XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2184




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge, senza modificare l'impianto base della normativa oggi in vigore, intende adeguare le norme sulla responsabilità civile dei magistrati alle esigenze di professionalità richieste ai magistrati dalla società moderna. Infatti la legge n. 117 del 1988, per i limiti, i vincoli e gli sbarramenti che prevede, non ha avuto alcuna attuazione e, sostanzialmente, ha vanificato gli effetti del referendum che l'aveva preceduta.
        La presente proposta di legge elimina la limitazione ai soli danni derivanti da privazione della libertà personale prevista dal comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, estende la responsabilità dei magistrati all'imperizia grave, modifica l'articolo 3 della legge n. 117 del 1988, anche per il necessario adeguamento all'articolo 11 della Costituzione definendo meglio l'ingiustificato ritardo nel deposito dei provvedimenti ed elimina il riferimento, del tutto ingiustificato, alla sollecitazione della parte interessata al provvedimento.
        L'articolo 3 della proposta di legge, abrogando il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 117 del 1988, elimina il riferimento, indicato quale condizione dell'azione, alla non esperibilità di strumenti rivolti alla modificazione o alla revoca del provvedimento.
        Si stabilisce inoltre (articolo 4) che nel giudizio di rivalsa possa fare stato la decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato anche se il magistrato abbia ritenuto, per sua libera scelta, di non intervenire personalmente nel giudizio medesimo.
        Infine, considerata l'incidenza dei magistrati onorari nell'amministrazione della giustizia, vengono eliminate le differenze e la limitazione di responsabilità in favore di questi ultimi (articolo 5).




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