XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2184
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge, senza
modificare l'impianto base della normativa oggi in vigore,
intende adeguare le norme sulla responsabilità civile dei
magistrati alle esigenze di professionalità richieste ai
magistrati dalla società moderna. Infatti la legge n. 117 del
1988, per i limiti, i vincoli e gli sbarramenti che prevede,
non ha avuto alcuna attuazione e, sostanzialmente, ha
vanificato gli effetti del referendum che l'aveva
preceduta.
La presente proposta di legge elimina la limitazione ai
soli danni derivanti da privazione della libertà personale
prevista dal comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 117 del
1988, estende la responsabilità dei magistrati all'imperizia
grave, modifica l'articolo 3 della legge n. 117 del 1988,
anche per il necessario adeguamento all'articolo 11 della
Costituzione definendo meglio l'ingiustificato ritardo nel
deposito dei provvedimenti ed elimina il riferimento, del
tutto ingiustificato, alla sollecitazione della parte
interessata al provvedimento.
L'articolo 3 della proposta di legge, abrogando il comma 2
dell'articolo 4 della legge n. 117 del 1988, elimina il
riferimento, indicato quale condizione dell'azione, alla non
esperibilità di strumenti rivolti alla modificazione o alla
revoca del provvedimento.
Si stabilisce inoltre (articolo 4) che nel giudizio di
rivalsa possa fare stato la decisione pronunciata nel giudizio
promosso contro lo Stato anche se il magistrato abbia
ritenuto, per sua libera scelta, di non intervenire
personalmente nel giudizio medesimo.
Infine, considerata l'incidenza dei magistrati onorari
nell'amministrazione della giustizia, vengono eliminate le
differenze e la limitazione di responsabilità in favore di
questi ultimi (articolo 5).