Allegato A
Seduta n. 853 del 6/2/2001


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(A.C. 7292 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7292 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

1. L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 596-bis. - (Diffamazione col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione). - Chiunque col mezzo della stampa, della televisione, delle trasmissioni informatiche o telematiche o con qualsiasi altro mezzo di diffusione, offende la reputazione di una persona, di un ente, di una società, di una associazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire un milione.

L'autore della offesa non è punibile se il direttore o comunque il responsabile dei mezzi di comunicazione di cui al comma precedente:
a) entro due giorni dalla diffusione della notizia spontaneamente pubblica o diffonde con la stessa evidenza e collocazione tipografica ovvero con analogo mezzo di diffusione, purché di equivalente importanza per rilievo nazionale, una smentita della notizia diffusa o una completa rettifica del giudizio o commento offensivo;
b) entro due giorni dal ricevimento, o, per i periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica o diffonde integralmente, con la stessa evidenza e collocazione tipografica ovvero con analogo mezzo di diffusione, purché di equivalente importanza per rilievo nazionale, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state rese pubbliche immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni o comportamenti da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano evidente contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo e quarto comma dell'articolo 596 ed al secondo e terzo comma dell'articolo 597».


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EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi con la seguente: fino.
3. 7. Anedda, Marino.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: a tre anni o con la multa con le seguenti: a tre anni e con la multa.
3. 10. Boccia.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: non inferiore a lire un milione con le seguenti: non superiore a lire trenta milioni.
3. 14. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: un milione con le seguenti: tre milioni.
3. 12. Copercini.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: un milione con le seguenti: due milioni.
3. 13. Copercini.

Al comma 1, capoverso, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
La stessa pena si applica al direttore o al responsabile dei mezzi di comunicazione che, fuori dei casi di concorso nel reato, ingiustificatamente omette la pubblicazione delle risposte o delle rettifiche richiesta dall'autore dell'offesa.
3. 20. La Commissione.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo comma.
3. 1. Saraceni.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, sopprimere la lettera a).
3. 5. Carotti.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, lettera a), dopo le parole: collocazione tipografica aggiungere le seguenti: , in testa di pagina e collocata nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono,
3. 11. Copercini.

Al comma 1, capoverso, secondo comma,, sopprimere la lettera b).
3. 6. Carotti.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, lettera b), dopo le parole: stessa evidenza aggiungere le seguenti: nella medesima pagina del giornale e in testa di pagina.
3. 4. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, lettera b), dopo le parole: collocazione tipografica aggiungere le seguenti: , in testa di pagina e collocata nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono,
3. 10. Copercini.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, lettera b), dopo le parole: mezzo di diffusione aggiungere le seguenti: radiotelevisiva o telematica.
3. 2. Volontè, Teresio Delfino, Tassone.


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Al comma 1, capoverso, secondo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c) se ha riportato una notizia appresa da due o più agenzie di stampa a diffusione nazionale, regolarmente registrate.
3. 8. Anedda, Marino.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c)
se la persona offesa o l'offensore deferiscono ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto.
3. 9. Anedda, Marino.

Al comma 1, capoverso, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:
L'autore dell'offesa non è altresì punibile qualora abbia chiesto al direttore o comunque al responsabile dei mezzi di comunicazione, nei termini di cui al comma precedente, la pubblicazione delle risposte o delle rettifiche e questi l'abbia rifiutata senza giustificato motivo.
3. 21. La Commissione.