Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 853 del 6/2/2001
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(Esame dell'articolo 7 - A.C. 7490)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7 , nel testo della Commissione, identico a quello dell'articolo 6 del Governo, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (vedi l'allegato A - A.C. 7490 sezione 4).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ELVIO RUFFINO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Lavagnini 7.1 ed invita al ritiro dell'emendamento Lavagnini 7.2, altrimenti il parere è contrario.
Spiego brevemente le motivazioni di tale parere. Il contenuto dell'emendamento Lavagnini 7.1 sarebbe condivisibile in linea di principio, ma comporta oneri per molte decine di miliardi, anzi probabilmente per 200 miliardi e ciò naturalmente non è sostenibile da questo provvedimento. Pertanto, siamo costretti ad esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

SERGIO MATTARELLA, Ministro della difesa. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Lavagnini 7.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lavagnini. Ne ha facoltà.

ROBERTO LAVAGNINI. Signor Presidente, signor ministro, si tratta dell'articolo più controverso di questo provvedimento.
Voglio leggere i pareri espressi dalle Commissioni giustizia e finanze. La Commissione giustizia dice: al comma 1 dell'articolo 6 (che non era ancora diventato l'articolo 7) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: «1o gennaio 2001» con le seguenti «1o gennaio 2000». La Commissione finanze, sempre in riferimento all'articolo 6, afferma: valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificarne il contenuto nel senso di prevedere un regime transitorio che eviti disparità di trattamento tra i soggetti trasferiti prima del 1o gennaio 2001 e quelli trasferiti successivamente a tale data.
Il nostro emendamento non permette l'iniquità che si verificherebbe tra il personale che è stato trasferito il 28 dicembre e quello che è stato trasferito il 2 gennaio. Secondo la legge n. 100 il personale trasferito il 28 dicembre percepisce 6 milioni, mentre secondo la nuova normativa il personale trasferito il 2 gennaio percepisce 36 milioni.
Ciò che noi chiediamo con questo emendamento è fare in modo che il personale che sta usufruendo della legge n. 100 possa eventualmente godere del trattamento più favorevole previsto da tale legge semplicemente per il rateo temporale nel quale non ha potuto godere della legge stessa. Ci viene detto che l'onere è valutato intorno ai 200 miliardi.
A questo articolo sono interessati sei Ministeri, oltre al Tesoro: il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno per quanto riguarda carabinieri e Polizia di Stato, il Ministero della giustizia per quanto riguarda la polizia penitenziaria, il Ministero delle finanze relativamente alla Guardia di finanza, il Ministero delle risorse agricole per il Corpo forestale ed il Ministero dei trasporti per le capitanerie di porto. Che tra sei Ministeri ed il Tesoro non si sia trovata la possibilità di coprire per il tempo rimanente il personale soggetto alla legge n. 100 del 1987 dimostra che non c'è la volontà del Consiglio dei ministri di trovare una soluzione ovvero che si approva una legge iniqua nei confronti del personale trasferito in data anteriore al 1o gennaio 2001.
Questa è la ragione per cui ci asterremo su questo provvedimento poiché non siamo riusciti a dare una risposta positiva al problema.


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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ascierto. Ne ha facoltà.

FILIPPO ASCIERTO. Signor Presidente, già su un precedente emendamento avevo sollevato questo problema e sicuramente vi saranno ricorsi da parte di coloro che per il trasferimento si sono avvalsi della legge n. 100. Non è pensabile che chi è stato trasferito in data antecedente al 1o gennaio 2001 percepisca complessivamente 4 milioni l'anno, mentre chi è stato trasferito successivamente ne percepisca 26. È assurdo non pensare alla necessità di un trattamento omogeneo ed è per questo che vogliamo favorire il ricorso al TAR da parte di tutti gli interessati.
Vorrei poi chiedere al relatore se il provvedimento in discussione sostituisca la norma contenuta nella legge n. 100 riguardante le forze dell'ordine e le Forze armate e in particolare tutti coloro che vengono trasferiti d'ufficio, indipendentemente dalla distanza. Vorrei che su questo aspetto il relatore desse una risposta chiara.

