Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 844 del 24/1/2001
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(Esame dell'articolo 2 - A.C. 465)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 , nel testo unificato della Commissione, e del complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi ad esso presentati (vedi l'allegato A - A.C. 465 sezione 2).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GIOVANNI MELONI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Pisapia 2.8 e Pecorella 2.18. Il parere è contrario anche sugli identici emendamenti Vitali 2.3 e 2.9, nonché sugli Pisapia 2.13, Pecorella 2.19, Mantovano 2.27 e Marotta 2.1 e 2.2. La Commissione esprime parere contrario anche sugli identici emendamenti Neri 2.30 e Carmelo Carrara 2.36, nonché sugli emendamenti Neri 2.31 e 2.32, Pecorella 2.20 e Parenti 2.44. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Carmelo Carrara 2.37. Il parere è contrario sugli emendamenti Pisapia 2.15 e 2.14 e Carmelo Carrara 2.47. Invito l'onorevole Saponara a ritirare il suo emendamento 2.7. Il parere è contrario sull'emendamento Pisapia 2.10.
Per quanto riguarda l'emendamento Pecorella 2.35, la Commissione esprime parere favorevole a condizione che venga riformulato nel senso di sostituire le parole «strappando con violenza» con le parole «strappandola di mano o di dosso alla persona». Pertanto, l'emendamento riformulato così reciterebbe: «Al comma 2, capoverso Art. 624-bis, sostituire le parole "chi strappa" con le seguenti: "chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona"». Mi pare tra l'altro che l'onorevole Pecorella avesse già accettato in Commissione questa riformulazione.

PRESIDENTE. Onorevole Pecorella, accetta la riformulazione proposta dal relatore?

GAETANO PECORELLA. Sì, accetto la riformulazione, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pecorella.
Continui pure, onorevole relatore.

GIOVANNI MELONI, Relatore. La Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Vitali 2.4 e Carmelo Carrara 2.38, nonché sugli emendamenti Pisapia 2.12 e 2.17, Pecorella 2.22 e Pisapia 2.14-bis e 2.16. Il parere è contrario anche sugli identici emendamenti Neri 2.33 e Carmelo Carrara 2.40, sugli identici emendamenti Vitali 2.5, Pecorella


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2.23 e Mantovano 2.28, nonché sugli emendamenti Pecorella 2.26, Carmelo Carrara 2.43, Pecorella 2.24 e Tassone 2.6.
Per quanto riguarda l'emendamento Neri 2.34, la Commissione esprime parere favorevole a condizione che venga riformulato nel senso che al comma 4, capoverso articolo 625-bis, dopo le parole: «coloro che hanno» siano aggiunte le seguenti: «acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare». Verrebbe quindi eliminata dall'emendamento 2.34 tutta la parte da «consentito» fino alle parole «coloro che hanno». Mi sembra che l'onorevole Neri avesse già accettato questa riformulazione in Commissione.

MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Ma è già stato riformulato!

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento se accettino la riformulazione proposta dal relatore.

ALFREDO MANTOVANO. Sì, Presidente, accettiamo la riformulazione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mantovano.
Continui pure, onorevole relatore.

GIOVANNI MELONI, Relatore. La Commissione esprime infine parere contrario sugli emendamenti Pecorella 2.25, Carmelo Carrara 2.42, Mantovano 2.29 e Carmelo Carrara 2.41.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore, comprese le riformulazioni da lui proposte.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pisapia 2.8 e Pecorella 2.18.

GAETANO PECORELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

GAETANO PECORELLA. Desideravo annunciare il ritiro dell'emendamento 2.18 soppressivo dell'articolo 2, motivandone le ragioni: poiché i successivi emendamenti toccano punto per punto i nuovi articoli 624 e 625 del codice penale, ritengo più opportuno che i problemi vengano affrontati separatamente, anziché con una valutazione complessiva dell'articolo proposto.
Ribadisco pertanto che ritiro il mio emendamento 2.18.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Pecorella.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Capua. Ne ha facoltà.

