Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 838 del 16/1/2001
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(Esame dell'articolo 24 - A.C. 5477)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 24 , nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi ad esso presentati (vedi l'allegato A - A.C. 5477 sezione 23).
Ricordo che l'emendamento Bonito 24.1 è stato ritirato.
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

MICHELE SAPONARA, Relatore. Signor Presidente, il parere è favorevole sull'emendamento 24.2 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 24.2 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo, accettato dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (
Vedi votazioni).
(Presenti 428
Votanti 388
Astenuti 40
Maggioranza 195
Hanno votato
377
Hanno votato
no 11).

Invito il relatore ad esprimere il parere sugli articoli aggiuntivi.

MICHELE SAPONARA, Relatore. Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo 24.05 della Commissione viene riformulato nel modo seguente: «2-bis. L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo costituisce grave illecito disciplinare professionale». Il consiglio dell'ordine valuterà poi caso per caso; noi abbiamo previsto che si tratta di una grave violazione, quindi abbiamo dato


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un'indicazione al consiglio dell'ordine. Su tale articolo aggiuntivo il parere è favorevole.
Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 24.06 della Commissione...

PRESIDENTE. In questo articolo aggiuntivo viene inserito l'emendamento Bonito di cui abbiamo parlato prima.

MICHELE SAPONARA, Relatore. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 24.06 della Commissione, devono essere considerati soppressi tutti i riferimenti al patrocinio parziale.
All'articolo 15-sexies, comma 2, la Commissione propone di sopprimere le parole «nei limiti indicati dall'articolo 15-quater, comma 2».
L'articolo 15-septiesdecies, riguardante l'azione di recupero, è stato riformulato nel seguente modo: «1. L'azione di recupero stabilita a carico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse ed i diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle tasse e diritti, ovvero nel caso di rinunzia all'azione o di estinzione del giudizio. Il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio ha l'obbligo di riassumere il giudizio per far dichiarare l'estinzione dello stesso se cancellato dal ruolo, ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.
2. Nel caso di cui al comma 1, il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è tenuto a rimborsare in ogni caso le spese anticipate dall'erario con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia.
3. Nelle cause interessanti soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, diritti e spese annotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio dello Stato. Ogni patto contrario è nullo.
4. Nelle cause promosse contro i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato la parte attrice è obbligata al pagamento delle tasse, diritti e spese annotate a debito, quando il giudizio sia estinto.
5. Nelle cause promosse da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la controparte che nel corso della causa abbia promosso uno dei mezzi di impugnazione previsti dalle norme di procedura è tenuta al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotate a debito qualora il giudizio venga dichiarato estinto o sia rinunciato.
6. In ogni caso nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, diritti e spese annotate a debito nelle ipotesi di estinzione o cancellazione di cui ai commi che precedono».
Il primo comma dell'articolo 15-octiesdecies risulta del seguente tenore: «Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione e nel procedimento di revocazione».
L'articolo 15-noniesdecies è del seguente tenore: «1. Le disposizioni previste dal presente capo si applicano dal 1o luglio 2002.
2. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle ipotesi di cui al presente capo deliberata anteriormente al 1o luglio 2002 rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge».
All'articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sostituire le parole «al gratuito patrocinio» con le seguenti «al patrocinio a spese dello Stato nei casi in cui al Capo I».
Conseguentemente: prima dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, inserire la seguente rubrica: «Capo I - Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali»; prima dell'articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217, inserire la seguente rubrica: «Capo III - Disposizioni finali e transitorie». L'articolo aggiuntivo 25.04 della Commissione è ritirato.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole relatore. Perché i colleghi possano com


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prendere meglio, vorrei precisare che il relatore ha espresso parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 24.06 della Commissione, nel testo riformulato. Lo stesso articolo aggiuntivo è a sua volta modificato dall'emendamento Bonito 3.1, che viene posto all'interno del suo articolato. Pertanto, quando si voterà sull'articolo aggiuntivo 24.06 della Commissione, il testo da votare sarà quello risultante dalle modifiche ora lette dal relatore e dall'emendamento Bonito 3.1. Invito il relatore a procedere con il parere sugli articoli aggiuntivi all'articolo 24.

