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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 , nel testo delle Commissioni, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (vedi l'allegato A - A.C. 6499 sezione 3).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la II Commissione ad esprimere il parere delle Commissioni.
FRANCESCO CARBONI, Relatore per la II Commissione. Le Commissioni invitano al ritiro degli emendamenti Pecorella 3.1 e 3.2, altrimenti il parere è contrario.
PRESIDENTE. Il Governo?
MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 3.1.
GAETANO PECORELLA. La disposizione riguarda beni provenienti da reato che siano soggetti a sequestro nello Stato richiesto o comunque suscettibili di sequestro. È impensabile che tali beni, che eventualmente devono garantire interessi nazionali o costituire addirittura prova, possano essere consegnati alla Svizzera senza neanche il parere dell'autorità giudiziaria competente.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Dichiaro chiusa la votazione.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 3.2.
GAETANO PECORELLA. Anche in questo caso si tratta di beni che devono essere consegnati, sui quali può sussistere una controversia in ordine alla proprietà. Nell'ipotesi in cui questo bene venga consegnato alla Svizzera, e la controversia venga risolta a favore di una parte italiana, mi domando come quest'ultima potrà recuperare quel bene.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Dichiaro chiusa la votazione.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.
Dichiaro chiusa la votazione.
Invito il relatore per la II Commissione ad esprimere il parere delle Commissioni sull'unico articolo aggiuntivo presentato.
FRANCESCO CARBONI, Relatore per la II Commissione. Il parere è contrario, signor Presidente.
PRESIDENTE. Il Governo?
MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Pecorella 3.01.
GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, l'articolo 5, paragrafo 6, della convenzione prevede che lo Stato richiedente possa esigere che lo Stato che riceve la richiesta (in questo caso, lo Stato italiano) mantenga riservata la domanda di assistenza giudiziaria e tutto quanto ad essa connesso. Tale regola, però, può entrare in conflitto con il diritto alla conoscenza delle prove a carico e può altresì violare il diritto alla formazione della prova in contraddittorio.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Dichiaro chiusa la votazione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.
È chiaro che non può trattarsi di un potere esclusivo del ministro, il quale non è in condizione di valutare se questi beni o queste cose che devono essere consegnati abbiano rilevanza anche sotto il profilo giurisdizionale. L'emendamento riprende un'osservazione del relatore per la II Commissione, ma quest'ultima l'ha indicata nella valutazione finale. Mi pare quindi poco comprensibile e assolutamente incoerente che chi ha proposto questa modifica oggi rivolga l'invito a ritirare un emendamento che recepisce la sua opinione, che peraltro è stata fatta propria dall'intera Commissione. Mi domando che logica abbia discutere in Commissione un problema, condividerlo con la Commissione, che se ne appropria, e poi in aula proporre esattamente il contrario. Credo che un minimo di logica nei nostri comportamenti dovremmo conservarla!
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 3.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 354
Votanti 353
Astenuti 1
Maggioranza 177
Hanno votato sì 146
Hanno votato no 207).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.
Vorrei che questo profilo, che può riguardare qualunque cittadino, venga tenuto presente dalle Commissioni, poiché consegniamo un bene che può essere oggetto di controversia. Se quest'ultima può essere risolta a favore di un cittadino che non ha nulla a che fare con la vicenda penale, costui deve recuperare il bene in Svizzera?
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 3.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 354
Votanti 346
Astenuti 8
Maggioranza 174
Hanno votato sì 144
Hanno votato no 202).
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 357
Votanti 356
Astenuti 1
Maggioranza 179
Hanno votato sì 352
Hanno votato no 4).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.
In questa legislatura abbiamo modificato l'articolo 111 della Costituzione, prevedendo il diritto dell'imputato di conoscere le prove a carico e l'imputazione; a questo punto, si vorrebbe approvare, senza alcuna modifica o precisazione, una norma che va nel senso esattamente contrario ovvero quello di escludere il diritto a conoscere e a difendersi.
Al riguardo, vorrei sapere dal relatore quali siano le ragioni di opposizione a modifiche che hanno natura tecnica o di coordinamento con altri principi del nostro ordinamento: quando si deve votare su una proposta di legge, non è sufficiente dire semplicemente «no», ma bisogna spiegare le ragioni della contrarietà.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Pecorella 3.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 359
Votanti 351
Astenuti 8
Maggioranza 176
Hanno votato sì 151
Hanno votato no 200).


