Allegato A
Seduta n. 870 del 1/3/2001


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(A.C. 6499 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.

1. Il Ministro della giustizia decide sulla consegna dei beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, dopo avere, nel caso si tratti di beni sottoposti a una specifica disciplina amministrativa, interpellato le parti interessate e l'eventuale amministrazione competente.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: dopo avere aggiungere le seguenti: acquisito il parere dell'autorità giudiziaria competente e.
3. 1. Pecorella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il Ministro non dà luogo alla consegna dei beni di cui al comma 1 se vi è controversia sulla loro proprietà.
3. 2. Pecorella.


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Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. La domanda di assistenza giudiziaria e tutto quanto ad essa connesso non possono essere mantenuti riservati, nonostante la pretesa dello Stato richiedente, se ciò costituisce violazione dell'articolo 111 della Costituzione.
3. 01. Pecorella.