MICHELE SAPONARA, Relatore. Esprimo, inoltre, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Pisapia 24.01 e parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Pisapia 24.02 e 24.03 (ex Bonito 10.1). Esprimo, altresì, parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 24.04, 24.08 e 24.07 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore ed esprime, altresì, parere favorevole sulle riformulazioni ora enunciate.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 24.05 della Commissione, nel testo riformulato.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, preannuncio il voto contrario dei deputati del gruppo della Lega nord Padania sulla riformulazione «buonista» dell'articolo aggiuntivo che stiamo per votare.
Assistiamo quotidianamente - sui media e talvolta anche in Commissione - ad interventi del presidente dell'associazione nazionale dei magistrati, che se la prende con gli avvocati.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Copercini. Colleghi, per cortesia, vi prego di fare silenzio: non si riesce a comprendere quel che dicono i colleghi che intervengono. Prego, onorevole Copercini.

PIERLUIGI COPERCINI. Allo stesso tempo, ascoltiamo le affermazioni dell'avvocato Frigo che chiede contropartite contro i magistrati. Adesso, dunque, vogliamo tener conto anche delle lobby delle associazioni professionali? Per l'amor di Dio, bisogna avere un po' di coraggio e dire pane al pane e vino al vino! Tali eccessive attenzioni non fanno parte del nostro carattere. Quando è necessario espellere qualcuno, bisogna seguire un imperativo: andate e buttatelo fuori!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Veltri. Ne ha facoltà.

ELIO VELTRI. Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad un articolo aggiuntivo assai importante; il testo originale della Commissione (che è stato modificato) era serio ed accettabile: se l'avvocato scelto dal cittadino ammesso al gratuito patrocinio gli chiede dei soldi, deve essere almeno sospeso dall'attività! Così proponeva l'articolo aggiuntivo originariamente proposto dalla Commissione. Non è possibile considerare che tale comportamento configuri un illecito, senza prendere alcun provvedimento. Quindi, se il testo rimarrà così, voterò contro.
Credo che i colleghi avvocati debbano essere i primi ad essere rigorosi, in questo caso, altrimenti si sa come la cosa andrà a finire, in un paese come il nostro.
Chiedo pertanto al relatore di riflettere e di ripristinare il precedente testo della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parrelli.

ENNIO PARRELLI. Signor Presidente, invito l'Assemblea ad approvare l'emendamento così come riformulato dalla


