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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 , nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (vedi l'allegato A - A.C. 7292 sezione 3).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
SEBASTIANO NERI, Relatore. Signor Presidente, sull'emendamento Anedda 3.7 la Commissione si rimette all'Assemblea. L'emendamento incide soltanto sulla determinazione della pena minima. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Boccia 3.10, Pisapia 3.14, Copercini 3.12 e 3.13, parere favorevole sull'emendamento 3.20 della Commissione, parere contrario sugli emendamenti Saraceni 3.1, Carotti 3.5, Copercini 3.11, Carotti 3.6; invita al ritiro degli emendamenti Pisapia 3.4, Copercini 3.10 e Volontè 3.2 altrimenti il parere è contrario. Si rimette all'Assemblea per l'emendamento Anedda 3.8; invita al ritiro dell'emendamento Anedda 3.9, altrimenti il parere è contrario ed esprime infine parere favorevole sull'emendamento 3.21 della Commissione.
PRESIDENTE. Il Governo?
MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Sta bene.
ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, intervengo all'inizio della discussione sull'articolo 3 e intervengo una sola volta sugli emendamenti che ho presentato perché mi pare stia passando, nella distrazione di molti colleghi, la legalizzazione della diffamazione a mezzo stampa.
GENNARO MALGIERI. Ma che stai dicendo!
ANTONIO BOCCIA. Mi sembra, dunque, che qualche rimedio debba essere posto: se, per esempio, si punisse il colpevole con la pena di tre anni di carcere, e non con la multa di 1 milione, può darsi che vi sarebbe un buon deterrente. Credo, comunque, che la legalizzazione della diffamazione e l'autorizzazione a diffamare, tanto poi entro quarantott'ore si rettifica, dovrebbero ricevere maggiore attenzione da parte del Comitato dei nove e dell'Assemblea.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.
RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, egregi colleghi, parlo sempre a titolo personale. Anch'io sostengo l'assoluta infondatezza giuridica dell'articolo 3,
che nientedimeno prevede due cause di non punibilità per fatti successivi: se non interviene la rettifica, io rispondo del reato, quindi il reato esiste. Queste non sono cause di non punibilità, sono cause di estinzione del reato. Anche nella falsa testimonianza, la ritrattazione è una causa di estinzione del reato, nei casi in cui la ritrattazione sia ancora possibile. Non si può ritenere che il reato si consumi ove l'azione si protragga per due giorni: la diffamazione è un reato istantaneo, magari con effetti permanenti; quindi, la causa di non punibilità ravvisata in un fatto successivo è estintiva del reato. Già questo comporta delle conseguenze.
PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, onorevole Marotta.
RAFFAELE MAROTTA. ...mi sembrano affermazioni così ovvie che non se ne dovrebbe nemmeno discutere.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Veltri. Ne ha facoltà.
ELIO VELTRI. Signor Presidente, anch'io sono contrario a questo articolo e condivido le argomentazioni dei colleghi che mi hanno preceduto. La libertà di espressione è fondamentale, ma non può diventare libertinaggio e licenza di infangare l'onorabilità di una persona, con conseguenze gravi sulla sua esistenza e su quella della sua famiglia. Non è vero, poi, che le citazioni sono miliardarie; la fondazione Calamandrei ha inviato una memoria ai presidenti delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato che fa riferimento ad un'analisi di 200 sentenze del tribunale di Roma, che tratta il maggior numero di casi di diffamazione a mezzo stampa, dalla quale risulta che la media dei risarcimenti è di 45 milioni. Inoltre, da oltre 15 anni è stata accertata l'assoluta inutilità della repressione penale. L'unica a svolgere una funzione riparatrice è la sanzione civile del risarcimento e la circostanza è confermata dal crescente ricorso a tale tipo di tutela. Ancora, è del tutto inaccettabile che con una semplice rettifica - come avviene, quando avviene...
ANTONIO LEONE. Perché avviene.
ELIO VELTRI. ...perché avviene - si possa rimediare. Faccio un esempio: se non sono le stesse persone a leggere ciò che altri hanno letto precedentemente, la demolizione dell'individuo che è stato offeso rimane perché quelle persone lo racconteranno ad altre che, a loro volta, lo riferiranno ad altre ancora e quindi la situazione diventa insanabile.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parrelli. Ne ha facoltà.
