XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3486
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Diritto di accesso ai servizi).
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni
cittadino ad accedere a tutte le fonti di informazione e a
tutti i servizi, in particolare a quelli che si articolano
attraverso i moderni strumenti telematici e multimediali.
2. E' tutelato e garantito, altresì, il diritto di accesso
con qualsiasi tipo di tecnologia ai servizi informatici e
telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di
pubblica utilità, da parte dei cittadini diversamente abili in
ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi
dell'articolo 3 della Costituzione e secondo il principio di
universalità di accesso al Web definito nelle linee
guida per l'accessibilità ai contenuti del Web del
Consorzio mondiale del Web (W3C).
Art. 2.
(Servizi e risorse telematiche pubbliche
e di pubblica utilità).
1. Per servizi e risorse telematiche pubbliche si
intendono tutte le forme di comunicazione di dati,
informazioni, contenuti e servizi nonché forme di dialogo
utilizzate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.
2. Per servizi e risorse telematiche di pubblica utilità
si intendono tutte le forme di comunicazione di dati,
informazioni, contenuti e forme di dialogo tra i soggetti
elencati al comma 3.
3. Le disposizioni del presente articolo, in quanto
compatibili, si applicano agli enti pubblici economici, alle
società pubbliche che si occupano di informazione, alle
biblioteche pubbliche, alle aziende private concessionarie di
servizi pubblici, agli enti di assistenza pubblici, alle
aziende di telecomunicazione pubbliche, alle aziende esercenti
servizi in convenzione con enti pubblici, alle aziende
municipalizzate regionali e a quelle a partecipazione
pubblica, nonché a tutti gli organismi che beneficiano di
finanziamenti pubblici nazionali o dell'Unione europea.
4. Tutti i servizi telematici forniti dai soggetti
indicati ai commi 1 e 3 devono essere accessibili anche ai
cittadini diversamente abili, con garanzia di accesso ai
documenti ed ai servizi tramite la rete INTERNET.
Art. 3.
(Accessibilità dei siti Web).ˆâ4
1. In conformità a quanto disposto dalla circolare del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri 13 marzo 2001, n. 3/2001, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2001, i siti
Web devono essere accessibili; essi devono, in
particolare, essere progettati in modo da assicurare la loro
consultazione anche da parte di cittadini diversamente abili,
garantendo il livello minimo di conformità alle linee guida
come definite a livello internazionale nell'ambito
dell'iniziativa Web accessibile del Consorzio mondiale
del Web (W3C).
2. L'accessibilità di un sito Web va intesa come la
proprietà dei sistemi informatici di essere fruibili senza
discriminazioni derivanti da disabilità; in tale senso un sito
Web accessibile può essere visitato da qualsiasi utente
indipendentemente dal computer, dalla velocità del
collegamento, dal browser, dall'interfaccia utente,
dalle periferiche alternative utilizzati. I contenuti e le
loro presentazioni devono, altresì, essere sempre indipendenti
l'uno dall'altra.
3. Lo sviluppo dei siti e dei servizi telematici da parte
dei soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, deve
garantire la possibilità di visualizzazione e di interazione
con i contenuti e la partecipazione attiva del cittadino
diversamente abile alla creazione e allo sviluppo dei servizi;
in particolare deve essere garantita l'applicazione delle
seguenti raccomandazioni definite dal Consorzio mondiale del
Web (W3C):
a) Web Content Accessibility Guidelines
(WCAG) per la creazione di contenuti di siti INTERNET o di
servizi collegati alla realizzazione di documenti, anche
multimediali, che utilizzano i sistemi di creazione di
contenuti definiti dal Consorzio mondiale del Web
(W3C);
b) User Agent Accessibility Guidelines
(UAAG) per la creazione di applicazioni atte a visualizzare
e a interagire con i contenuti per il Web;
c) Authoring Tool Accessibilty Guidelines
(ATAG) per lo sviluppo di applicazioni atte a fornire la
possibilità anche ad utenti o a dipendenti con disabilità di
poter operare nel mondo del lavoro utilizzando le nuove
tecnologie senza discriminazione;
d) XML Accessibility Guidelines (XAG) per lo
sviluppo di applicazioni che utilizzano il linguaggio XML.