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Commissione, richiamando all'attenzione dei colleghi che non si tratta di attribuire l'impunità a nessuno: abbiamo di fronte una materia delicata, in cui in questo modo interveniamo nella maniera corretta. Abbiamo infatti un potere disciplinare regolato complessivamente ed articolatamente dalla legge, che costituisce una sorta di norma in bianco, che prevede la facoltà per il consiglio dell'ordine di irrogare caso per caso una sanzione che tenga conto di tutte le circostanze e non una sanzione astratta ed irreversibile che prescinda dai casi concreti e che non si attagli alla realtà dei fatti. È un po' il discorso del cappellaio di Parigi che abbiamo fatto l'altro giorno.
Il principio che regola questa materia è un po' quello della cosiddetta - in malo modo - giurisdizione domestica, che è la salvaguardia essenziale dell'indipendenza dell'avvocatura. Badate bene, non è cosa di poco momento, perché si pone come contraltare - ma non dialettico, senza contrasto di fondo, in realtà - rispetto all'autonomia del magistrato. Vi è cioè una posizione di indipendenza del difensore civile e penale che va assolutamente tutelata e che trova la sua massima garanzia proprio nella cosiddetta giurisdizione domestica. La Commissione non ha stabilito che spetta al consiglio dell'ordine valutare se esista o meno l'illecito disciplinare: esso esiste, ed è particolarmente grave, per cui dalla gamma delle sanzioni che possono essere irrogate vengono automaticamente escluse quelle lievi, cosicché devono essere comminate quelle gravi, che vanno dalla sospensione addirittura fino alla radiazione. Non sarebbe logico, infatti, prevedere la sospensione, perché potrebbero esserci casi di questo mercimonio in cui sia necessario irrogare addirittura la radiazione, mentre se la pena è stata prevista con il metodo del cappellaio di Parigi non si può punire adeguatamente il caso molto grave. Questo è il principio cui si ispira la norma.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, io credo che dobbiamo stare molto attenti in questa materia, perché fissare un criterio in base al quale si stabilisce fin dall'inizio che un fatto è disciplinarmente riprovevole costituisce una limitazione del potere di valutazione e della competenza propri degli ordini professionali. È stato fatto giustamente dal collega Parrelli un paragone: sarebbe come se stabilissimo quali sono gli illeciti disciplinari che deve valutare il Consiglio superiore della magistratura. È il fatto in sé che deve essere valutato per la sua illiceità - che potrebbe essere anche penale, non solo disciplinare - dal consiglio dell'ordine degli avvocati, non si può stabilire in partenza che esiste un illecito disciplinare.
Questo significa menomare un potere che è proprio dell'ordine, che verrebbe vincolato ad una valutazione aprioristica antecedente, la quale non trova precedenti neanche nel periodo fascista: non si è mai vincolato l'ordine professionale ad una norma preordinata che ne stabilisse la consistenza e la preventiva illiceità.
Vorrei che voi rifletteste su tale questione, perché per evitare un fatto che è certamente riprovevole dal punto di vista della sua effettuazione si determina una violazione del potere dell'ordine di autodeterminarsi in relazione non alla giurisdizione domestica, ma ad un'interpretazione dei comportamenti che variano caso per caso e devono essere valutati singolarmente. Stiamo attenti a non invadere una discrezionalità che appartiene ai singoli membri dell'ordine, per quanto riguarda il loro comportamento, e all'ordine nel suo complesso, per la valutazione degli illeciti.
Sono pertanto contrario a questa norma che viola un principio di autonomia che è molto pericoloso mettere in discussione e potrebbe essere assai difficile ricostituire in pristino.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. In verità questa modifica andava apportata, perché - non so


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se corrisponde al vero quanto sto per dire - la sanzione disciplinare della sospensione mi sembra non possa superare l'anno. La sospensione cautelare invece può superarlo: infatti ci siamo trovati di fronte a sospensioni cautelari nei confronti di alcuni avvocati comminate addirittura per un periodo di due o tre anni. Pertanto, la definizione precedente andava contro quanto previsto per la sanzione della sospensione che, come ho detto, non può superare l'anno.
Quanto detto dall'onorevole Biondi mi convince pienamente, perché non si può prevedere, in generale, che questo tipo di violazione sia una violazione grave; infatti, nel caso in cui fosse contornata da elementi tali da farla apparire lieve, non vedo per quale ragione si debba imporre al consiglio dell'ordine l'irrogazione di una determinata sanzione. Ricordo che sono sanzioni non gravi il richiamo verbale e l'ammonizione, salvo arrivare poi alla sospensione, alla cancellazione o addirittura alla radiazione.
Una volta superato l'ostacolo della previsione della sospensione per non meno di un anno, che costituiva una violazione dell'attuale disciplina, se il caso si rivelasse effettivamente grave, si potrebbe arrivare agevolmente ad irrogare la sanzione della cancellazione se non addirittura quella della radiazione. Ciò però deve essere la conseguenza di una valutazione attenta e meditata da parte del consiglio dell'ordine, che può rilevare una violazione non eccessivamente grave. Tuttavia, se la definiamo di per sé grave, imponiamo sanzioni che potrebbero contrastare con l'effettività del danno prodotto all'immagine dell'avvocato.
Ritengo quindi che questo articolo aggiuntivo debba essere modificato nel senso che spetta al consiglio dell'ordine valutare la gravità della violazione ed irrogare le conseguenti sanzioni.