FABIO DI CAPUA. Se, come penso, rimarrà l'emendamento Pisapia 2.8, annuncio su di esso un voto contrario.
Presidente, mi consenta di chiedere al relatore un chiarimento in merito all'emendamento 1.10 della Commissione, che è rimasto precluso dall'approvazione degli emendamenti soppressivi dell'articolo 1.
Ho ascoltato con interesse quanto ha detto l'onorevole Bonito sulla validità di questo principio, che desidereremmo - forse in tanti e forse anche nel paese - fosse riproposto nell'articolato di questa legge.

ELIO VITO. Che fai il gioco delle tre carte?

FABIO DI CAPUA. Chiediamo quindi, eventualmente, al Governo e al relatore se siano in grado di ricollocare il principio contenuto nell'emendamento 1.10, magari modificato dai subemendamenti Tassone e


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Volontè (sui quali mi apprestavo ad esprimere un voto favorevole), perché quel principio di maggiore rigore sulla non concessione della condizionale possa essere recuperato in questo provvedimento, al fine di non vanificarne uno degli aspetti più qualificanti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Marotta, al quale ricordo che dispone di due minuti di tempo. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Presidente, mi ero presentato al banco della Presidenza per intervenire sull'articolo aggiuntivo 1.06 della Commissione. Cosa altro devo fare per poter parlare, avendo segnalato la mia richiesta?
Noi abbiamo approvato un articolo aggiuntivo come l'1.06 che è assurdo. Perché è tale? Perché si consente in sede di esecuzione - lo dico a titolo personale - di correggere errores in procedendo e in iudicando, in violazione del principio dell'intangibilità del giudicato.
Ma questo è il meno, signor Presidente, perché vi è un'altra cosa molto grave che vorrei segnalare.
Si consente la revoca del beneficio quando questo è stato concesso in sede di applicazione della pena a richiesta delle parti. Come è possibile che, se io chiedo l'applicazione di una pena, a condizione che mi sia concesso il beneficio, questo beneficio mi venga concesso e successivamente il giudice dell'esecuzione possa addirittura revocarlo, quando avessi avuto delle cause ostative? Che cosa rimane quando in un contratto, signor Presidente, è contenuta una clausola in considerazione della quale il contratto viene concluso e la nullità della clausola si riverbera su tutto il contratto, su principi elementari? E siamo in tema di applicazione della pena a richiesta delle parti, con il consenso delle parti!
Nella sostanza, abbiamo approvato un articolo aggiuntivo assurdo: e mi meraviglio del collega Mantovano! Si tratta di uno sbaglio enorme, poiché si è violato due volte il principio dell'intangibilità del giudicato!
Vi sono poi...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Marotta.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Presidente, posso parlare sugli emendamenti presentati all'articolo 2, anche se il dibattito è ritornato sull'articolo 1?

PRESIDENTE. In questo momento stiamo votando il suo emendamento soppressivo 2.8, anche se poi l'onorevole Marotta è tornato a parlare dell'articolo 1.

GIULIANO PISAPIA. Lei comprende perché ho posto la domanda.
Questo emendamento prevede la soppressione dell'articolo 2 con il quale si vuole inserire nel codice penale un titolo autonomo di reato per il furto in abitazione prevedendo la pena della reclusione da uno a sei anni. Vorrei ricordare a tutti i colleghi che già oggi esiste nel codice un'aggravante del reato di furto negli articoli 624 e 625 del codice penale, che prevedono la stessa pena in presenza di un'aggravante e addirittura una pena maggiore in presenza di due aggravanti. Dunque, il risultato qual è? Il risultato è che se viene approvato questo articolo (e quindi non viene approvato l'emendamento) il giudice non avrà più la possibilità, come invece accade oggi, attraverso la comparazione tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti (ad esempio, se il fatto è di minima entità, come nel caso del furto della mela, o nel caso in cui il danno sia stato risarcito), di fare le dovute distinzioni, nell'applicazione della pena, tra chi ha commesso un fatto pur riprovevole e punibile per necessità e bisogno, come ad esempio il furto di una mela, e chi invece lo ha commesso per profitto, come ad esempio il furto di gioielli.
Ancora una volta, credo che si tratti di una norma schizofrenica, sbagliata e controproducente.


