XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3022




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Professori universitari di terza fascia).

        1. E' istituita la terza fascia dei professori universitari.
        2. I ricercatori universitari di ruolo e coloro che saranno nominati in tale ruolo a seguito di procedure di reclutamento con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli assistenti di ruolo ad esaurimento e i tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono inquadrati a domanda nella terza fascia dei professori universitari, previa verifica positiva, con modalità stabilite dagli atenei, dei titoli scientifici e dell'attività didattica svolta e documentata per almeno tre anni, anche non consecutivi.
        3. Le facoltà indicono, con cadenza annuale, tre sessioni di verifica al fine dell'inquadramento del personale di cui al comma 2 nella terza fascia dei professori universitari. La prima sessione è indetta entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Per l'accesso alla terza fascia si applica la procedura di valutazione comparativa prevista per i ricercatori universitari dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, integrata con lo svolgimento di una prova didattica. Nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore di prima e seconda fascia i professori di terza fascia sono esonerati dalla prova didattica.
        5. Fino alla entrata in vigore della legge di riordino complessivo dello stato giuridico della docenza universitaria, a coloro che saranno inquadrati nella terza fascia continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti per i ricercatori universitari di ruolo, per gli assistenti di ruolo ad esaurimento e per i tecnici laureati di cui al comma 2 in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dalla presente legge.
        6. Nel quadro della programmazione dell'offerta formativa, e in coerenza con le relative esigenze, nonché assicurando la piena utilizzazione del corpo docente, le strutture didattiche attribuiscono ai professori di terza fascia, in relazione al settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la responsabilità didattica di corsi non coperti da professori di prima o di seconda fascia, ovvero regolari attività di insegnamento pienamente funzionali agli obiettivi formativi dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di dottorato di ricerca, di specializzazione nonché di perfezionamento e formazione permanente previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
        7. I professori di terza fascia sono componenti degli organi accademici e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), della legge 3 luglio 1998, n. 210, concernenti le procedure per la nomina in ruolo dei professori di prima e seconda fascia, nonché quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni per la valutazione comparativa per la copertura di posti di prima e seconda fascia, e, in generale, quelle relative alle persone dei professori di prima e seconda fascia.
        8. Ai professori di terza fascia spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche. Il loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei. E' escluso l'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento.
        9. Ai professori di terza fascia si applicano le disposizioni vigenti per i professori di prima e seconda fascia in materia di verifiche periodiche dell'attività didattica e scientifica, di trasferimenti, di alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca, di congedi per attività didattiche e scientifiche, nonché di accesso ai fondi per la ricerca.
        10. Le accademie militari e gli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate possono attribuire gli insegnamenti anche ai professori di terza fascia, previo nulla osta del consiglio di facoltà, relativamente alle materie afferenti al settore scientifico-disciplinare in cui gli stessi sono inquadrati. Presso le predette accademie e istituti, con decreti del Ministro della difesa, emanati di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati gli organici del personale docente con l'introduzione di posti per professori di terza fascia. I decreti prevedono altresì la contestuale riduzione di posti di professori di altre fasce ovvero dispongono che la copertura dei posti di terza fascia possa avvenire utilizzando le risorse resesi disponibili per la vacanza di altri posti nell'organico del personale docente, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei limiti previsti dalla programmazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. La Scuola superiore della pubblica amministrazione e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze possono attribuire insegnamenti e attività di ricerca, nell'ambito dei propri fini istituzionali e delle proprie disponibilità finanziarie, anche ai professori di terza fascia appartenente al settore scientifico-disciplinare cui afferiscono le materie di insegnamento e di ricerca, previo nulla osta del consiglio di facoltà.


Art. 2.

(Contratti di ricerca
e di avviamento all'insegnamento).

        1. Le università, assicurando con proprie disposizioni idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono stipulare con laureati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o titolo equipollente in Italia o all'estero, contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento.
        2. I titolari di contratto, oltre l'attività di ricerca, svolgono esercitazioni, seminari, attività di orientamento, di tutorato e assistenza didattica agli studenti sotto la guida dei responsabili dei corsi di studio.
        3. I contratti sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo e dalla normativa vigente per i contratti di formazione e lavoro, in quanto applicabile, escludendo comunque le norme relative al limite di età. I contratti hanno durata triennale e sono successivamente rinnovabili, anche annualmente, per non più di tre anni, previa valutazione positiva dell'attività svolta. I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso al ruolo dei professori universitari. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali, comunitarie od estere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca e di avviamento all'insegnamento dei titolari del contratto. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni.
        4. Ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni di cui all'ottavo periodo del comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alla determinazione del trattamento economico minimo e massimo, comunque non inferiore all'ammontare degli assegni di ricerca di cui al citato articolo 5l, comma 6, della legge n. 449 del 1997, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        5. Dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aboliti le borse di studio di cui all'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la stipula dei contratti di cui al presente articolo le università utilizzano anche le risorse finanziarie di cui all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, già destinate al cofinanziamento degli assegni di ricerca da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        6. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concorrere alla stipula dei contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento anche i titolari, per almeno un biennio, degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.


Art. 3.

(Norme finali).

        1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le valutazioni comparative di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, per l'accesso al ruolo dei ricercatori, sono abolite. I concorsi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, integrati da una prova didattica, qualora già banditi dalle università prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno accesso alla terza fascia del ruolo dei professori universitari, con l'attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico stabiliti per i ricercatori universitari.
        2. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "6. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 3, le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono dal 1^ novembre successivo, ovvero da una data anteriore in caso di attività funzionali alla programmazione delle attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altra università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto soltanto a seguito di nulla osta della facoltà di provenienza, approvato dagli organi accademici competenti".
        3. Gli statuti degli atenei possono disciplinare la costituzione di apposite giunte di facoltà, composte da professori delle tre fasce. La giunta di facoltà, oltre a coadiuvare il preside nella gestione della didattica e negli altri compiti attuativi, propone al consiglio di facoltà la programmazione annuale delle attività didattiche. La giunta può esercitare altresì funzioni e compiti ad essa delegati dal consiglio di facoltà.
        4. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà.
        5. Sono validi gli statuti già approvati dagli atenei, alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano riconosciuto ai ricercatori la partecipazione agli organi accademici e l'elettorato attivo e passivo nei limiti di cui all'articolo 1, commi 7 e 8.



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