PIERLUIGI COPERCINI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, non credo di essere affetto da una patologia grave, ma mi sembra di stare all'interno di un alveare. In quest'aula c'è un ronzio di fondo che non consenta al Comitato dei nove di capire quello che si sta dicendo.

PRESIDENTE. Onorevole Copercini, come lei può notare, a due metri di distanza da lei i colleghi stanno parlando...

PIERLUIGI COPERCINI. Presidente, è suo compito mantenere l'ordine nell'aula!

PRESIDENTE. È quello che sto cercando di fare!

PIERLUIGI COPERCINI. A me spetta suggerirle, come ha già fatto l'onorevole Parrelli, di porre in essere tutti i mezzi fisici per fare un po' di ordine, altrimenti non riusciamo a capire le ragioni di una riformulazione di questo tipo.

PRESIDENTE. Onorevole Copercini, se dovessi espellere tutti quelli che parlano, mancherebbe il numero legale. Bisogna quindi contemperare le diverse esigenze.
Prendo comunque atto del suo suggerimento.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Per la verità l'ispirazione dell'articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione è comprensibile, così come lo è la modifica proposta dal relatore.
Non vorrei che in una discussione suggestiva si perda il senso vero della norma che si invoca attraverso questa proposta emendativa.
Sono valide le ragioni di carattere formale, ma credo che dobbiamo trovare una formula che interessi molto gli avvocati, i consulenti e i periti perbene, al fine di evitare che vi siano dei trucchi e che si possano perpetrare, all'interno di una


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legge nobilissima quale è quella sul gratuito patrocinio, delle vere e proprie truffe in danno dello Stato.
Le categorie professionali - chi vi sta parlando ne è profondamente convinto - sono al vertice dello Stato, ma vi sono e vi possono essere delle degenerazioni e noi non possiamo eliminare questi pericoli, sul piano puramente sentimentale o retorico.
Sono d'accordo sull'ispirazione. Mi auguro che la Commissione, il relatore e il Comitato vogliano tener presente che si tratta di una proposta emendativa che è riferita alla legge n. 217 del 1990, che non si limita cioè ad ipotizzare una nuova categoria di illecito disciplinare. A mio avviso, essa profila addirittura delle possibilità di truffa in danno dello Stato. Quella sul gratuito patrocinio è infatti una legge praticamente finanziata dallo Stato! Quando si chiede anche alla parte il compenso, si collude con questa in danno dello Stato. Il che mi pare di una evidenza solare ed io mi auguro che non vi siano avvocati né consulenti né periti che facciano queste cose.
Condivido l'opinione di chi dice che una legge non può suggerire delle fattispecie disciplinari ad un'altra legge: in ogni caso il destinatario di questa notifica dovrebbe essere la legge sull'ordinamento professionale, altrimenti questo sarebbe il primo caso in cui si ipotizza una fattispecie illecita imponendo ad una legge che non viene chiamata in causa di tenerne conto.
Penso che si possa salvare il valore deterrente e di monito di questa indicazione e che si possa dire che l'obbligo non è solo quello di trasmettere la relazione al consiglio dell'ordine. L'autonomia disciplinare e l'autonomia ordinamentale dei consigli degli ordini è nota a tutti, però qui si tratta di stabilire che quando si accertano questi fatti si deve senz'altro dar luogo all'iniziativa disciplinare con trasmissione ai consigli dell'ordine della relazione sul comportamento ma bisogna anche trasmettere la documentazione alla procura della Repubblica per verificare se non vi siano eventualmente estremi di reato (Applausi del deputato Biondi).
Sono, diciamo così, molto sensibile a questa proposta emendativa e non mi scandalizzo affatto che si voglia ipotizzare una certa fattispecie. In altri termini, ritengo che, se si vuole ipotizzare una fattispecie disciplinare nuova, bisogna modificare la legge sulla professione e la proposta emendativa deve essere diretta a quest'ultima legge (la misura disciplinare potrebbe essere quella della radiazione o della sospensione oppure un'altra ancora adottata nell'ambito dell'autonomia decisionale del consiglio).
Vorrei però anche che si segnalasse a chi ha la titolarità dell'inizio dell'azione penale che vi è la possibilità che vi siano associazioni tra titolari di gratuito patrocinio, avvocati, consulenti e periti non degni di questo nome, che hanno fatto una delle solite combine, come purtroppo accade, a danno dello Stato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, vedo un po' troppa furia moralistica e formalistica. Vorrei che, se meditazione vi deve essere su questo breve transito normativo, si cominciasse ad alleggerire la smania dell'investitura dell'autorità giudiziaria su tutto. Quando il collega poc'anzi ha ventilato l'ipotesi dell'investitura penalistica per quella che egli riterrebbe un'ipotesi di truffa, mi costringe a replicargli che la riforma recente ha reso il reato di truffa perseguibile a querela. Ciò stante, l'«eccitazione» del pubblico ministero non avrebbe altro che quel valore terrificante di consiglio negativo che fa di un ordinamento processuale un ordinamento sostanziale della professione. Quindi, vi è un errore di sede e, purtroppo, anche un errore di diritto.

