XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2631




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 2 le parole: "del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali" sono sostituite dalle seguenti: "del solo reddito professionale netto percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo", e le parole: "della domanda" sono sostituite dalle seguenti: "dell'evento";

                b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

            "3-bis. L'indennità di cui al comma 1 non può, altresì, essere superiore a cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potestà di ogni singola cassa di previdenza e assistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, di stabilire, con delibera dei rispettivi consigli di amministrazione, soggetta ad approvazione ai sensi dell'articolo 83, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli altri equilibri finanziari delle casse medesime".



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