![]() |
![]() |
![]() |
PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ha facoltà di CESARE ERCOLE. Signor Presidente, signor sottosegretario, con questa interpellanza si vuole sottoporre alla sua attenzione un problema molto importante, quello dell'amianto e delle bonifiche relative ai siti inquinati, che diventa sempre più grave.
di fornire risposte, per la breve durata temporanea in cui sono stati svolti: mi riferisco alla combustione e al coincenerimento del materiale ad alto rischio per la BSE.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Nucara ha facoltà di FRANCESCO NUCARA, Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in merito a quanto richiesto dall'interpellanza testé illustrata, presentata dagli onorevoli Cè ed Ercole, rappresento che l'inceneritore di Broni è stato già oggetto di osservazione da parte del Ministero dell'ambiente.
FRANCESCO NUCARA, Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Il comitato rilevava che il territorio di Broni era stato già riconosciuto area ad alto rischio ambientale, per la significativa presenza di fibre di cemento ed amianto, derivanti dalla pregressa attività della cementifera Fibronit e che le emissioni causate dall'uso di tale combustibile avrebbe aggravato i rischi per la salute della popolazione.
che indicano, appunto, i metodi per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti. L'esito di tale verifica era stato negativo. Dagli elementi trasmessi non risultano, quindi, motivi di illegittimità dal punto di vista degli obblighi per la valutazione di impatto ambientale. Peraltro, in merito va precisato che la richiesta del comitato non sindacava la procedura espletata per la sottoposizione o meno alle VIA, quanto piuttosto i suoi esiti autorizzativi in considerazione delle premesse già citate e riguardanti il rischio connesso all'amianto e l'aggravamento derivante dalla presenza dell'impianto in questione sul territorio.
PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ha facoltà di CESARE ERCOLE. Signor Presidente, sento il dovere di ringraziare il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio e posso dire che la risposta mi ha soddisfatto.
PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti dell'ordine del giorno.
Abbiamo una città, quella di Broni, interessata negli ultimi vent'anni dalla presenza dell'area Ex Fibronit - sito inquinato da amianto -, abbiamo persone che muoiono per mesotelioma pleurico, abbiamo gente che soffre ed ora, grazie alla legge n. 49, ci troviamo a respirare - oltre al fumo, alle polveri e agli inquinanti vari, da ultimo le sostanze derivanti dalla combustione di rifiuti speciali - anche ciò che fuoriesce dall'incenerimento delle farine animali.
Sappiamo quali danni ha provocato l'amianto, fra i lavoratori e fra la gente comune, che non ha mai avuto contatto con questa micidiale sostanza e sappiamo quali danni possono provocare gli inquinanti che fuoriescono dalla combustione delle gomme non clorurate o a basso contenuto di cloro; tuttavia, assolutamente, non sappiamo che cosa provocherà l'incenerimento delle farine e dei grassi. Gli effetti biologici delle particelle aerodisperse, che entrano nel sistema respiratorio umano, dipendono dalla natura delle particelle stesse e dal luogo della loro deposizione.
Gli eventuali effetti patologici sono proporzionali alla massa delle particelle con determinato diametro aerodinamico, depositate sia nel complesso del tratto respiratorio sia nelle singole regioni in cui esso può essere suddiviso, ad eccezione, poi, delle particelle fibrose, i cui effetti biologici vengono considerati determinanti dal numero di fibre aventi dimensioni specifiche.
Sulla base di quanto evidenziato, gli organismi di normazione internazionale ed europei hanno effettuato la revisione delle definizioni adottate in passato per le frazioni dimensionali di particelle aereodisperse - che si depositano lungo il tratto respiratorio umano -, individuando fra le stesse, con specifico rilievo sanitario, una frazione inalabile, toracica e irrespirabile.
Tali norme di valore internazionale definiscono anche alcune convenzioni a cui devono conformarsi gli strumenti per il prelievo delle varie frazioni di particelle; le stesse si applicano, poi, nell'ambiente del lavoro e della vita, ed esse ci aiutano a valutare molto attentamente il rischio sanitario, base essenziale per stabilire i valori standard di riferimento per la prevenzione sanitaria.
A tutt'oggi non esistono seri studi in merito - almeno a quanto mi risulta - o, se esistono, non sono sicuramente in grado
Signor sottosegretario, i cittadini sono stanchi di aspettare, vogliono certezze, assicurazioni, ma, soprattutto, la tutela della loro salute.
Quindi, nello specifico caso che ho sottoposto alla sua attenzione, abbiamo una città nel cui territorio c'è amianto, l'aria che respiriamo è, in parte, ricca di tutte quelle sostanze che vengono prodotte da un cementificio, ora dobbiamo aggiungere anche altre sostanze sconosciute.
