Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 853 del 6/2/2001
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(Esame dell'articolo 2 - A.C. 7292)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 , nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (vedi l'allegato A - A.C. 7292 sezione 2).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

SEBASTIANO NERI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Marotta 2.7, sugli identici emendamenti Pisapia 2.2 e Anedda 2.5, nonché sugli emendamenti Marotta 2.6, Carotti 2.4, Saraceni 2.1 e Marotta 2.3.

PRESIDENTE. Il Governo?

ELENA MONTECCHI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Marotta 2.7.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, egregi colleghi, con questa norma si vogliono introdurre alcune modifiche in ordine al reato di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione.
Si modifica anche l'articolo 596 che non ha nulla a che vedere con il delitto di diffamazione commesso per mezzo della stampa.
La prova della verità, signor Presidente, viene concessa quando si tratta di un'offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato. Un privato cittadino, nel salotto, senza averne alcun diritto, diffonde la notizia di un fatto vero che ho commesso: da Salerno me ne sono andato a Milano per rifarmi una vita. Un privato cittadino, che non ha il diritto di farlo, mi diffama e gli si concede il diritto di fornire la prova della verità. Nell'attuale articolo la prova della verità è ammessa solo nel caso in cui il diffamato sia un pubblico ufficiale o se il querelante abbia concesso il diritto della prova o per il fatto che si sia instaurato un procedimento penale; in questi casi, è logico concedere la possibilità della prova della verità. Ma nel caso in cui non ho alcun diritto di diffamare nessuno e non ho commesso il delitto a mezzo della stampa, non capisco per quale motivo si debba modificare l'articolo 596. Vi è di più, signor Presidente, perché stiamo innovando profondamente; infatti, il diritto della prova della verità si concede nel processo penale (ne consegue la non punibilità) a significare che, in questo caso, la non punibilità è una causa di esenzione personale da pena, ma l'illecito civile rimane, tanto è vero che, come ho detto, solo nel processo penale è concesso tale diritto; ma se non si presenta querela, nel processo civile per risarcimento del danno, questo diritto di prova, allo stato attuale, non è concesso.


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È opportuno cambiare radicalmente l'articolo 596 e concedere al privato cittadino, che non ne ha il diritto, la possibilità di divulgare un fatto che mi riguarda, magari anche quando mi sono trasferito in un'altra città per rifarmi una vita? Possiamo concedere questo diritto che comporta non solo la non punibilità, ma la non risarcibilità per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 7? Non mi sembra opportuno innovare in questa materia; oltretutto, il provvedimento al nostro esame si propone di modificare le norme che riguardano la diffamazione a mezzo della stampa. Tuttavia, anche se si volesse accedere a questa modifica, spero che sarà accolto il mio successivo emendamento 2.6, che esclude che la ricorrenza di un giustificato motivo possa consentire il diritto di prova. A mio giudizio, parlo a titolo personale, non è opportuno - lo ripeto - modificare l'articolo 596 relativamente al diritto della prova della verità.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marotta 2.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 384
Votanti 322
Astenuti 62
Maggioranza 162
Hanno votato
sì 108
Hanno votato
no 214).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pisapia 2.2 e Anedda 2.5.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