ENNIO PARRELLI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.


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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENNIO PARRELLI. Non siamo di fronte soltanto alla tutela dell'immagine dell'avvocatura, ma anche a quella di un interesse pubblico derivante dal ministero del difensore d'ufficio. Da ciò la maggiore pregnanza dell'ipotesi che dobbiamo esaminare. Non mi scandalizzo affatto che si ipotizzi obbligatoriamente una violazione di ordine disciplinare perché, in questo modo, non viene turbata l'autonomia della giurisdizione degli ordini, in quanto l'ipotesi viene prevista come illecito disciplinare; viene, infatti, attribuito al consiglio dell'ordine l'apprezzamento prudente del singolo caso, anche in misura maggiore rispetto alla sospensione che era stata ipotizzata. Questo punto deve essere assolutamente lasciato così perché la norma in bianco, che attualmente costituisce il potere degli ordini, in mancanza dell'intervento del legislatore, per la certezza del diritto, è stata riempita dagli avvocati e dalle professioni con i codici di autoregolamentazione. In sostanza, ci poniamo sulla scia dei codici che sono stati già elaborati dal consiglio nazionale forense, dall'organismo unitario dell'avvocatura e dagli altri organismi solerti delle libere professioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono presenti nelle tribune riservate al pubblico gli alunni e i docenti delle scuole medie Mozzillo Iaccarino di Manfredonia e Tommaso Tittoni di Manziana (Generali applausi).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guarino. Ne ha facoltà.

ANDREA GUARINO. Signor Presidente, ho ascoltato con estrema attenzione e con grande interesse le osservazioni del Presidente Biondi, dell'onorevole Parrelli e dell'onorevole Siniscalchi. Mi sembra che questo emendamento esprima due principi: in primo luogo, ricevere o pretendere compensi da parte di chi abbia svolto attività di gratuito patrocinio è un illecito rispetto al sistema della legge e fin qui nulla quaestio; in secondo luogo, si vorrebbe dedurre sia in una forma estrema, come è nel testo attuale, sia in una forma mediata o onnicomprensiva, come nei vari suggerimenti, un'interferenza sull'autonomia degli ordini. Come ha ricordato il Presidente Biondi, gli ordini professionali godono di un'autonomia ordinamentale e ne hanno sempre goduto; anche nei periodi in cui è stato calpestato il principio di diritto e il principio della guarentigia dell'autorità giurisdizionale, questa autonomia è stata rispettata. Spero che questo sia un risultato del quale la Commissione e i proponenti le proposte emendative non si rendano conto. È stato osservato dall'onorevole Mancuso che questa non è la sede normativa giusta per aprire un dibattito di questo genere. Ebbene, in maniera surrettizia si compie un atto gravissimo che mai è stato tentato, neanche quando i principi di legalità e di guarentigia giurisdizionale non venivano rispettati. È lecito il sospetto, allora, che si tratti di un atto deliberato. Se così fosse, chi intende proporlo se ne assuma la responsabilità politica e dica: «l'autonomia ordinamentale degli ordini professionali in materia di giustizia contraddice la nostra visione politica». Lo si dichiari e si assuma la responsabilità di tale posizione.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, Presidente della II Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, ho chiesto la parola anche in ragione del fatto che frequento quest'aula da qualche anno in più rispetto ai colleghi e ricordo con grande precisione i toni, gli argomenti e la qualità delle discussioni svoltesi relativamente alla necessità di precisare, di tipicizzare gli illeciti disciplinari; si discuteva, allora, della responsabilità disciplinare dei magistrati ma talvolta, anzi spesso, si è parlato anche della responsabilità disciplinare di soggetti esercenti le libere professioni. L'indicata necessità derivava certamente da un ossequio