ENNIO PARRELLI. Aggiungo, alle considerazioni svolte dai colleghi intervenuti prima di me, che siamo in tema di non punibilità. A mio parere, la pena prevista, che è assai modesta, è in contraddizione con la successiva previsione di non punibilità per la pubblicazione delle rettifiche e nello stesso tempo è un incitamento a non fare neppure le rettifiche. Se si può evitare tutto pagando, per esempio, la cifra di un milione, la diffamazione rimane. Mi sembra una disposizione incongruente, una specie di «licenza di uccidere» che, se viene coordinata con il successivo emendamento dell'onorevole Pisapia che prevede un tetto massimo di 50 o 100 milioni per la condanna civile, concede a chi ha disponibilità di denaro la facoltà di diffamare impunemente il prossimo. Se io volessi distruggere la sua reputazione, signor Presidente, avendo a disposizione un miliardo, potrei fare 100 diffamazioni contro di lei: è una vera e propria follia!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.
LUIGI SARACENI. Prima di tutto vorrei chiederle un chiarimento, signor Presidente: stiamo parlando dell'emendamento Anedda 3.7?
PRESIDENTE. Noi stiamo parlando di questo, ma non tutti parlano di questo.
LUIGI SARACENI. Lo chiedevo perché si può creare un equivoco. Concordo con le osservazioni finora svolte sulla inaccettabilità della causa di giustificazione o comunque di non punibilità costituita dalla rettifica spontanea o a richiesta, tant'è che ho presentato un emendamento soppressivo del comma 2, di cui discuteremo al momento opportuno. In questo momento il problema è rappresentato dall'entità della pena della diffamazione che prescinde completamente dalla questione di cui si è dibattuto. Si potrebbe concordare con la proposta del collega Anedda, e io sono d'accordo con la soppressione della pena minima, perché ritengo che in questa materia sia bene lasciare al giudice la discrezionalità di applicare il minimo dei minimi, ma questo non ha nulla a che fare con il mio successivo emendamento 3.1.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sabattini. Ne ha facoltà.
SERGIO SABATTINI. Non mi sono occupato direttamente di questo provvedimento ma ho ascoltato gli interventi dei colleghi e, dopo aver letto il testo, anche a me pare che per quanto riguarda la pena non ci sia un deterrente sufficiente dal punto di vista monetario in caso di diffamazione. In generale comunque l'articolo 3 appare irricevibile e come tale da bocciare perché non solo vi è l'incentivo, come diceva il collega Parrelli, a diffamare se la borsa a disposizione è sufficientemente alta.
PIETRO CAROTTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIETRO CAROTTI. Signor Presidente, ho presentato due emendamenti sostanzialmente soppressivi; l'ho voluto precisare perché vorrei proporre formalmente alla Commissione e all'Assemblea il rinvio del seguito dell'esame dell'articolo e dell'intero provvedimento a domani. Ritengo che la previsione di una causa di non punibilità sia addirittura criminogena: infatti, nel momento in cui è sufficiente fare una rettifica a fronte di una diffamazione, non si può non percepire come ciò sia di incentivo a perpetuare un comportamento illegittimo e offensivo delle più elementari regole del nostro diritto.
PRESIDENTE. Colleghi, sulla richiesta del collega Carotti di sospendere l'esame del provvedimento e di rinviarlo a domani, darò la parola ad un oratore a favore e ad uno contro.
VINCENZO SINISCALCHI. Chiedo di parlare a favore.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, i deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo sono favorevoli alla richiesta dell'onorevole Carotti; vorrei sottolineare, tuttavia, che sarebbe opportuna un'attenzione più particolareggiata nei confronti del provvedimento, per evitare - pur dopo l'accantonamento - che ritornino in aula discussioni certamente interessanti e rispettabili le quali, però, rischiano di condurre l'attenzione in una direzione diversa da quella più opportuna.
GIAN FRANCO ANEDDA. Chiedo di parlare contro.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIAN FRANCO ANEDDA. Signor Presidente, come sempre accade, non credo che una giornata cambi molto o possa indurre a mutare le opinioni che sono state manifestate. Vorrei soltanto dire, poiché l'incidente è sorto, se così posso esprimermi, in ordine ad un emendamento, che esso rappresentava soltanto un atto di ossequio alla magistratura. Occorre comprendere una volta per tutte - e forse anche mettersi d'accordo su questo punto - se nella magistratura si ha fiducia oppure no. Se si ha fiducia, occorre lasciare ai magistrati il più vasto spazio di discrezionalità - parliamo solo della pena - affinché siano in condizione, nell'applicazione della pena, di distinguere tra i casi minimi e i casi massimi. L'emendamento sostanzialmente si limitava ad eliminare il minimo della pena di sei mesi di reclusione, che per certi casi è eccessivo, così come per certi casi i sei mesi possono essere ritenuti del tutto insufficienti e la pena massima rimane di tre anni.