GIAN FRANCO ANEDDA. Signor Presidente, gli identici emendamenti in esame intendono sopprimere un inciso introdotto dalla Commissione. Intervengo su tali emendamenti ma quanto dirò vale anche, qualora gli stessi emendamenti non venissero approvati (auspico che ciò non accada), per il successivo emendamento Marotta 2.6.
Si parla di prova della verità del fatto attribuito e ritenuto diffamatorio, che è sempre ammessa quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato e - ha aggiunto la Commissione - «per la sua comunicazione ricorre un interesse pubblico o altro giustificato motivo».
Mi sono chiesto, anzitutto, perché debba esservi una limitazione alla prova della verità del fatto, ritenendosi diffamatorio il fatto che invece è vero. L'argomento a mio parere più forte, però, è dato dalla genericità dell'inciso: «(...) ricorre un interesse pubblico» - difficilissimo da identificare - «o altro giustificato motivo», laddove l'aggettivo «giustificato» dice tutto e niente: giustificato per chi, nei confronti di chi, per che cosa? Se può esservi l'accettazione dell'interesse pubblico - anch'esso generico perché ci si comincerà a chiedere «pubblico» in che senso, rivolto a chi, perché, di quale natura, con tutto ciò che discende da tale aggettivo -, quando affrontiamo il «giustificato motivo» siamo assolutamente nella nebbia, tanto da vanificare lo scopo fondamentale della norma, vale a dire consentire la prova della verità del fatto.
Ho detto che sarei intervenuto brevemente anche sull'emendamento Marotta 2.6, che elimina quantomeno l'inciso relativo al «giustificato motivo». Qualora l'Assemblea non accolga gli identici emendamenti Pisapia 2.2 e Anedda 2.5, come invece auspico, perché l'eliminazione dell'inciso darebbe chiarezza alla norma, spero venga approvato il successivo emendamento Marotta 2.6, che elimina la parte dell'inciso certamente più incerta ed equivoca.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Signor Presidente, intervengo in difesa del testo licenziato dalla Commissione.


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Se eliminassimo l'inciso introdotto dalla Commissione, testé citato dal collega Anedda («e per la sua comunicazione ricorre un interesse pubblico o altro giustificato motivo»), approveremmo un comma (il secondo) in netta contraddizione con il comma 1, che in via di principio afferma che la prova del fatto non è mai ammessa a giustificazione dell'attribuzione di un fatto diffamatorio.
La non ammissione della prova è la regola base. Com'è noto, vi è stata poi un'elaborazione giurisprudenziale, soprattutto in relazione al reato di diffamazione a mezzo stampa, che ha individuato parametri di liceità dell'attribuzione di un fatto diffamatorio, ossia l'interesse pubblico e la determinatezza del fatto. Nel momento in cui riscriviamo la norma, sopprimere l'inciso: «e per la sua comunicazione ricorre un interesse pubblico (...)» sarebbe inteso come negazione della giurisprudenza consolidata, che ormai è come se fosse una norma; di conseguenza, è necessario il suo inserimento. Quanto all'altro inciso («o altro giustificato motivo»), non è affatto vero che non sia logico escludere la prova per il fatto determinato, perché il pettegolezzo da salotto, anche se consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, non è meritevole di tutela ed è giusto pertanto che, non essendovi un interesse pubblico alla sua comunicazione, venga punito a tutela dell'onorabilità di chi il pettegolezzo da salotto lo subisce. Questi due parametri - «per la sua comunicazione ricorre un interesse pubblico o altro giustificato motivo» - non sono nient'altro che la codificazione di principi giurisprudenziali che si erano formati su un codice vecchio di alcuni decenni (è del 1930) e che è giusto che, in un momento di riforma, per evitare equivoci trovino ratifica nella formulazione della nuova norma.
Mi pare quindi che il testo vada mantenuto così come è per evitare che si commettano gravi iniquità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Anch'io ritengo che l'inciso introdotto dalla Commissione rispetto al testo base dell'onorevole Anedda sia eccessivamente generico e che rischi di reintrodurre un'eccessiva discrezionalità da parte dell'interprete, con la grave possibilità di fare entrare dalla finestra ciò che con questa norma si voleva far uscire dalla porta!
Per queste ragioni, raccomando all'Assemblea l'approvazione degli identici emendamenti Pisapia 2.2 e Anedda 2.5.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pisapia 2.2 e Anedda 2.5, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 398
Votanti 394
Astenuti 4
Maggioranza 198
Hanno votato
sì 193
Hanno votato
no 201).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Marotta 2.6.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Intervenendo sempre a titolo personale, vorrei dire che la rilevanza pubblica della comunicazione va dimostrata quando l'imputato è un giornalista che ritiene di avere esercitato il diritto soggettivo pubblico di cronaca giornalistica. Per poter godere della esimente, deve dimostrare non solo che il fatto è vero oppure putativamente vero, dopo aver svolto accurate indagini, ma anche la rilevanza pubblica della comunicazione.


