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E)
30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito e che il suddetto decreto ha effetto per l'anno successivo;
l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 1990, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante il 1o agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito e che ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
il comma 2 dello stesso articolo 3 del predetto decreto-legge dispone che entro il
il comma 3 del medesimo articolo 3 precisa che nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il decreto di cui al comma 2 si fa fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto;
l'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, prevede che le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applicano limitatamente alle detrazioni di imposta e ai limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante il 1o agosto 2001 è superiore del 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente;
a tutt'oggi, non risulta emanato il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la restituzione del drenaggio fiscale (fiscal drag);
il disegno di legge finanziaria relativo all'anno 2002, anno per il quale dovrebbe avere effetto la restituzione del fiscal drag, non contiene alcuna disposizione per far fronte all'onere derivante del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di restituzione del fiscal drag;
l'incremento delle detrazioni per i figli dei contribuenti che possiedono un reddito complessivo non superiore a lire 70 milioni costituisce una previsione aggiuntiva a favore di una parte dei contribuenti, ma non può sostituire la dovuta restituzione del fiscal drag che riguarda, invece, la generalità dei contribuenti -:
se non ritenga:
a) di rendere noto a quanto ammonta il fiscal drag da restituire ai contribuenti tutti sotto forma di incremento degli importi delle detrazioni d'imposta di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi;
b) di spiegare le motivazioni per le quali non si è ancora provveduto alla predisposizione degli atti che consentono la restituzione del fiscal drag;
c) di illustrare in che modo e in quali tempi s'intenda rispettare le leggi vigenti al riguardo;
d) di assicurare la restituzione integrale del fiscal drag a tutti i contribuenti incrementando le detrazioni degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi a decorrere dal 1o gennaio 2002.
(2-00117)
«Violante, Manzini, Bersani, Visco».
(25 ottobre 2001)