SEBASTIANO NERI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Scusate, colleghi, avete preso in considerazione il fatto che si tratti di un periodico non quotidiano?
SEBASTIANO NERI, Relatore. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Prego, onorevole relatore.
SEBASTIANO NERI, Relatore. Signor Presidente, intervengo su un piano meramente tecnico-procedurale in ordine alla richiesta di rinvio del provvedimento, riservandomi poi, quando lo riprenderemo in esame, di fare alcune puntualizzazioni nel merito, atteso che il lasso di tempo intercorso tra la discussione generale e l'esame concreto del provvedimento probabilmente ha fatto smarrire alcune considerazioni che in quella sede erano state fatte ed atteso che solo oggi molti di noi prendono coscienza della delicatezza della materia a causa di una prassi, ahimè consolidata, ma forse non sempre opportuna, ossia quella di snobbare, a meno che non si sia direttamente coinvolti, le discussioni generali, per poi intrattenersi nell'esame dell'articolato. Perciò tutte le problematiche che sono state sollevate in ordine al merito dell'articolo 3 nella sua complessiva portata verranno magari riprese sinteticamente nel momento in cui entreremo nel merito.
approfondirà la questione e riferiremo all'Assemblea i risultati della nostra riflessione.
MAURO PAISSAN. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAURO PAISSAN. Signor Presidente, vorrei invitare il collega Carotti, che ha proposto il rinvio dell'esame del provvedimento, a prevedere una pausa di riflessione più lunga rispetto alle 12 o 24 ore da lui proposte. Infatti, l'articolo 3 ha bisogno non solo di un'ulteriore riflessione, ma anche di una nuova stesura. Lei stesso, signor Presidente, ha formulato una domanda alla quale qualcuno ha risposto in maniera molto affrettata. Non è vero che la lettera a) preveda il caso dell'offesa della diffamazione da parte di un periodico: esso è previsto dalla lettera b) quando la smentita è proposta dal soggetto offeso. Non si tratta quindi della smentita dell'organo di comunicazione responsabile.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, visto che l'Assemblea è chiamata ad esprimersi, vorrei sapere se l'onorevole Carotti proponga di rinviare l'esame del provvedimento alla prossima settimana o a domani.
PIETRO CAROTTI. Presidente, accolgo l'indicazione proposta dall'onorevole Paissan: la prossima settimana.
SEBASTIANO NERI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SEBASTIANO NERI, Relatore. Signor Presidente, ritengo che l'esame del provvedimento da parte del Comitato dei nove domani mattina possa consentire di sbloccare la situazione. Tuttavia, se si ritiene sia meglio rinviarne l'esame alla prossima settimana, inserendo il provvedimento in un punto dell'ordine del giorno della seduta che consenta di riprenderne effettivamente l'esame, non posso certamente oppormi ad una riflessione più approfondita su un aspetto così delicato e che tanti contrasti sta suscitando.
PRESIDENTE. Onorevole Neri, potremmo esaminare il provvedimento martedì della prossima settimana.
SEBASTIANO NERI, Relatore. Va bene, signor Presidente.
PRESIDENTE. Sta bene.
la proposta formulata dall'onorevole Carotti di rinviare a martedì prossimo il seguito dalla discussione della proposta di legge n. 7292 ed abbinate.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Anedda 3.7.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boccia. Ne ha facoltà.
Vorrei cercare di attirare l'attenzione dei colleghi per fare in modo che vi sia una valutazione compiuta di questo articolo che ha delle conseguenze, a mio avviso, devastanti.
Signor Presidente, questo articolo prevede che chiunque compia una diffamazione a mezzo stampa, se entro due giorni procede a rettifica, non è più punibile. Senza voler fare disquisizioni di ordine generale e di principio, le faccio un esempio. Il venerdì e il sabato prima delle prossime elezioni, i proprietari delle testate televisive e giornalistiche possono provvedere ad indirizzare giornalisti e direttori di strumenti di comunicazione perché diffamino un candidato in uno dei collegi: questa diffamazione, uno o due giorni prima del voto, non sarebbe nemmeno punita perché poi, il lunedì dopo il voto, con analoga esposizione e collocazione, il giornale chiarirebbe che si è trattato di un errore di stampa.
Signor Presidente, credo allora che sia chiaro il pericolo per la democrazia, oltre che per la dignità di qualsiasi persona, insito nella possibilità che si avveri una circostanza del genere...
