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1. Al primo comma dell'articolo 624 del codice penale, le parole da: «reclusione» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione».
per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nella appartenenza di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.
4. Dopo l'articolo 625 del codice penale è inserito il seguente:
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sopprimere il comma 1.
Sopprimere il comma 1.
Al comma 1, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione con le seguenti: fino a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
Sopprimere i commi 2 e 3.
Sopprimere il comma 2.
Sopprimere il comma 2.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
Sostituire il comma 2 con il seguente:
Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, primo comma, sostituire le parole: mediante introduzione in un edificio, con le seguenti: introducendosi con violenza sulle cose, o con qualsiasi mezzo fraudolento, in un edificio.
Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, primo comma, dopo la parola: introduzione aggiungere le seguenti: con violenza.
Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, primo comma, sostituire le parole: nella appartenenza con le seguenti: nelle pertinenze.
Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni con le seguenti: da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.
Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni con le seguenti: da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.
Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da due a otto anni.
Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, secondo comma, sostituire le parole: Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace con le seguenti: Con la stessa pena è punito.
Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, secondo comma, sostituire le parole: di cui al primo comma soggiace chi con le seguenti: soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri,.
Al comma 2, capoverso ART. 624-bis, sostituire le parole: «chi strappa con le seguenti: chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, sopprimere il terzo comma.
Al comma 2, capoverto articolo 624-bis, sopprimere il terzo comma.
Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, terzo comma, sostituire le parole da: aggravato da una o più delle circostanze fino alla fine del comma con le seguenti: aggravato da più di una delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625.
Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, terzo comma, sopprimere le parole: ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate dall'articolo 61.
Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
Sopprimere il comma 3.
Sopprimere il comma 3.
Sopprimere il comma 4.
Sopprimere il comma 4.
Sopprimere il comma 4.
Al comma 4, capoverso articolo 625-bis, sostituire le parole: Nei casi previsti negli articoli 624, 624-bis e 625 con le seguenti: Nei reati contro il patrimonio.
Al comma 4, capoverso articolo 624-bis, sostituire le parole: e 625 con le seguenti: , 625 e 628.
Al comma 4, capoverso articolo 625-bis, sostituire le parole: da un terzo alla metà con le seguenti: di un terzo.
Al comma 4, capoverso articolo 625-bis, sostituire la parola: colpevole con le seguenti: il soggetto che ha commesso il reato.
Al comma 4, capoverso Art. 625-bis, dopo le parole: coloro che hanno, aggiungere le seguenti: acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.
Al comma 4, capoverso articolo 625-bis, dopo le parole: abbia consentito aggiungere le seguenti: il ritrovamento delle cose sottratte, nonché.
Al comma 4, capoverso articolo 625-bis, dopo le parole: l'individuazione aggiungere le seguenti: o la cattura.
Al comma 4, capoverso Art. 625-bis, aggiungere, in fine, le parole: , sempre che lo stesso colpevole si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 62, n. 6.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
1. Al comma 2 dell'articolo 55 del codice di procedura penale, le parole: «disposta o delegata» sono sostituite dalla seguente: «richiesta».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 57 del codice di procedura penale, le parole: «nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli appartenenti alla polizia municipale e locale».
2. Dopo l'articolo 624 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 624-bis. - (Furto in abitazione e furto con strappo). - Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi strappa la cosa di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61».
3. Al primo comma dell'articolo 625 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, dopo le parole: «la pena» sono inserite le seguenti:« per il fatto previsto dall'articolo 624»;
b) il numero 1) è soppresso;
c) al numero 4) le parole: «, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona» sono soppresse.
«Art. 625-bis. (Circostanze attenuanti) - Nei casi previsti negli articoli 624, 624-bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno ricevuto la cosa sottratta o si sono comunque intromessi nell'acquisto della medesima».
* 2. 8. Pisapia.
* 2. 18. Pecorella.
** 2. 3. Vitali.
** 2. 9. Pisapia.
2. 13. Pisapia.
1-bis) All'articolo 624 del codice penale, dopo le parole: «al fine di trarne profitto» è aggiunta la seguente: «patrimoniale».
2. 19. Pecorella.
1-bis) Il terzo comma dell'articolo 624 del codice penale è soppresso.
2. 27. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.
2. 1. Marotta.
2. 2. Marotta.
* 2. 30. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.
* 2. 36. Carmelo Carrara.
2. All'articolo 625 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Qualora concorra taluna delle circostanze di cui al n. 1) o n. 4), seconda ipotesi, la pena non può essere inferiore ad anni uno di reclusione e lire cinquecentomila di multa.
2. 31. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.
2. All'articolo 625 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Qualora concorra taluna delle circostanze di cui al n. 1) o al n. 4), seconda ipotesi, non è applicabile il disposto del comma 4 dell'articolo 69.
2. 32. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.
2. 20. Pecorella.
2. 44. Parenti.
2. 37. Carmelo Carrara.
(Approvato)
2. 15. Pisapia.
2. 14. Pisapia.
2. 47. Carmelo Carrara.
2. 7. Saponara.
2. 10. Pisapia.
2. 35. (Testo così modificato nel corso della seduta)Pecorella.
(Approvato)
* 2. 4. Vitali.
* 2. 38. Carmelo Carrara.
2. 12. Pisapia.
2. 17. Pisapia.
La pena è diminuita da un terzo a due terzi se il fatto è di particolare tenuità.
2. 22. Pecorella.
«Quando, per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, la pena è diminuita da un terzo alla metà».
2. 14-bis. Pisapia.
Si applica la pena della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a lire un milione se il fatto è di particolare tenuità.
2. 16. Pisapia.
* 2. 33. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.
* 2. 40. Carmelo Carrara.
** 2. 5. Vitali.
** 2. 23. Pecorella.
** 2. 28. Mantovano, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.
2. 26. Pecorella.
2. 43. Carmelo Carrara.
2. 24. Pecorella.
2. 6. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.
2. 34. (Testo così modificato nel corso della seduta)Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.
(Approvato)
2. 25. Pecorella.
2. 42. Carmelo Carrara.
2. 29. Mantovano, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.
5. Dopo l'articolo 629 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 629-bis. Nei casi previsti dagli articoli 628 e 629 la pena è diminuita di un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, consenta l'individuazione dei correi o di coloro che hanno ricevuto la cosa sottratta o si sono comunque intromessi nell'acquisto della medesima».
2. 41. Carmelo Carrara.
2. All'alinea del comma 1 dell'articolo 56 del codice di procedura penale, le parole: «sotto la direzione» sono sostituite dalle seguenti: «con il coordinamento».
3. Al comma 1 dell'articolo 59 del codice di procedura penale, dopo la parola: «dipendono» è inserita la seguente: «funzionalmente».
4. Al comma 2 dell'articolo 59 del codice di procedura penale, dopo la parola: «responsabile» è inserita la seguente: «funzionalmente».
5. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 59 del codice di procedura penale, dopo la parola: «dipendono» è inserita la seguente: «funzionalmente», e dopo le parole: «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, previo concerto con il superiore da cui gerarchicamente dipendono».
2. 03. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.
2. 02. Ascierto.