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Concludo il discorso di carattere generale sul complesso degli emendamenti. Rispetto all'emendamento all'articolo 2 di cui si è parlato, non vi è stata una vittoria del centrodestra ma della sinistra, visto che la sinistra ha votato a favore: è stata una vittoria della ragione e della ragionevolezza contro la demagogia e la strumentalizzazione elettoralistica della giustizia, cosa che da parte di Rifondazione comunista non c'è mai stata. Noi siamo coerenti perché diciamo le stesse cose in piazza e in Parlamento. Altri, invece, dicono determinate cose in piazza, ma poi votano in modo opposto in Parlamento (Applausi dei deputati del gruppo misto-rifondazione comunista-progressisti).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Anch'io invito a votare a favore della soppressione dell'articolo 2. Come diceva l'onorevole Pisapia, la materia è ampiamente trattata e questa formulazione è di carattere demagogico.
Il discorso è un altro: non è con l'aumento delle pene o con la trasposizione di una pena da una fattispecie ad un'altra che si risolve il problema della sicurezza, ma perseguendo realmente chi commette i reati. Infatti sappiamo che solo il 5 per cento dei reati di furto o di rapina vengono perseguiti (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Anche per questo articolo devo dissentire dalle considerazioni dell'onorevole Saponara e dell'onorevole Pisapia.
In realtà, la ragione di questo articolo è quella di rendere il codice penale italiano e le fattispecie di reato che esso prevede conformi alla sensibilità del nostro popolo.
In realtà, il furto in appartamento da tutti i cittadini italiani, di qualsiasi colore, di qualsiasi razza, di qualsiasi cultura e ideologia, non viene percepito come un'aggressione al patrimonio e dunque la valutazione su questo tipo di reato non è riconducibile all'interno di quelle tecniche di valutazione di gravità in relazione all'entità del bottino - una mela oppure cento milioni o i preziosi e le pellicce oppure una penna -, questa è la logica nella quale si muove l'onorevole Pisapia e il codice fascista, che privilegiava i reati contro il patrimonio. Infatti, il codice penale italiano è perfetto in tema di tutela del patrimonio, mentre era debole, ed in parte ancora lo è, in tema di tutela della persona e delle libertà della persona.
Il furto in appartamento, onorevole Pisapia, viene percepito dalla vittima non tanto come un'offesa al portafoglio o al patrimonio, quanto come una lesione gravissima della sfera di inviolabilità e di riservatezza (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e dei Democratici-l'Ulivo). Quindi, non è possibile giudicare il furto in appartamento muovendosi all'interno della logica dei reati contro il patrimonio, per i quali il giudice è chiamato ad effettuare una comparazione tra l'entità del danno e la pena da infliggere.
Se mi introduco in un appartamento e rubo una mela o una penna, la gravità del reato è determinata non dal fatto di rubare una mela, una penna o 100 milioni o una pelliccia, ma dalla lesione di quella che ciascun cittadino italiano ritiene essere la sfera più intima della sua personalità, delle sue relazioni coniugali, parentali, sociali, umane. Individuare una fattispecie autonoma di reato significa rispondere a questa domanda e a questa sensibilità popolare, significa esprimere un giudizio di gravità in relazione alla lesione di un bene immateriale, prima ancora che patrimoniale.
Rimanere all'interno della logica del danno è rimanere all'interno di una logica che privilegia il patrimonio rispetto alla persona, ai suoi diritti inviolabili, alla sua