PRESIDENTE. Il collega Ascierto le chiede una risposta, onorevole Ruffino.

ELVIO RUFFINO, Relatore. In effetti tutte le norme che entrano in vigore creano disparità con il periodo antecedente alla loro applicazione ed è per questo che si pone la necessità di introdurre disposizioni transitorie. In questo caso, come è stato più volte osservato in Commissione difesa, l'entrata in vigore del provvedimento creerebbe qualche difficoltà perché i benefici previsti ammontano a 275 miliardi. Applicare questa normativa nell'arco di un anno a tutti coloro i quali in passato sono stati trasferiti comporterebbe l'entrata a regime di questo provvedimento e quindi una spesa annuale pari a 275 miliardi; sappiamo bene però che non c'è alcuna possibilità di spendere una cifra di questa entità. È chiaro dunque che sarebbe preferibile una soluzione di carattere transitorio con la possibilità di recuperare trasferimenti avvenuti nel passato, anche recente, ma ciò impedirebbe l'immediata entrata in vigore della legge. Di fronte a questa difficoltà preferiamo l'altra soluzione perché siamo convinti che ne deriverà un enorme beneficio per tutto il personale che potrà contare su indennità di trasferimento almeno a partire dal 1o gennaio. Chiedo quindi ai colleghi di non insistere sull'emendamento e comunque di tener conto di queste motivazioni perché l'approvazione dell'emendamento non comporterebbe un beneficio ma bloccherebbe il provvedimento.
Già è stato approvato un articolo aggiuntivo molto discutibile e che ci creerà certamente difficoltà; a questo punto, l'approvazione dell'emendamento Lavagnini 7.1 avrebbe l'unico effetto di bloccare il provvedimento. Chiedo, pertanto, ai colleghi di riflettere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tarditi. Ne ha facoltà.

VITTORIO TARDITI. Signor Presidente, invito caldamente il relatore a rivedere la sua opinione. Già in passato abbiamo approvato provvedimenti con efficacia retroattiva; si pensi al recentissimo caso delle successioni: si è applicata la nuova normativa alle successioni avvenute dopo il 1o luglio, data comunque precedente a quella di approvazione della legge. In questo caso, però, si tratta di personale dello Stato che non si trasferisce volontariamente, ma perché gli viene ordinato: mi sembra evidente che vi sarebbe un trattamento diverso e mortificante per coloro che sono stati trasferiti il 28 dicembre scorso; si tratta di molte persone, persino nella mia provincia (il prefetto, il colonnello dei carabinieri e il colonnello della Guardia di finanza). Ebbene, per quale motivo quelle persone debbono ricevere un trattamento così diverso per pochi giorni di differenza nelle date dei trasferimenti? Se il loro trasferimento fosse avvenuto il 1o gennaio, riceverebbero lo stesso trattamento di coloro


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che verranno trasferiti in questi giorni; una disparità di tal genere mi sembra davvero assurda e poco consona ad uno Stato che tenga al suo personale, specialmente a quello qualificato al quale, per di più, viene ordinato di trasferirsi (e che, dunque, non lo fa di propria volontà).
In conclusione, invito caldamente il relatore a rivedere il proprio parere, considerato che la Commissione giustizia, dopo un mio intervento personale e dopo gli interventi di altri colleghi, aveva espresso parere favorevole; inoltre, vorrei sottolineare che la spesa non sarebbe di importo elevato, ma di entità ben minore: non dispongo di calcoli aggiornati, ma le stime fatte prevedevano un impegno di spesa nettamente inferiore; qualora la nostra richiesta non fosse accolta, avrebbe ragione il collega Lavagnini quando preannuncia l'astensione dal voto: siamo, infatti, di fronte ad un grave atto di ingiustizia nei confronti di fedeli servitori dello Stato (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lavagnini 7.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Collega, per cortesia, tolga la scheda; la ringrazio.