Questo non è solo un problema di Broni, ma di tutte quelle città o paesi, piccoli o grandi, nella cui perimetrazione esiste un cementificio.
Mi chiedo perché le regioni non verifichino, attraverso i loro uffici, l'ubicazione dei cementifici prima di dare loro le autorizzazioni. Perché non impediamo che tali autorizzazioni vengano rilasciate ai cementifici che si trovano a ridosso del centro abitato?
Signor sottosegretario, so che lei è molto sensibile a questi problemi e so che le sue lotte contro l'inquinamento ambientale sono state tante. Aggiungiamone un'altra e sicuramente avremo svolto il nostro dovere, avremo ridato serenità alle famiglie ma, soprattutto, avremo regalato aria buona ai nostri bambini.
Infatti, in data 23 febbraio 2000, il comitato difesa ambiente di Broni segnalava il fatto che la regione Lombardia aveva autorizzato la Spa Italcementi ad utilizzare combustibili alternativi: rifiuti speciali costituiti da gomme non clororate e materiali plastici di vario genere.
In data 29 marzo 2000, è stata inoltrata, quindi, alla regione Lombardia, sollecitata poi il 23 maggio 2000, una richiesta di informazioni, evidenziando le situazioni per le quali risultano da applicare le procedure per la valutazione di impatto ambientale nei casi di impianti di eliminazione dei rifiuti quale quello in questione.
Per il caso in esame, in particolare, si era rilevato che l'impianto non ricadeva nei casi di valutazione di impatto ambientale obbligatorio, ma piuttosto in quei casi in cui è prevista una verifica delle condizioni per l'eventuale assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale. Sia la detta verifica di assoggettabilità quanto l'eventuale procedura di valutazione di impatto ambientale sarebbero state, comunque, di competenza regionale e non statale, in quanto i rifiuti trattati non erano tossici e nocivi.
La regione Lombardia, con nota acquisita in data 16 giugno 2000, ha risposto alla richiesta di chiarimento indicando la procedura attuata. Tale procedura aveva previsto la predetta verifica di esclusione, espletata in base ai criteri previsti dal decreto del direttore generale della Direzione tutela ambiente della regione Lombardia n. 1105 del 25 febbraio 1999, criteri
Tuttavia, si ribadisce che l'eventuale procedura di VIA è, comunque, di competenza regionale, non trattandosi di rifiuti tossici e nocivi che costituiscono l'unica categoria di rifiuti per la quale è prevista la valutazione di impatto ambientale di competenza statale.
Per quanto riguarda la più recente autorizzazione concessa alla ditta per il coincenerimento di proteine animali, in data 26 marzo 2001 la regione Lombardia ha rappresentato che la società Italcementi Spa di Broni fa parte di una serie di impianti riconosciuti idonei a ricevere e smaltire materiali specifici a basso rischio; ha aggiunto, inoltre, che il territorio adiacente l'impianto è oggetto di contestuali interventi di bonifica e monitoraggio, comprendenti elementi di controllo che possano individuare l'insorgere di condizioni aggiuntive a rischio. La stessa regione ha assicurato che, qualora si verificassero tali condizioni, sarebbero immediatamente assunti conseguenti provvedimenti correttivi di opportuna salvaguardia. La suddetta autorizzazione è stata rilasciata dalla regione in base al decreto-legge 11 gennaio 2001, n.1, ed all'ordinanza del Ministero della Sanità 30 marzo 2001, finalizzati all'ampliamento di soggetti abilitati a svolgere le attività di incenerimento e coincenerimento, nonché a quanto stabilito dall'Istituto superiore di sanità, in ordine alla possibilità di utilizzare gli stessi impianti per la distruzione di proteine animali.
L'ordinanza, in particolare, fissa le norme tecniche, le condizioni operative, le prescrizioni ed i limiti alle emissioni che l'impianto deve rispettare, per poter effettuare l'attività di recupero energetico; fissa, inoltre, i requisiti minimi atti a garantire la sicurezza dell'esercizio; anche in questo caso, il recupero energetico ed il coincenerimento di proteine animali è vincolato al rispetto di prescrizioni, quali il monitoraggio in continuo delle emissioni inquinanti, e di valori limite di emissione, più restrittivi rispetto ai valori limite autorizzati nel caso di combustione di solo combustibile tradizionale.
In ogni caso sarà, compito del Ministero dell'ambiente e delle altre amministrazioni interessate, quali in particolare il Ministero della sanità, vigilare affinché siano rispettate le suddette prescrizioni a tutela della salute sia umana sia ambientale. È ovvio che questo tipo di procedure testé descritto vale anche per tutti i casi similari.


