Allegato A
Seduta n. 853 del 6/2/2001


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(A.C. 7292 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7292 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

1. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 596. - (Esclusione della prova liberatoria). - Il colpevole dei delitti preveduti nei due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.Tuttavia quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.
Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato e per la sua comunicazione ricorre un interesse pubblico o altro giustificato motivo, la prova della verità del fatto è sempre ammessa.
Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 7. Marotta.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, sopprimere le parole: e per la sua comunicazione ricorre un interesse pubblico o altro giustificato motivo.
*2. 2. Pisapia.


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Al comma 1, capoverso, terzo comma, sopprimere le parole: e per la sua comunicazione ricorre un interesse pubblico o altro giustificato motivo.
*2. 5. Anedda, Marino.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, sopprimere le parole: o altro giustificato motivo.
2. 6. Marotta.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: su accordo delle parti.
2. 4. Carotti.

Al comma 1, capoverso, quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che i modi usati eccedano le necessità della comunicazione.
2. 1. Saraceni.

Al comma 1, capoverso, quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'articolo 594, primo comma, ovvero dell'articolo 595, primo comma.
2. 3. Marotta.