XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3022
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Professori universitari di terza fascia).
1. E' istituita la terza fascia dei professori
universitari.
2. I ricercatori universitari di ruolo e coloro che
saranno nominati in tale ruolo a seguito di procedure di
reclutamento con bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale prima della data di entrata in vigore della
presente legge, nonché gli assistenti di ruolo ad esaurimento
e i tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, sono inquadrati a domanda nella terza
fascia dei professori universitari, previa verifica positiva,
con modalità stabilite dagli atenei, dei titoli scientifici e
dell'attività didattica svolta e documentata per almeno tre
anni, anche non consecutivi.
3. Le facoltà indicono, con cadenza annuale, tre sessioni
di verifica al fine dell'inquadramento del personale di cui al
comma 2 nella terza fascia dei professori universitari. La
prima sessione è indetta entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Per l'accesso alla terza fascia si applica la procedura
di valutazione comparativa prevista per i ricercatori
universitari dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive
modificazioni, integrata con lo svolgimento di una prova
didattica. Nelle procedure di valutazione comparativa per la
copertura di posti di professore di prima e seconda fascia i
professori di terza fascia sono esonerati dalla prova
didattica.
5. Fino alla entrata in vigore della legge di riordino
complessivo dello stato giuridico della docenza universitaria,
a coloro che saranno inquadrati nella terza fascia continuano
ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti per i
ricercatori universitari di ruolo, per gli assistenti di ruolo
ad esaurimento e per i tecnici laureati di cui al comma 2 in
materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo
quanto previsto dalla presente legge.
6. Nel quadro della programmazione dell'offerta formativa,
e in coerenza con le relative esigenze, nonché assicurando la
piena utilizzazione del corpo docente, le strutture didattiche
attribuiscono ai professori di terza fascia, in relazione al
settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la
responsabilità didattica di corsi non coperti da professori di
prima o di seconda fascia, ovvero regolari attività di
insegnamento pienamente funzionali agli obiettivi formativi
dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di dottorato di
ricerca, di specializzazione nonché di perfezionamento e
formazione permanente previsti dal decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509.
7. I professori di terza fascia sono componenti degli
organi accademici e partecipano alle relative deliberazioni,
eccetto quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f)
e g), della legge 3 luglio 1998, n. 210, concernenti
le procedure per la nomina in ruolo dei professori di prima e
seconda fascia, nonché quelle relative ai trasferimenti dei
medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni
per la valutazione comparativa per la copertura di posti di
prima e seconda fascia, e, in generale, quelle relative alle
persone dei professori di prima e seconda fascia.
8. Ai professori di terza fascia spetta l'elettorato
attivo per tutte le cariche accademiche. Il loro elettorato
passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei. E'
escluso l'elettorato passivo per le cariche di rettore,
preside di facoltà, direttore di dipartimento.
9. Ai professori di terza fascia si applicano le
disposizioni vigenti per i professori di prima e seconda
fascia in materia di verifiche periodiche dell'attività
didattica e scientifica, di trasferimenti, di alternanza dei
periodi di insegnamento e di ricerca, di congedi per attività
didattiche e scientifiche, nonché di accesso ai fondi per la
ricerca.
10. Le accademie militari e gli istituti di formazione e
specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate possono
attribuire gli insegnamenti anche ai professori di terza
fascia, previo nulla osta del consiglio di facoltà,
relativamente alle materie afferenti al settore
scientifico-disciplinare in cui gli stessi sono inquadrati.
Presso le predette accademie e istituti, con decreti del
Ministro della difesa, emanati di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati gli
organici del personale docente con l'introduzione di posti per
professori di terza fascia. I decreti prevedono altresì la
contestuale riduzione di posti di professori di altre fasce
ovvero dispongono che la copertura dei posti di terza fascia
possa avvenire utilizzando le risorse resesi disponibili per
la vacanza di altri posti nell'organico del personale docente,
con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo per il bilancio
dello Stato e nel rispetto dei limiti previsti dalla
programmazione delle assunzioni nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni. La Scuola superiore
della pubblica amministrazione e la Scuola superiore
dell'economia e delle finanze possono attribuire insegnamenti
e attività di ricerca, nell'ambito dei propri fini
istituzionali e delle proprie disponibilità finanziarie, anche
ai professori di terza fascia appartenente al settore
scientifico-disciplinare cui afferiscono le materie di
insegnamento e di ricerca, previo nulla osta del consiglio di
facoltà.