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Lo deve dimostrare perché si tratta di una esimente della quale vuole godere e che invoca. Ecco la confusione.
In questo caso ci troviamo, invece, nel campo di una diffamazione commessa da un privato cittadino in un salotto; parlo di un salotto per fare riferimento ad una conversazione con amici. Il privato non ha alcun diritto né pubblico né privato di diffamare una persona. Questa è la ragione per la quale ritengo necessario che venga accolto il mio emendamento 2.6: perché nessuno motivo può giustificare la diffamazione nell'ambito di una conversazione privata da parte di un cittadino che non eserciti l'attività del giornalista. Noi stiamo confondendo le due cose!
Pertanto la rilevanza pubblica della comunicazione si richiede solo quando il giornalista accampa il diritto soggettivo pubblico della cronaca giornalistica e deve dimostrare la verità del fatto o la verosomiglianza oppure la verità putativa del fatto, dopo aver svolto tutte le indagini che doveva svolgere (il famoso decalogo). Quella è la rilevanza pubblica. Ma nel campo di una conversazione privata quale rilevanza pubblica vi può essere? Ribadisco che stiamo confondendo due istituti nettamente diversi.
Per queste ragioni, invito l'Assemblea ad accogliere il mio emendamento 2.6, che sopprime la possibilità che un giustificato motivo non meglio precisato possa giustificare l'ammissione della prova della verità.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marotta 2.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 391
Votanti 385
Astenuti 6
Maggioranza 193
Hanno votato
sì 190
Hanno votato
no 195).

Passiamo all'emendamento Carotti 2.4.

PIETRO CAROTTI. Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Carotti.
Passiamo all'emendamento Saraceni 2.1.

LUIGI SARACENI. Lo ritiro e chiedo di parlare per motivarne le ragioni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Siccome è uno di quegli elementi elaborati dalla giurisprudenza, ritirare questo emendamento significa soltanto riconoscere che non ve ne è bisogno e che quella che viene definita la continenza, cioè il linguaggio adeguato, continua ad essere un requisito della scriminante.
Essendo pacifico in una giurisprudenza che la normativa non innova, credo che il mio emendamento possa essere ritirato senza causare danni.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Marotta 2.3
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, il mio emendamento è simile a quello dell'onorevole Saraceni, ma insisto per la sua votazione. Infatti, il solo fatto che l'attuale disposizione preveda la continenza, e che noi la sopprimiamo, per l'interprete significherà qualche cosa. Ho ripetuto la dizione attuale che, in effetti, si riporta nella sostanza a quello che ha detto l'onorevole Saraceni. La ritengo inutile, ma noi sopprimiamo una norma che esiste oggi. Infatti, l'ultimo comma dell'articolo 596 del codice penale recita: «Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è condannata dopo l'attribuzione del fatto


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medesimo, l'autore della imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni» di legge.
Allora, se noi sopprimiamo la previsione in oggetto, per l'interprete significherà che noi non vogliamo che sia reato nel caso in cui si ecceda la necessità della comunicazione.
Onorevole Saraceni, l'emendamento l'hai fatto tu, ed io mi sono accodato. Adesso tu lo ritiri su un falso presupposto. Questa è la verità. Anzi, creerà problemi all'interprete la soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 596 del codice penale. Non bisogna mai salvare capra e cavoli, caro Saraceni.

LUIGI SARACENI. Penso solo alla capra, che il cavolo non mi piace.

PRESIDENTE. Anche perché le capre in genere mangiano i cavoli.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marotta 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Onorevole collega, per cortesia, può ritirare la scheda alla sua destra? Lo sa benissimo. L'unico che si gira è sempre quello a cui mi rivolgo. Per cortesia, collega, tolga quella scheda, grazie. È un aiuto che le chiedo.

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 385
Votanti 366
Astenuti 19
Maggioranza 184
Hanno votato
sì 171
Hanno votato
no 195).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 390
Votanti 386
Astenuti 4
Maggioranza 194
Hanno votato
sì 379
Hanno votato
no 7).

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