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 392
Votanti 390
Astenuti 2
Maggioranza 196
Hanno votato
sì 177
Hanno votato
no 213).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lavagnini 7.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 391
Votanti 390
Astenuti 1
Maggioranza 196
Hanno votato
sì 178
Hanno votato
no 212).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 400
Votanti 284
Astenuti 116
Maggioranza 143
Hanno votato
sì 278
Hanno votato
no 6).

ANTONIO BOCCIA, Presidente del Comitato pareri della V Commissione. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA, Presidente del Comitato pareri della V Commissione. Signor Presidente, se ho seguito bene i nostri lavori, è stato approvato l'articolo aggiuntivo Mantovano 6.03. Chiedo, allora, l'annullamento di quella votazione, in quanto l'articolo aggiuntivo citato rende improcedibile l'iter del provvedimento. Si tratta oggettivamente di un articolo aggiuntivo che non si sarebbe dovuto approvare. Infatti, all'articolo 6 è prevista una ordinaria norma di copertura e l'articolo aggiuntivo Mantovano 6.03 prevede una nuova norma di copertura. Ebbene, un provvedimento non può contenere due norme di copertura finanziaria!


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Signor Presidente, la prima norma di copertura fa riferimento agli accantonamenti al fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro e correttamente copre gli oneri. La seconda norma di copertura - che fa fronte alle stesse spese - copre gli oneri con la soppressione, nei ruoli della Polizia di Stato, di 80 unità dall'organico dei commissari, di 200 unità dall'organico degli ispettori e di 20 unità dall'organico dei direttivi tecnici ingegneri. Quindi, poiché comportano spese, li dovremmo uccidere.
Presidente, è evidente che questa seconda copertura non può essere assolutamente considerata legittima e quindi la votazione dovrebbe essere annullata.
Vi è poi una seconda questione, signor Presidente, che desidero sottoporre alla sua attenzione, sempre salvo errore, perché può darsi che io mi sbagli. È stato espresso voto favorevole su un articolo aggiuntivo della Commissione che è assolutamente privo di copertura e quindi renderebbe il provvedimento del tutto inutile nel prosieguo. Non solo le risorse vengono sottratte ai grandi invalidi di guerra ed alle pensioni delle vedove di guerra, ma per quanto riguarda il 2001 la norma risulta assolutamente scoperta. In più, anche per quanto riguarda la previsione della legge n. 231 del 1990 la proposta emendativa, che fa riferimento a degli arretrati, è assolutamente scoperta.
Quindi chiederei l'annullamento di entrambi questi voti.

SERGIO MATTARELLA, Ministro della difesa. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO MATTARELLA, Ministro della difesa. Signor Presidente, vorrei far presente all'onorevole Boccia che, per quanto riguarda l'ultima questione, il 2001 è assolutamente coperto, perché vi è capienza nelle tabelle del Ministero della difesa.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, per quanto riguarda la seconda questione da lei sollevata - poi parlerò della prima - si tratta non di un articolo aggiuntivo, ma di una riformulazione di precedenti articoli aggiuntivi. Il punto è questo: io ho annunciato all'Assemblea che in proposito vi era il parere contrario della Commissione bilancio, dopo di che l'Assemblea ha comunque approvato la proposta emendativa, quindi è intervenuta una deliberazione dell'Assemblea.
Sull'altra questione devo dirle che sostanzialmente questo provvedimento si trova ad avere una copertura, diciamo così, ordinaria, che è quella relativa all'articolo 6, da lei citato, ed una copertura aggiuntiva, quella di cui all'emendamento Mantovano, alla quale si farà ricorso soltanto qualora la prima non sia sufficiente. È questa l'interpretazione corretta.

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