XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2184




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1 le parole:"che derivino da privazione della libertà personale" sono soppresse;

                b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

                "a) la grave violazione di legge determinata da imperizia o negligenza".


Art. 2.

        1. L'articolo 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

        "Art. 3 - (Diniego di giustizia). 1. Costituiscono diniego di giustizia la grave violazione dei princìpi indicati all'articolo 111 della Costituzione, il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto devono decorrere inutilmente trenta giorni dalla data in cui l'atto è stato richiesto o avrebbe dovuto essere depositato.
            2. Il termine di trenta giorni può essere prorogato, prima della sua scadenza, dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato di ulteriori trenta giorni. Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il dirigente dell'ufficio, con ulteriore decreto motivato, adottato prima della scadenza, può aumentare fino ad altri trenta giorni il termine di cui sopra.
            3. Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà personale dell'imputato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni, improrogabili".


Art. 3.

        1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato.


Art. 4.

        1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: "non fa stato nel giudizio di rivalsa se il magistrato non è intervenuto volontariamente nel giudizio" sono soppresse.


Art. 5.

        1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: "I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo" sono soppresse.



Frontespizio Relazione