4. Nel caso di rilascio di nuove linee guida o di
aggiornamenti delle linee guida attuali, i soggetti di cui
all'articolo 2, commi 1 e 3, sono tenuti ad adeguarsi entro e
non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del documento
ufficiale nel sito internazionale del Consorzio mondiale del
Web (W3C).
5. Qualsiasi gara di fornitura di servizi e di prodotti
telematici espletata successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, deve contenere tra i requisiti di
sviluppo l'osservanza delle raccomandazioni di cui al comma
3.
Art. 4.
(Integrazione del lavoratore
diversamente abile).
1. Il lavoratore diversamente abile deve poter operare con
tecnologie telematiche, attraverso l'ausilio di tecnologie
assistite, compatibilmente con il tipo di patologia e con il
grado della disabilità.
2. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 2
garantiscono la possibilità di integrazione dei propri
dipendenti diversamente abili nel processo di sviluppo dei
servizi telematici.
Art. 5.
(Autorità garante).
1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, procede
periodicamente alla verifica della corretta applicazione delle
disposizioni della presente legge, con riferimento, in
particolare, ai seguenti aspetti:
a) aggiornare in lingua italiana la traduzione
delle linee guida elaborate dal Consorzio mondiale del Web
(W3C) nell'ambito dell'iniziativa Web accessibile;
b) promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di sistemi
finalizzati alla valutazione del grado di rispetto delle linee
guida;
c) monitorare lo stato di adeguamento dei servizi
telematici con particolare riguardo ai sistemi della pubblica
amministrazione nazionale, regionale e locale e certificare i
progressi compiuti;
d) controllare l'accessibilità dei siti INTERNET
della pubblica amministrazione e identificare le buone
pratiche;
e) promuovere misure di sensibilizzazione,
divulgazione, istruzione e, in particolare, di formazione
all'interno della pubblica amministrazione per lo sviluppo di
prodotti e di contenuti accessibili;
f) promuovere ogni tipo di iniziativa atta ad
ottenere la totale accessibilità dei siti pubblici e privati
nel corso dell'anno 2003, dichiarato anno europeo dei
disabili, nonché negli anni successivi.
Art. 6.
(Agevolazioni fiscali).
1. Le aziende di pubblica utilità di cui al comma 3
dell'articolo 2, che nel corso dell'anno 2003 adeguano i
propri servizi telematici per migliorarne l'accessibilità da
parte dei cittadini diversamente abili, beneficiano di una
defiscalizzazione pari al 30 per cento degli investimenti
specifici di sviluppo o di adeguamento dei medesimi servizi,
nel corso dell'anno fiscale successivo.
2. Con apposito decreto, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'economia e delle finanze disciplina le modalità e i
criteri di concessione dell'agevolazione disposta ai sensi del
comma 1.
3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 2, comma 9,
del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, si applica
anche ai personal computer e ai relativi accessori d'uso
considerati sussidi tecnici ed informatici volti a facilitare
l'autosufficienza dei soggetti diversamente abili di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 7.
(Sanzioni).
1. Le aziende di pubblica utilità di cui all'articolo 2,
comma 3, che non hanno provveduto entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge all'avvio
dell'adeguamento dei propri servizi telematici, con
particolare riferimento ai servizi tramite Web, in
violazione dei diritti civili dei cittadini diversamente
abili, sono soggette alla sanzione amministrativa da 500 a
3.000 euro.
2. Alle aziende incaricate dello sviluppo dei servizi
telematici per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3,
della presente legge, che causano danni all'utenza in seguito
all'inosservanza di quanto disposto della medesima legge, si
applica la disciplina prevista dall'articolo 1218 del codice
civile e dall'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80, e successive modificazioni.
Art. 8.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 20 milioni di euro annui, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.