Allegato A
Seduta n. 853 del 6/2/2001


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(A.C. 7490 - sezione 4)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 7.
(Disposizioni finali).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2001.


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2. La legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, e l'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e successive modificazioni, continuano a disciplinare i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2000.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Disposizioni finali).

Sostituirlo con il seguente:
1. Al personale di cui all'articolo 1 che all'atto della data di entrata in vigore della presente legge fruisce del trattamento di trasferimento previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e dalla legge 3 ottobre 1987, n. 407, si applica, se più favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge.
7. 1. Lavagnini, Giannattasio, Tarditi.

Sopprimere il comma 2.
7. 2. Lavagnini, Frattini, Giannattasio, Tarditi.