XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2631
Onorevoli Colleghi! - Le norme in materia di indennità
di maternità per le libere professioniste, introdotte con la
legge n. 379 del 1990 e poi confluite nel capo XII del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, contengono alcune lacune
che si prestano a storture interpretative e applicative con
conseguenze anche gravi per gli enti erogatori e disparità di
trattamento fra le professioniste interessate.
La più importante lacuna da segnalare riguarda la mancanza
di un tetto massimo per l'indennità da corrispondere alla
libera professionista. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 70
del citato testo unico, infatti, l'indennità viene corrisposta
in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del
reddito percepito nel secondo anno precedente a quello della
domanda. La mancanza di un tetto massimo da prendere in
considerazione, unitamente alla dinamica del tutto peculiare
dei redditi dei liberi professionisti, determina che, in
alcuni casi, si arrivino a liquidare indennità di decine o,
addirittura, di centinaia di migliaia di euro.
Ciò in contrasto con le regole vigenti per tutte le altre
prestazioni erogate dalle casse professionali e con le regole
generali di ogni ordinamento previdenziale.
Al riguardo, va anche ricordato che l'eventuale
corresponsione di indennità di importo abnorme si ripercuote,
inevitabilmente, sulla solidarietà generale endocategoriale,
con aumenti, a carico di tutti gli iscritti (compresi i
pensionati ancora iscritti all'Albo) del contributo
appositamente istituto per il finanziamento degli oneri
derivanti dal trattamento di maternità, ai sensi dell'articolo
83 del citato testo unico.
La soluzione proposta è nel senso di prevedere, in
analogia a quanto stabilito per l'importo minimo
dell'indennità (articolo 70, comma 3, del citato testo unico)
un tetto massimo da considerare per il calcolo della medesima
indennità, fissato in 5 volte il livello minimo della
prestazione, con potestà, per ogni singolo ente previdenziale,
di stabilire un "tetto" massimo di livello superiore,
giustificato dalla capacità reddituale e contributiva della
categoria professionale e compatibile con gli equilibri
finanziari dell'ente stesso.
Una ulteriore stortura riguarda, sempre al medesimo
articolo 70, il riferimento al reddito denunciato ai fini
fiscali nel secondo anno antecedente a quello della domanda
(articolo 70, comma 2).
Ciò, in realtà, consente alla libera professionista di
determinare casualmente o, addirittura, arbitrariamente quale
possa essere il reddito di riferimento per il calcolo
dell'indennità.
Questa anomalia si presta anche a possibili speculazioni
di convenienza rinviando o anticipando il momento di
presentazione della domanda, in modo da trarne anche rilevanti
vantaggi economici.
E' chiaro che, in tal modo, si rende disponibile e
discrezionale da parte della richiedente un elemento
fondamentale per la determinazione dell'importo dell'indennità
creando una anomalia giuridica e una disparità di trattamento
rispetto al mondo del lavoro dipendente. La semplice soluzione
proposta è quella di ancorare il reddito di riferimento utile
per il calcolo dell'indennità al verificarsi dell'evento e non
alla presentazione della domanda, dando così oggettività al
riferimento normativo.
La presente proposta di legge si propone, inoltre, di
chiarire, senza possibilità di equivoci, che il reddito da
prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità è solo
quello professionale con esclusione di quanto eventualmente
percepito per altre attività svolte (come, ad esempio,
proventi patrimoniali, redditi d'impresa, eccetera).
Si tratta, in sostanza, di una proposta di legge che
introduce specifiche misure di razionalizzazione dell'attuale
disciplina allo scopo, duplice, della tutela del valore
costituzionale della maternità e, nel contempo,
dell'efficienza delle Casse previdenziali dei professionisti,
strumento indispensabile di un moderno sistema
previdenziale.