Art. 2.
(Contratti di ricerca
e di avviamento all'insegnamento).
1. Le università, assicurando con proprie disposizioni
idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità
degli atti, possono stipulare con laureati che abbiano
conseguito il dottorato di ricerca o titolo equipollente in
Italia o all'estero, contratti di ricerca e di avviamento
all'insegnamento.
2. I titolari di contratto, oltre l'attività di ricerca,
svolgono esercitazioni, seminari, attività di orientamento, di
tutorato e assistenza didattica agli studenti sotto la guida
dei responsabili dei corsi di studio.
3. I contratti sono disciplinati dalle disposizioni del
presente articolo e dalla normativa vigente per i contratti di
formazione e lavoro, in quanto applicabile, escludendo
comunque le norme relative al limite di età. I contratti hanno
durata triennale e sono successivamente rinnovabili, anche
annualmente, per non più di tre anni, previa valutazione
positiva dell'attività svolta. I contratti non danno luogo a
diritti in ordine all'accesso al ruolo dei professori
universitari. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da
istituzioni nazionali, comunitarie od estere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca e
di avviamento all'insegnamento dei titolari del contratto. Il
titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può
essere collocato in aspettativa senza assegni.
4. Ai contratti di cui al presente articolo si applicano,
in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni di cui
all'ottavo periodo del comma 6 dell'articolo 51 della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Alla determinazione del trattamento
economico minimo e massimo, comunque non inferiore
all'ammontare degli assegni di ricerca di cui al citato
articolo 5l, comma 6, della legge n. 449 del 1997, si provvede
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca da emanare entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
5. Dall'anno accademico successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono aboliti le borse di studio
di cui all'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e
gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la stipula dei contratti
di cui al presente articolo le università utilizzano anche le
risorse finanziarie di cui all'articolo 5 della legge 19
ottobre 1999, n. 370, già destinate al cofinanziamento degli
assegni di ricerca da parte del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
6. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, possono concorrere alla stipula
dei contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento
anche i titolari, per almeno un biennio, degli assegni di
ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
Art. 3.
(Norme finali).
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le
valutazioni comparative di cui alla legge 3 luglio 1998, n.
210, e successive modificazioni, per l'accesso al ruolo dei
ricercatori, sono abolite. I concorsi di cui all'articolo 1,
comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, integrati da una
prova didattica, qualora già banditi dalle università prima
della data di entrata in vigore della presente legge, danno
accesso alla terza fascia del ruolo dei professori
universitari, con l'attribuzione dello stato giuridico e del
trattamento economico stabiliti per i ricercatori
universitari.
2. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"6. Ferma restando la disposizione di cui
all'articolo 3, le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui
alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e
decorrono dal 1^ novembre successivo, ovvero da una data
anteriore in caso di attività funzionali alla programmazione
delle attività didattiche da svolgere nella parte residua
dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga
dai ruoli di altra università, l'anticipo della decorrenza può
essere disposto soltanto a seguito di nulla osta della facoltà
di provenienza, approvato dagli organi accademici
competenti".
3. Gli statuti degli atenei possono disciplinare la
costituzione di apposite giunte di facoltà, composte da
professori delle tre fasce. La giunta di facoltà, oltre a
coadiuvare il preside nella gestione della didattica e negli
altri compiti attuativi, propone al consiglio di facoltà la
programmazione annuale delle attività didattiche. La giunta
può esercitare altresì funzioni e compiti ad essa delegati dal
consiglio di facoltà.
4. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 16 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le
facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da
almeno un rappresentante per facoltà.
5. Sono validi gli statuti già approvati dagli atenei,
alla data di entrata in vigore della presente legge, che
abbiano riconosciuto ai ricercatori la partecipazione agli
organi accademici e l'elettorato attivo e passivo nei limiti
di cui all'articolo 1, commi 7 e 8.