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al principio di legalità, norma cardine nel nostro ordinamento, ma anche dal rischio che il consumatore, che chi usufruisce delle prestazioni di avvocati o di altri liberi professionisti, sia privo di tutela.
Credo che la civiltà moderna, tra le altre questioni che pone, oltre a tutelare l'autonomia nell'esercizio delle professioni, richieda di non conservare sacche di privilegio e di garantire i diritti dei consumatori e degli utenti, dando loro la possibilità di riscontrare a quale comportamento, da essi stessi avvertito come non pienamente corrispondente ad un'ipotetica deontologia professionale, possa corrispondere o corrisponda davvero nell'ordinamento una fattispecie di tipo disciplinare.
Il tentativo che la Commissione sta compiendo oggi nasce da un'osservazione che credo sia condivisa dall'intera Assemblea, ossia che il difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio che chieda ulteriore denaro al soggetto che, in quanto non abbiente, è stato appunto ammesso al gratuito patrocinio per poter usufruire del suo diritto alla difesa, commetta un'azione che definirei inammissibile ed incompatibile con l'esercizio corretto della professione. Questa è un'avvertenza che hanno le parti più serie dell'avvocatura, peraltro qui pienamente rappresentate dai colleghi. Come già detto, lo sforzo compiuto dagli ordini professionali, in particolare da quello forense (di ciò stiamo parlando), con i codici deontologici va in questa direzione, ossia precisare quali possano essere i comportamenti avvertiti dalla stessa categoria come non corrispondenti a principi deontologici; tali comportamenti devono poter essere conosciuti dall'utente, che oggi ha il diritto di essere garantito sia quando va al supermercato ad acquistare un prodotto, sia quando si rivolge, per questioni assai più delicate e per diritti strettamente attinenti - in questo caso - all'esercizio della libertà personale, ad un professionista.
Questo è il ragionamento fatto dalla Commissione. Non vi è stato nessun intento punitivo o «imbrigliante» alcuna autonomia; al contrario, è stata raccolta l'esigenza di un nuovo diritto, oggi manifestato con tanta forza. Chiedo ai colleghi di ricordare in quanta parte della normativa comunitaria, delle direttive comunitarie, questo diritto del consumatore viene sancito, nonché ciò che è stato suggerito dalla stessa avvocatura.
In ordine, poi, all'osservazione svolta sulla trasmissione degli atti alla procura della Repubblica, credo - anzi, voglio augurarmi e sono certa - che essa interverrà in casi assolutamente marginali e sporadici. Vorrei ricordare all'onorevole Mancuso che non si possono formulare soltanto ipotesi di truffa, ma anche di estorsione, reato per il quale, come tutti sanno (non devo ricordarlo a nessuno), al pari della truffa aggravata si può procedere d'ufficio.

ENNIO PARRELLI. I consigli per legge trasmettono al pubblico ministero, nel caso di reato.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, ricordo che il testo riformulato dell'articolo aggiuntivo 24.05 della Commissione così recita: «L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito, richiesto, ovvero ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre a quelli previsti dal presente Capo, costituisce grave illecito disciplinare, professionale».
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 24.05 della Commissione, nel testo riformulato, accettato dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (
Vedi votazioni).
(Presenti 384
Votanti 377
Astenuti 7
Maggioranza 189
Hanno votato
333
Hanno votato
no 44).


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Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 24.06 della Commissione, nel testo riformulato dal relatore e dall'inserimento dell'emendamento Bonito 2.1.

