XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2184
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole:"che derivino da
privazione della libertà personale" sono soppresse;
b) al comma 3, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
"a) la grave violazione di legge determinata da
imperizia o negligenza".
Art. 2.
1. L'articolo 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è
sostituito dal seguente:
"Art. 3 - (Diniego di giustizia). 1. Costituiscono
diniego di giustizia la grave violazione dei princìpi indicati
all'articolo 111 della Costituzione, il rifiuto, l'omissione o
il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo
ufficio quando, trascorso il termine di legge per il
compimento dell'atto, sono decorsi inutilmente, senza
giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in
cancelleria. Se il termine non è previsto devono decorrere
inutilmente trenta giorni dalla data in cui l'atto è stato
richiesto o avrebbe dovuto essere depositato.
2. Il termine di trenta giorni può essere prorogato,
prima della sua scadenza, dal dirigente dell'ufficio con
decreto motivato di ulteriori trenta giorni. Per la redazione
di sentenze di particolare complessità, il dirigente
dell'ufficio, con ulteriore decreto motivato, adottato prima
della scadenza, può aumentare fino ad altri trenta giorni il
termine di cui sopra.
3. Quando l'omissione o il ritardo senza
giustificato motivo concernono la libertà personale
dell'imputato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque
giorni, improrogabili".
Art. 3.
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1988,
n. 117 è abrogato.
Art. 4.
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 13 aprile 1988,
n. 117, le parole: "non fa stato nel giudizio di rivalsa se il
magistrato non è intervenuto volontariamente nel giudizio"
sono soppresse.
Art. 5.
1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 13 aprile 1988,
n. 117, le parole: "I giudici conciliatori e i giudici
popolari rispondono soltanto in caso di dolo" sono
soppresse.