XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3235




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Obbligo per i provider di dotarsi
di sistemi di filtri per la navigazione
protetta dei minori).

        1. I provider, o fornitori di servizi di connessione in rete, sono tenuti a dotare i loro sistemi di filtri che impediscano ai minori la visione di pagine recanti contenuti inadeguati per la sensibilità e lo sviluppo psicofisico dei minori stessi, nonché l'invio di dati sensibili. I provider sono altresì tenuti a garantire una navigazione sicura, basata sull'immediata identificazione dell'età del soggetto richiedente la connessione, al fine di selezionare i siti automaticamente vietati ai minori.
        2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concessa una deduzione fiscale per l'onere derivante dell'installazione dei filtri previsti dal medesimo comma nella misura fissata da un apposito decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 2.

(Obbligo di conservazione
dei dati e dei file log).

        1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a conservare i dati di navigazione e i file log per un periodo di cinque anni e a fornirli, su richiesta, alle Forze dell'ordine e alla magistratura inquirente.
        2. La violazione alla disposizione di cui al comma 1 è punita con l'arresto da quattro a otto anni e con la sospensione dall'attività per cinque anni.

Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 528-bis
del codice penale).

        1. Dopo l'articolo 528 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 528-bis.- (Pubblicazione tramite INTERNET di materiale osceno).- Il provider, o fornitore di servizi di connessione alla rete INTERNET, qualora non si doti di sistemi che inibiscono ai minori la visione di materiale pedopornografico, osceno, di incitamento al razzismo e alla xenofobia nonché di materiale che, in qualsiasi modo risulti nocivo per l'armonioso sviluppo psicofisico del minore, è punito con la reclusione da quattro ad otto anni e con l'interdizione dall'attività".


Art. 4.

(Inapplicabilità del patteggiamento).

        1. L'articolo 444 del codice di procedura penale non si applica nel caso dei reati previsti dalla presente legge.


Art. 5.

(Connivenza di reato).

        1. I soggetti perseguibili ai sensi dell'articolo 528-bis del codice penale, introdotto dalla presente legge, sono altresì, dichiarati conniventi dei colpevoli dei reati previsti dall'articolo 600-ter del medesimo codice penale e sono puniti con la multa da 5 mila euro a 15 mila euro.


Art. 6.

(Disposizioni contro la pornografia
minorile).

        1. Il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nell'ambito dei compiti individuati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, vigila sulla liceità del contenuto dei siti della rete INTERNET accessibili al pubblico, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria.
        2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, l'organo del Ministero dell'interno preposto alla sicurezza e alla regolarità dei servizi delle telecomunicazioni svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti inerenti alla divulgazione o alla pubblicazione di materiale pornografico o di notizie o di messaggi pubblicitari diretti all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori, commessi mediante l'utilizzo di sistemi informatici o di mezzi di comunicazione telematica ovvero di reti di telecomunicazione accessibili al pubblico.


Art. 7.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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