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libertà, all'esercizio pieno delle sue funzioni all'interno della casa di abitazione.
Per tale ragione, invito l'Assemblea a votare contro la soppressione dell'articolo 2 (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, dei Democratici-l'Ulivo e Comunista).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, anche la Lega nord Padania voterà contro gli emendamenti soppressivi in esame. In Commissione, abbiamo espresso chiaramente la nostra posizione nei confronti del reato di furto in abitazione e furto con strappo, che consideriamo, per le nostre genti, un oltraggio che va al di là del bene materiale: un oltraggio che colpisce la sfera intima della persona, in quanto colpisce gli interessi più personali. Ciò riguarda soprattutto le nostre genti, massacrate da orde di barbari, che il nostro Stato non è stato capace di contenere e la cui immissione, anzi, per certi aspetti, ha agevolato: queste orde percorrono ora le nostre campagne e le nostre città, in assoluto dispregio di ogni regola di convivenza civile, con una ferocia che trova riscontro nelle cronache nere di tutti i giorni.
Ci ha trovato completamente d'accordo, quindi, la configurazione di un reato autonomo per il furto in abitazione ed il cosiddetto scippo. Quanto afferma il collega Pisapia, però, non è destituito di fondamento, nel senso che, dopo aver compiuto un passo in avanti con la configurazione di un reato autonomo, se facciamo il conto della serva, ci accorgiamo che alla fin fine le cose dal punto di vista della certezza della pena non cambiano (non parlo della prevenzione, che la nuova configurazione di un reato autonomo non sfiora neanche, mentre sarebbe il primo punto da prendere in considerazione per ogni passo a favore della sicurezza di noi cittadini).
Vi è una logica nelle considerazioni del collega: dopo aver fatto una cosa positiva, ci accorgiamo che dal punto di vista pratico la situazione non cambia. Queste orde continueranno a compiere gli stessi atti perché, nell'ambito della comparazione, non c'è una grande differenza tra correre e scappare, come si dice dalle nostre parti. Ciò nonostante, talvolta vale anche il principio; quindi i deputati della Lega nord Padania sono favorevoli alla configurazione di reato autonomo e si dichiarano contrari alla soppressione dell'articolo 2.
Vorrei aggiungere che la scelta della Presidenza di procedere nell'esame del provvedimento è stata fatta in accordo con i gruppi della maggioranza, quindi la accettiamo. Tuttavia, è bene ricordare che è rimasto ben poco dell'originario pacchetto sicurezza, perché il provvedimento è stato gradualmente svuotato degli elementi significativi, esso è solo la bandiera di qualcosa che si vuole spacciare per sicurezza, ma sicurezza non è. Uno dei punti qualificanti del provvedimento, a nostro avviso, è proprio il seguente: dare il segnale - l'unica cosa che resta da fare - che lo Stato intende perseguire con maggiore rigidità lo scippo e il furto nelle abitazioni. Ripeto che, una volta votato l'articolo 2, si potrebbe anche non procedere con l'esame del provvedimento, perché la restante parte non attiene al tema della sicurezza del cittadino.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Covre, al quale ricordo che ha due minuti di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE COVRE. Signor Presidente, desidero aggiungere solo qualche considerazione all'intervento del collega Soda, che ho apprezzato. Egli ha parlato del valore venale dei beni rubati da ladri che si introducono in un appartamento, beni che sicuramente hanno un valore affettivo rilevante, ma si potrebbe rimediare con una congrua assicurazione. Ritengo, invece, che vi sia un altro aspetto importante soprattutto per coloro che hanno figli piccoli, come molti di noi, e vengono