ELIO VELTRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VELTRI. Ho chiesto la parola solo per sapere, perché era difficile capirlo, se il seguente periodo è rimasto: «L'ammissione giova per tutti i gradi di giurisdizione, salvo che sia rimasta soccombente la parte che l'ha ottenuta (...)».

PRESIDENTE. Onorevole Veltri, mi scusi, ma le pagine dell'articolo aggiuntivo sono quattro! Lei a che cosa si riferisce?

ELIO VELTRI. Mi riferisco all'articolo 15-sexies, che è intitolato effetti dell'ammissione e che è del seguente tenore: «L'ammissione giova per tutti i gradi di giurisdizione, salvo che sia rimasta soccombente la parte che l'ha ottenuta; in tal caso l'interessato non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione».
Ora, io ho presentato una proposta di legge per limitare l'accesso al penale in corte d'appello, però dire che, se uno perde la causa, a questo punto perde anche il diritto, mi sembra veramente una cosa che non sta né in cielo né in terra! A meno che questa parte non l'abbiate tolta.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, questa parte è stata mantenuta?

MICHELE SAPONARA, Relatore. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Veltri, è esattamente come dice lei: quel capoverso fa parte dell'articolo aggiuntivo 24.06 della Commissione, nel testo riformulato dal relatore.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parrelli. Ne ha facoltà.

ENNIO PARRELLI. Richiamo in particolare l'attenzione del relatore e della Commissione sulla formulazione del comma 1, seconda parte, che prevede che «il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio ha l'obbligo di riassumere il giudizio per far dichiarare l'estinzione dello stesso». Sarebbe sufficiente dire «ha l'obbligo di far dichiarare l'estinzione dello stesso, se cancellato dal ruolo, ai sensi dell'articolo 9», perché questa formulazione è più succinta e copre anche le ipotesi in cui non sia necessario fare la riassunzione; infatti, qui vi sono pronunce diverse da parte del magistrato: alcuni vogliono la riassunzione ed altri fanno l'estinzione diretta su domanda.
Vi proporrei quindi di eliminare le parole «riassumere il giudizio per».

PRESIDENTE. Onorevole relatore, accoglie la proposta dell'onorevole Parrelli?

MICHELE SAPONARA, Relatore. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. In quale parte dell'articolo aggiuntivo va inserita tale riformulazione? Nell'articolo 15-sexies?

MICHELE SAPONARA, Relatore. Alla fine il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio ha l'obbligo di far dichiarare l'estinzione dello stesso, se cancellato dal ruolo, ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile. In osservanza di tale obbligo, ha rilevanza disciplinare.

ALFREDO BIONDI. Chi è che è estinto?

PRESIDENTE. Chiedo al relatore di ripetere, affinché possiamo conoscere ciò che dovremo votare.

MICHELE SAPONARA, Relatore. All'articolo 15-septiesdecies, secondo comma, dopo le parole «Il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio ha l'obbligo di», togliere l'espressione «riassumere il giudizio per».


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PRESIDENTE. Dunque viene eliminata l'espressione: «riassumere il giudizio per».

MICHELE SAPONARA, Relatore. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Sta bene.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, osservando e ascoltando mi rendo conto che, in relazione alla mia proposta iniziale dell'emendamento 2.1 al quale non avevo rinunciato proponendone l'inserimento dopo il 15-bis della Commissione di cui stiamo adesso discettando, i principi contenuti nella mia proposta di articolo si riferirebbero esclusivamente alla materia civile e amministrativa, ma questo non è nella volontà dei colleghi del Parlamento giacché quei principi dovrebbero valere anche per la materia penale, e su questo non c'è assolutamente discussione.
Dunque, proporrei che il mio emendamento 2.1 sia messo in votazione immediatamente dopo l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 24.06 della Commissione, come articolo aggiuntivo. Chiedo anche l'aiuto degli uffici per l'inserimento più opportuno della norma e, comunque, mi affido poi al coordinamento del testo per trovarne la collocazione più adatta.

