1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra Italia e Svizzera, che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, di seguito denominato «Accordo».
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Ratifica, esecuzione ed attuazione dell'Accordo tra Italia e Svizzera, fatto a Roma il 10 settembre 1998
2. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità all'articolo XXXII dell'Accordo stesso.
Art. 1-bis. - 1. Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo I dell'Accordo, si considerano disposizioni più favorevoli quelle che rispettano in misura maggiore le garanzie del giusto processo.
1. 01. Pecorella.
Art. 1-bis. - 1. Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo II dell'Accordo, costituisce truffa in materia fiscale la condotta di chi, con artifici o raggiri idonei ad ingannare le autorità amministrative, procura un grave danno all'ente pubblico defraudandolo, in misura rilevante, di un tributo o di un'altra prestazione.
1. 02. Pecorella.
Art. 1-bis. - 1. Il paragrafo 2 dell'articolo IV dell'Accordo è da intendersi riferito anche al caso previsto dal paragrafo 1 dell'articolo II dell'Accordo.
1. 03. Pecorella.