Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 870 dell'1/3/2001
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...
(Esame dell'articolo 1 - A.C. 6499)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 , nel testo delle Commissioni, identico a quello del Governo (vedi l'allegato A - A.C. 6499 sezione 1).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 351
Maggioranza 176
Hanno votato
sì 350
Hanno votato
no 1).


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Invito il relatore per la II Commissione ad esprimere il parere sugli articoli aggiuntivi.

FRANCESCO CARBONI, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, il parere è contrario sugli articoli aggiuntivi Pecorella 1.01 e 1.02.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

GAETANO PECORELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, ritiro il mio articolo aggiuntivo 1.01.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Pecorella 1.02.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, vorrei chiarire subito che non vi è opposizione al contenuto di questa convenzione, ma vi è un problema di adattamento di tale convenzione al diritto interno, nel senso che, come si capisce dalle varie disposizioni, questa convenzione è stata scritta sulla base del diritto svizzero e non certo del diritto italiano.
Lo si capisce perché il diritto italiano non conosce la truffa fiscale, che è un istituto a noi ignoto. Vi sono disposizioni che prevedono la frode fiscale, che è un istituto diverso, tanto è vero che invece il diritto svizzero prevede una disposizione specifica che ha per oggetto la truffa fiscale.
La truffa fiscale, secondo il diritto svizzero, ha requisiti molto diversi dalla frode fiscale italiana e prevede, ad esempio, l'uso di particolari macchinazioni, il ricorso a menzogne o che l'ente pubblico sia defraudato di una somma rilevante.
La questione che pone questo emendamento è quella di cercare di coordinare la norma italiana con quella svizzera e quindi di definire anche per il nostro ordinamento che cosa si intenda per truffa fiscale.
Credo che questo sia un lavoro molto utile per non demandare poi alla giurisprudenza il compito di interpretare la definizione della truffa fiscale in un ordinamento che non conosce questo istituto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Pecorella 1.02, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 348
Votanti 347
Astenuti 1
Maggioranza 174
Hanno votato
sì 142
Hanno votato
no 205).

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