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svegliati di notte dal suono di una sirena di un allarme che scatta, perché ormai siamo costretti a difenderci anche con sistemi sofisticati. Ebbene, il trauma subito dai figli che vengono svegliati di notte da una sirena, perché qualcuno si sta introducendo in un appartamento, non è facilmente assorbibile. Lo dico per esperienza personale perché mi è capitato più di una volta. La punizione per questo tipo di reato, quindi, deve essere assolutamente rigorosa perché nel nord est il fenomeno che ho descritto negli ultimi anni ha assunto aspetti assolutamente gravi.
Ancora un dettaglio: non voglio incolpare categorie specifiche, ma ricordo soltanto che, come affermano le forze dell'ordine, esistono delinquenti che provengono dai territori della vicina ex Jugoslavia che, nottetempo, giungono nei nostri territori, compiono i reati e, al mattino, con poche ore di macchina, rientrano nei loro paesi. Anche questo problema deve essere esaminato ed eliminato perché dalle nostre parti, ma non solo, non se ne può più.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, spero che nel corso dell'esame di questo provvedimento riusciremo a distinguere i toni da campagna elettorale, più adatti ai comizi, dall'esame del dettaglio. Lo spero perché ho ascoltato l'intervento dell'onorevole Soda, che è un bel commento a ciò che già esiste nel codice penale.
Infatti, se si collega quanto prevede oggi, e non da qualche giorno, l'articolo 624 del codice penale con quanto prevede l'articolo 625, ai numeri 1 e 4, ci si trova grosso modo di fronte alla stessa previsione, per lo meno per quanto riguarda alcuni commi, dell'articolo 624-bis che si vuole introdurre. L'articolo 625, n. 1, vigente e operante, punisce il furto in appartamento con parole anche sovrapponibili a quelle che la norma in discussione intende proporre. La distinzione riguarda soltanto il minimo della pena pecuniaria, perché anche la pena detentiva è assolutamente uguale: in un caso o nell'altro si va da un anno a sei mesi di reclusione; la pena pecuniaria massima è di due milioni di multa, mentre la pena minima non è più di 200 mila lire ma viene aggiornata a 600 mila lire. Quindi, non si ravvede davvero la straordinaria necessità di questa norma.
Se poi si legge l'articolo 625, n. 4, riguardante il cosiddetto scippo, si verifica che anche in questo caso le disposizioni sono perfettamente sovrapponibili, anzi nella norma che si propone non vi è alcun riferimento al cosiddetto furto con destrezza che il codice penale opportunamente parifica allo scippo. Il furto con destrezza, per intenderci, è quello che il ladro professionale consuma sul tram o nell'autobus senza far sentire alcuno strappo alla persona ma sottraendole il portafogli dalla tasca con estrema padronanza e facilità operativa. Pertanto, da un certo punto di vista, la norma che si vuole introdurre è più carente di quella che si intende sostituire.
Anche l'aggravante, cioè la reclusione da tre a dieci anni, è prevista dal nostro codice e non vi è alcuna differenza sul piano sanzionatorio.
Si tratta, quindi, di una norma esclusivamente propagandistica e, proprio perché essa non modifica in nulla quanto già esiste, rispetto all'emendamento soppressivo non possiamo che esprimerci in termini di astensione, in quanto si tratta semplicemente di uno spostamento numerico di ciò che già esiste, che viene fatto esclusivamente allo scopo di dimostrare che si sta realizzando qualcosa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Per piacere, ciascuno voti per sé.


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Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 391
Votanti 250
Astenuti 141
Maggioranza 126
Hanno votato
16
Hanno votato
no 234).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Vitali 2.3 e Pisapia 2.9.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, l'onorevole Soda poco fa ricordava che il codice penale, essendo del 1930, non può che essere un codice di impostazione autoritaria. Ebbene, chiedo alla sinistra, a chi ha una cultura liberale, come sia possibile che oggi si voglia superare in senso autoritario un codice che è stato così definito dalla stessa sinistra.
Infatti, l'innovazione che si introduce con il primo comma dell'articolo 2 è la seguente: oggi per il furto semplice, che in natura non esiste, è prevista la reclusione da 15 giorni a 3 anni; la si vuole alzare nel minimo da 6 mesi a 3 anni. Ebbene, non mi scandalizzo di questo aumento. Mi scandalizzo per la verità che una cultura liberale si pieghi ancora ad essere più autoritaria di quanto lo fu nel 1930. Aggiungo che un grande giurista qualche anno fa scrisse un articolo dal titolo «Immondizia e vita umana» nel quale raccontava di una persona che, avendo rubato qualcosa dalle immondizie, fu punita con una pena di sei mesi. L'autore calcolava se qualcosa contenuta nell'immondizia valesse sei mesi della vita.
Credo che anche in questo caso stiamo facendo uso di belletto perché sostituiamo quindici giorni con sei mesi ma diamo un segno negativo sulla nostra capacità di comprendere i drammi ed i problemi delle persone. Molte volte abbiamo letto sui giornali della sinistra che non si doveva punire una persona con una pena elevata per il furto di un mandarino o di un'arancia; oggi però con questa sanzione chi ruberà un mandarino od un'arancia per fame o per altre esigenze non potrà essere punito con una pena inferiore ai quattro mesi, dandogli le attenuanti generiche.
Se questo è segno di civiltà giuridica, lo lascio valutare a chi lo propone. Per quello che mi riguarda, non mi scandalizzo e proporrò il voto di astensione perché questa legge non cambia il mondo ma cambiano la nostra cultura ed il nostro modo di considerare i drammi delle persone che vengono giudicate nelle aule penali.

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