Mi consenta, poi, Presidente, di far rilevare un'aberrazione contenuta nell'articolo in esame derivante dal combinato disposto di due emendamenti predisposti dalla Commissione. L'emendamento 3.21 della Commissione prevede che, qualora il giornalista autore della diffamazione, o la persona che abbia pubblicato qualcosa di diffamante, chieda al direttore di effettuare la rettifica, se questa non viene effettuata nei due giorni successivi, in pratica l'autore non è punibile. A questo punto, con un altro emendamento della Commissione, si dice sostanzialmente: però, se il direttore non pubblica la rettifica ingiustificatamente, ne risponde lui. Guardi, Presidente, non faccio parte della Commissione giustizia, ma in questo caso sarebbe sufficiente dare una giustificazione, una qualsiasi! Nella lettera della norma della Commissione, si legge, ripeto, che è sufficiente dare una giustificazione, una qualsiasi: è sufficiente che il direttore giustifichi la non pubblicazione della rettifica perché non sia punibile neanche lui. Insomma, abbiamo una manfrina per fare in modo che nessuno sia punibile, né l'autore né il direttore: signor Presidente, l'articolo 3 è di una pericolosità assoluta (Applausi del deputato Olivieri)!
Ho fatto l'esempio delle elezioni perché è quello di più immediata evidenza, ma credo che per la dignità di tutte le persone debba essere esaminato con maggiore attenzione (Applausi dei deputati dei gruppi dei Popolari e democratici-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, dei Democratici-l'Ulivo e misto-verdi-l'Ulivo)!
Vi dico poi: qual è quel giornalista che spontaneamente, il giorno dopo, senza quasi aver finito di scrivere l'articolo diffamatorio, scrive la rettifica? Come si può accettare tutto ciò? È assurdo: o il giornalista è uno scemo oppure agisce premeditatamente. Mi ricollego alle considerazioni dell'onorevole Boccia per dire che sono nettamente contrario alla previsione di due cause cosiddette di non punibilità perché si tratta di cause di estinzione del reato. Ciò ha conseguenze per quanto riguarda l'articolo 7 sulla risarcibilità: come si può ritenere che la rettifica venga fatta spontaneamente, specie se si tratta di un periodico che esce ogni mese oppure ogni settimana? È vero che l'articolo 7 fa salvo il risarcimento del danno maturato dopo, ma ciò è molto difficile, anche perché la diffamazione di per sé produce danni in futuro e non li esaurisce in due giorni. È così ovvio! Da un punto di vista sistematico, signor Presidente, non si capisce cosa siano le cause di non punibilità perché non sono coeve al fatto. Non è punibile il figlio che ruba al padre perché c'è una causa personale di estinzione della pena, ma per un fatto successivo si tratta di un'altra fattispecie e se non interviene la rettifica...
So che ormai molti di noi hanno la corazza e quindi non si offendono ma ci sono persone che non tollerano di essere diffamate e svillaneggiate insieme alle loro famiglie. Ecco perché voterò contro questo articolo.
Nessuno è contro la libertà di stampa ma bisogna ricordarsi che non esiste solo l'articolo 21 della Costituzione, colleghi, ma anche l'articolo 3 che tutela la dignità del cittadino di cui noi ci dimentichiamo troppo spesso. Non possiamo seguire un'impostazione che mette sotto i piedi il bene primario della dignità personale dei cittadini (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
Voterò a favore dell'emendamento del collega Anedda perché ritengo che il diritto penale minimo sia un valore che vale sempre anche nei fatti gravi di diffamazione a mezzo stampa.
C'è anche l'incentivo a menare per il naso il diffamato: infatti, quanto previsto dal secondo comma (il termine di due giorni) è incredibile. Il collega Saraceni ha chiesto che siano approvati gli emendamenti, ma vorrei ricordare che siamo alla fine della legislatura; pertanto, sarebbe opportuno che su argomenti del genere arrivassero in aula provvedimenti più meditati (quello in esame, a mio avviso, non lo è in maniera sufficiente) (Applausi di deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e dei Popolari e democratici-l'Ulivo).
Poiché, a mio giudizio, la sostanza non è rappresentata dal quantitativo della pena e poiché vi è il dubbio se attenuare una condotta illegittima con una controcondotta parzialmente riparatrice (anche se la mia opinione è assolutamente contraria alla previsione di cause di non punibilità), ritengo che una maggiore riflessione non sia opportuna e, quindi, vorrei proporre all'Assemblea di rinviare l'esame dell'articolo e del provvedimento.
Il lavoro della Commissione è stato paziente e quello del relatore - d'intesa con il Governo - è stato encomiabile; tuttavia, mi si consenta di invitare i colleghi, nel momento in cui il provvedimento tornerà alla nostra attenzione, di riflettere su un punto molto importante: l'istituto della rettifica non rappresenta né una sorta di estinzione del reato, né una sorta di elisione del danno; tale istituto già esiste nel nostro ordinamento ed è stato sempre sollecitato come uno strumento che potesse contemperare, in tempi rapidi, le esigenze della libertà di stampa, del diritto di cronaca e del diritto di informazione, con le esigenze sacrosante degli offesi dalla diffamazione.
