XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3235
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Obbligo per i provider di dotarsi
di sistemi di filtri per la navigazione
protetta dei minori).
1. I provider, o fornitori di servizi di connessione
in rete, sono tenuti a dotare i loro sistemi di filtri che
impediscano ai minori la visione di pagine recanti contenuti
inadeguati per la sensibilità e lo sviluppo psicofisico dei
minori stessi, nonché l'invio di dati sensibili. I
provider sono altresì tenuti a garantire una navigazione
sicura, basata sull'immediata identificazione dell'età del
soggetto richiedente la connessione, al fine di selezionare i
siti automaticamente vietati ai minori.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concessa una deduzione
fiscale per l'onere derivante dell'installazione dei filtri
previsti dal medesimo comma nella misura fissata da un
apposito decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 2.
(Obbligo di conservazione
dei dati e dei file log).
1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti
a conservare i dati di navigazione e i file log per un
periodo di cinque anni e a fornirli, su richiesta, alle Forze
dell'ordine e alla magistratura inquirente.
2. La violazione alla disposizione di cui al comma 1 è
punita con l'arresto da quattro a otto anni e con la
sospensione dall'attività per cinque anni.
Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 528-bis
del codice penale).
1. Dopo l'articolo 528 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 528-bis.- (Pubblicazione tramite INTERNET
di materiale osceno).- Il provider, o fornitore di
servizi di connessione alla rete INTERNET, qualora non si doti
di sistemi che inibiscono ai minori la visione di materiale
pedopornografico, osceno, di incitamento al razzismo e alla
xenofobia nonché di materiale che, in qualsiasi modo risulti
nocivo per l'armonioso sviluppo psicofisico del minore, è
punito con la reclusione da quattro ad otto anni e con
l'interdizione dall'attività".
Art. 4.
(Inapplicabilità del patteggiamento).
1. L'articolo 444 del codice di procedura penale non si
applica nel caso dei reati previsti dalla presente legge.
Art. 5.
(Connivenza di reato).
1. I soggetti perseguibili ai sensi dell'articolo
528-bis del codice penale, introdotto dalla presente
legge, sono altresì, dichiarati conniventi dei colpevoli dei
reati previsti dall'articolo 600-ter del medesimo codice
penale e sono puniti con la multa da 5 mila euro a 15 mila
euro.
Art. 6.
(Disposizioni contro la pornografia
minorile).
1. Il servizio di polizia delle telecomunicazioni,
nell'ambito dei compiti individuati dalla legge 31 luglio
1997, n. 249, e successive modificazioni, vigila sulla liceità
del contenuto dei siti della rete INTERNET accessibili al
pubblico, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria.
2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle
telecomunicazioni, l'organo del Ministero dell'interno
preposto alla sicurezza e alla regolarità dei servizi delle
telecomunicazioni svolge, su richiesta dell'autorità
giudiziaria, le attività occorrenti per il contrasto dei
delitti inerenti alla divulgazione o alla pubblicazione di
materiale pornografico o di notizie o di messaggi pubblicitari
diretti all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di
minori, commessi mediante l'utilizzo di sistemi informatici o
di mezzi di comunicazione telematica ovvero di reti di
telecomunicazione accessibili al pubblico.
Art. 7.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.