PRESIDENTE. Lei chiede di trasformare il testo del suo emendamento 2.1 in un autonomo articolo aggiuntivo, che dovremmo votare non nell'ambito di questo articolo aggiuntivo?

FRANCESCO BONITO. Sì, signor Presidente, per la ragione che le ho detto, altrimenti limiterebbe la sua portata.

PRESIDENTE. Sta bene. Porrò quindi in votazione l'articolo aggiuntivo 24.06 della Commissione, nel testo riformulato dal relatore, nell'ultima versione esposta dopo l'intervento dell'onorevole Parrelli, senza il testo dell'emendamento dell'onorevole Bonito, che voteremo successivamente come articolo aggiuntivo a parte con la numerazione 24.09.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 24.06 della Commissione (Ulteriore formulazione), accettato dal Governo e sul quale la Commissione V (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (
Vedi votazioni).
(Presenti 391
Votanti 355
Astenuti 36
Maggioranza 178
Hanno votato
346
Hanno votato
no 9).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Bonito 24.09 (ex Bonito 2.1), accettato dalla Commissione e dal Governo e sul quale la Commissione V (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 381
Votanti 345
Astenuti 36
Maggioranza 173
Hanno votato
340
Hanno votato
no 5).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Pisapia 24.01.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.


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GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, il senso dell'articolo aggiuntivo era quello di prevedere che in tutti gli istituti di pena carcerari vi fosse uno sportello informativo preposto a fornire ai detenuti, soprattutto a quelli che entravano in carcere per la prima volta, quelle notizie necessarie per evitare la decadenza dei termini relativi alle impugnazioni o alla presentazione di istanze, anche in considerazione del fatto che spesso questi detenuti possono essere innocenti, ma una volta scaduti i termini, essi possono arrivare alla fine del periodo di custodia cautelare, quindi al processo, pur essendo innocenti e avendo avuto la possibilità teorica di proporre delle impugnazioni. Capisco che ci sono problemi di bilancio. Del resto, avevo previsto che l'istituzione di questi sportelli fosse di competenza del consiglio dell'ordine forense in modo che il relativo onere non gravasse sullo Stato, ma dati i problemi riguardanti gli oneri finanziari e le problematiche generali di questo provvedimento ritiro il mio articolo aggiuntivo 24.01.
Ribadisco in ogni modo la portata positiva, utile soprattutto per i non abbienti, di un istituto del genere, su cui credo che in futuro si debba tornare a riflettere.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pisapia.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Pisapia 24.02, accettato dalla Commissione e dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (
Vedi votazioni).
(Presenti 384
Votanti 373
Astenuti 11
Maggioranza 187
Hanno votato
238
Hanno votato
no 135).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Pisapia 24.03: ricordo che è identico all'emendamento Bonito 10.1 e che l'onorevole Bonito ha ritirato il suo emendamento ed ha sottoscritto l'articolo aggiuntivo in esame.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Pisapia 24.03, accettato dalla Commissione e dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 396
Votanti 386
Astenuti 10
Maggioranza 194
Hanno votato
376
Hanno votato
no 10).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 24.04 della Commissione, accettato dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 400
Votanti 386
Astenuti 14
Maggioranza 194
Hanno votato
373
Hanno votato
no 13).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 24.08 della Commissione, accettato dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).


Pag. 53

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 402
Votanti 388
Astenuti 14
Maggioranza 195
Hanno votato
379
Hanno votato
no 9).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 24.07 della Commissione.

MICHELE SAPONARA, Relatore. Chiedo di parlare per proporne la riformulazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA, Relatore. Signor Presidente, do lettura della riformulazione dell'articolo aggiuntivo 24.07 della Commissione: «Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente: Art. 24-bis (Relazione al Parlamento): L'articolo 18 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente: "Il ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003 e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa"».

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 24.07 della Commissione, nel testo riformulato, accettato dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) esprime parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (
Vedi votazioni).
(Presenti 402
Votanti 389
Astenuti 13
Maggioranza 195
Hanno votato
377
Hanno votato
no 12).

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