Onorevoli colleghi, vale di più un procedimento a querela di parte (per chi si può permettere tale lusso, poiché tale procedimento dura notoriamente mesi, se non anni, talvolta si arriva alla prescrizione del reato) oppure ottenere - nelle stesse forme e con la stessa evidenza con le quali si è prodotta l'offesa - una riparazione immediata nelle 24 o nelle 48 ore sullo stesso organo di stampa che ha diffamato?
Sappiamo tutti che, a volte, si è fatto ricorso all'inserzione a pagamento, perché da tutte le parti si è lamentata la sostanziale simbolicità e virtualità di un procedimento penale per diffamazione.
Non si facciano confusioni: quando avremo rimeditato, ricordiamoci che dobbiamo fare una scelta per mantenere la punibilità penale anche nel caso di rettifica (che è una ipotesi astratta e simbolica) e che non dobbiamo sabotare un principio che vogliamo far crescere, quello del diritto delle parti al risarcimento dei danni. In questo senso il gruppo dei Democratici di sinistra aderisce alla proposta di rinvio, ma raccomanda una riflessione più completa su questo importante e delicato provvedimento.
Il dibattito, però, si è soffermato sulle rettifiche. Allora - e con questo concludo - pongo una domanda ai colleghi: è preferibile una rettifica con lo stesso spazio tipografico entro due giorni o la condanna del presunto reo dopo tre anni? Che cosa lede di più l'onorabilità il fatto che si lasci, che per tre anni il fatto diffamatorio permanga o che si abbia immediatamente la rettifica e la smentita del fatto diffamatorio medesimo? Questo è il tema, deciderà l'Assemblea.
In ordine alla richiesta di rinvio, sulla quale non ho niente in contrario, desidero sottoporre ai colleghi un'ipotesi di lavoro. Poiché gli emendamenti dal 3.7 a 3.20 riguardano soltanto la modulazione della pena per il reato di diffamazione, in nulla incidendo in quel meccanismo di «rettifica uguale non punibilità» che ha formato oggetto dei rilievi più appassionati che hanno preceduto il mio intervento, potremmo procedere fino all'emendamento 3.20, che riguarda soltanto l'entità della pena e non incide in nessuno di quei meccanismi che hanno allarmato taluni dei colleghi, per poi rinviare l'esame del provvedimento. Diversamente, come il collega ha fatto osservare, potrebbe non servire a nulla. Personalmente non ho difficoltà a favorire una maggiore riflessione, perché in effetti si tratta di materia delicata. Vediamo un attimo se riusciamo a chiarirci meglio le idee. Il problema, tuttavia, riguarda il fatto che le riflessioni sul provvedimento accantonato riguardano il Comitato dei nove: mi sembra oggettivamente difficile che tali riflessioni, da qui a domani, possano accomunare tutta l'Assemblea. Il Comitato dei nove
Vorrei fare un altro esempio. In quest'articolo si parla di una smentita prodotta da un analogo mezzo di diffusione, purché di equivalente importanza per rilievo nazionale: l'individuazione di questo mezzo di comunicazione, ad esempio per una diffamazione operata nell'ambito della cronaca cittadina di un giornale, mi sembra assai complicato.
Pertanto, vi è una serie di imprecisioni e di sciatterie che rende questa proposta di legge, onorevoli colleghi, una mancata tutela dei cittadini in riferimento alla loro immagine e al loro onore, nonché un'offesa - lo dico in qualità di iscritto all'ordine dei giornalisti da ormai 28 anni - anche della professione giornalistica. Si tratta infatti di un'incitazione al giornalismo spazzatura: non al giornalismo impegnato, ma al giornalismo che offende, che distrugge l'immagine e l'onorabilità di molti cittadini (Applausi dei deputati dei gruppi misto-Verdi-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e dei Popolari e democratici-l'Ulivo)!
Chiedo ai colleghi membri della Commissione giustizia di riflettere con serenità, pacatezza ed un pizzico di saggezza in più su questo provvedimento e all'onorevole Carotti di riformulare la sua proposta, prevedendo almeno il rinvio dell'esame del provvedimento alla prossima settimana (Applausi dei deputati dei gruppi misto-Verdi-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, dei Popolari e democratici-l'Ulivo e dei Democratici-l'Ulivo).
Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi,
(È approvata).


