il relativo decreto delle Presidente del Consiglio dei ministri, intendendosi così, il meccanismo della nuova curva IRPEF, come radicalmente sostitutivo e assorbente del vecchio meccanismo della restituzione del drenaggio.
L'abbandono della tradizionale forma di restituzione del cosiddetto drenaggio fiscale risulta, inoltre, essere stato totale e definitivo, così come risulta testualmente dalla formulazione del ricordato comma 9 dell'articolo 2 della legge n. 388 del 2000, senza alcuno spazio interpretativo per una residua possibilità di convivenza tra quella stessa tradizionale forma restitutoria e le nuove disposizioni in materia di aliquote, scaglioni, detrazioni e deduzioni per le persone fisiche.
Discende da ciò, in primo luogo, che non risulta adesso possibile immaginare alcun tipo di cumulo applicativo tra le ricordate nuove disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e le più antiche disposizioni in materia di cosiddetto drenaggio fiscale, onde superflua appare ogni verifica in ordine all'andamento delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Discende, altresì, che, una volta strutturalmente modificato, nell'ambito del testo unico delle imposte sui redditi, il regime generale di detrazione e di deduzione, nulla può oggettivamente opporsi al fatto che, nel quadro delle scelte generali che competono quindi al Governo, si immaginino interventi legislativi ad una disciplina - quella, in particolare che concerne gli scaglioni e le aliquote di imposizione delle persone fisiche - che è giuridicamente, ontologicamente e storicamente diversa da una già superata disciplina in materia di restituzione del drenaggio fiscale, come è stato previsto dal precedente Governo.
La scelta, quindi, adottata nel 2000 da un Governo diverso da quello attualmente in carica si è espressa nel senso della sostituzione del vecchio meccanismo di restituzione del drenaggio fiscale, con un nuovo profilo della curva IRPEF, a montaggio progressivo, come testé affermato dal sottosegretario, nel periodo 2001-2003 e rigida relativamente all'anno 2003.
Orbene, o il Governo pensa che tutti i cittadini italiani siano completamente ignari ed incapaci di intendere e di volere, oppure continua a non conoscere o ad ignorare il senso, il disposto di questa norma. Non so quale delle due ipotesi sia preferibile, quella di un Governo che crede di avere di fronte un popolo di imbecilli - chiedo scusa per il termine proferito in quest'aula - o quella di un Governo che continua a non leggere, in maniera compiuta, disposizioni di legge che attualmente sono in vigore.
A decorrere dal primo gennaio 1990 è in vigore una norma di legge, mai abrogata, che impone al Governo di procedere alla restituzione del fiscal drag e che stabilisce in quali condizioni la restituzione costituisca un atto dovuto ed in che modo il Governo debba operare per la restituzione. Ricordo a tutti noi, signor Presidente, che la norma è attiva dal 1990 ed ha proficuamente accompagnato quel patto, relativo alla politica dei redditi, che è stato vitale nel corso dell'ultimo decennio per portare il nostro paese al di fuori di una crisi finanziaria molto buia ed agganciare nel 1998, con l'azione del Governo dell'Ulivo, la moneta unica che, finalmente, i cittadini italiani potranno cominciare a spendere insieme a tutti loro concittadini europei, a partire dal 1o gennaio 2002.
Ricordavo che questa disposizione, che ha accompagnato questo decennio - è stata infatti adottata nel 1990 - è volta a neutralizzare integralmente, in questo patto tra le parti sociali nella politica dei redditi, gli effetti di un'ulteriore pressione fiscale che non corrisponde ad un incremento reale di reddito, bensì all'aumento del costo della vita. Quest'obbligo scatta quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al periodo di 12 mesi e terminante il primo agosto di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente.
La verifica pertanto va compiuta ogni anno, signor rappresentante del Governo. Di anno in anno, il Governo è a conoscenza se si siano o meno verificate le condizioni perché scatti l'obbligo di restituzione. Questo dispone attualmente una norma in vigore. Non prendiamoci dunque in giro: come si può sostenere che la rimodulazione della curva delle aliquote dell'IRPEF, approvata dal precedente Governo, che prevedeva una riduzione delle aliquote fino al 2003, peraltro sospesa dal Governo in carica, perché non presente nella legge finanziaria di quest'anno, sostituiva la restituzione del fiscal drag a regime?
È vero che l'articolo 2, comma 9, della legge 23 dicembre 2000 (legge finanziaria per il 2001) stabiliva che le modifiche apportate in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche valevano anche ai fini della restituzione del drenaggio fiscale dell'anno 2001. È vero, ma era la restituzione del fiscal drag riferito a quell'anno e i cui presupposti si erano già realizzati, con verifica effettuata entro il mese di settembre 2000 e con l'obbligo di restituzione a partire dal primo gennaio 2001.
Nel dicembre 2000, sottosegretario Molgora, nessun Governo e nessun economista potevano conoscere l'andamento dei prezzi del periodo tra il 1o settembre 2000 ed il 1o agosto 2001, e, quindi, non si poteva sapere anticipatamente se anche nel 2001...
Credo, sottosegretario Molgora, che sarebbe meglio mettere da parte la superbia, vedere se negli uffici vi sia qualcuno da riprendere, riconoscere di avere preso un granchio e porre rimedio, perché si è ancora in tempo. Ma non insistiamo con tesi che, devo dire, offendono l'intelligenza delle persone.


