...
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente:
Sopprimerlo.
Sostituirlo con il seguente:
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria ovvero su iniziativa dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza.
di deposito del decreto in cancelleria. Il decreto di liquidazione è trasmesso in copia alla Guardia di finanza e al direttore regionale delle entrate.
dello Stato tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, diritti e spese annotate a debito nelle ipotesi di estinzione o cancellazione di cui ai commi che precedono.
Dopo l'articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217 è inserito il seguente:
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
casi in cui sia stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il compenso spettante al difensore è liquidato nella misura indicata dallo stesso ove la relativa richiesta abbia otte
nuto il visto di congruità dal consiglio dell'ordine di appartenenza. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto all'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale».
24. 1. Bonito.
Art. 24. - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono inseriti i seguenti:
2-bis. Il compenso spettante al difensore è liquidato dal giudice, previo parere del consiglio dell'Ordine, tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte è liquidato ove le stesse non siano dichiarate inammissibili.
2-ter. I compensi e le spese spettanti ai difensori di persone ammesse al programma di protezione di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 8, sono liquidate dal giudice nella misura e con le modalità previste dalla presente legge.
24. 2. La Commissione.
(Approvato)
Art. 24-bis. - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è aggiunto il seguente:
2-bis. L'aver l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale.
24. 05. (Testo così modificato nel corso della seduta) La Commissione.
(Approvato)
Art. 24-bis. - 1. Dopo l'articolo 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente capo: «CAPO II - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI ED AMMINISTRATIVI.
Art. 15-bis. (Istituzione del patrocinio). - 1. È assicurato il patrocinio a spese dello Stato per la difesa dei cittadini non abbienti nei giudizi civili o amministrativi, negli affari di volontaria giurisdizione, quando le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate.
2. Il trattamento riservato dal presente capo al cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del giudizio da instaurare, e all'apolide nonché ad enti o associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica.
3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa per le cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
Art. 15-ter. (Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). - 1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi dispone di un reddito non superiore a lire diciotto milioni.
2. In caso di convivenza, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo stabilmente convivente; tuttavia quando la causa ha ad oggetto diritti della personalità ovvero quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo, si tiene conto del solo reddito dell'interessato.
3. Ogni due anni, con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con i ministri del tesoro e delle finanze, possono essere adeguati i limiti di reddito in relazione alla variazione, accertata dall'istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.
Art. 15-quater. (Domanda per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). - 1. La parte che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter può chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.
2. La domanda, a pena di inammissibilità, è sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione è autenticata dal difensore designato ovvero dal funzionario che la riceve.
3. La domanda è presentata o inviata a mezzo raccomandata al Consiglio dell'ordine degli avvocati presso il giudice competente a conoscere del merito o del luogo ove pende il procedimento ovvero che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di cassazione.
Art. 15-quinquies. (Contenuto dell'istanza) - 1. La domanda prevista dall'articolo 15-quater è redatta in carta semplice e contiene, a pena di inammissibilità, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del procedimento, se già pendente, cui si riferisce:
a) l'indicazione delle generalità dell'interessato e dei componenti del suo stabile nucleo di convivenza corredata dai numeri di codice fiscale;
b) un'autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 15-ter;
c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione della domanda o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini del
2. Se l'istante è straniero, per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1; la domanda è accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, ove il giudice procedente o il Consiglio dell'ordine competente a provvedere in via anticipata e provvisoria lo richiedano, sono tenuti, a pena di inammissibilità della domanda, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato. Può essere concesso un termine non superiore a due mesi per la presentazione o l'integrazione della documentazione prevista.
4. L'istanza contiene, inoltre, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa che si intende far valere con la specifica indicazione delle prove la cui ammissione si intende chiedere.
5. La mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dai commi 1, 2 e 4 è causa di inammissibilità dell'istanza.
Art. 15-sexies. (Effetti dell'ammissione). 1 . L'ammissione alla difesa a spese dello Stato per una determinata causa od affare, si ritiene estesa anche a tutti gli atti che vi si riferiscono, siano essi di volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro genere. L'ammissione giova per tutti i gradi di giurisdizione, salvo che sia rimasta soccombente la parte che l'ha ottenuta; in tal caso l'interessato non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione.
2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, e ferma l'applicazione dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.488, l'ammissione alla difesa a spese dello Stato produce i seguenti effetti:
a) la difesa a carico dello Stato per la causa o per l'affare a riguardo del quale ha luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle cause civili e nelle cause penali nelle quali vi sia stata costituzione di parte civile;
b) l'annotazione a debito delle tasse di registro e l'uso della carta non bollata a norma di vigenti leggi e regolamenti;
c) gli atti giudiziari o amministrativi, che siano necessari per l'oggetto che ha dato luogo all'ammissione, sono fatti e ne è spedita copia senza percezione di diritti od altra spesa;
d) gli ufficiali pubblici, il cui ministero sia all'uopo richiesto, i notai e i consulenti tecnici debbono prestare la loro opera. Gli onorari e le indennità ad essi al riguardo dovute sono, a loro domanda, iscritte nel registro delle spese a debito e riscosse nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite, ove non ne sia possibile la ripetizione dalla parte condannata al pagamento delle spese processuali, o anche dalla stessa parte ammessa alla difesa a spese dello Stato qualora, per vittoria della causa o per altre circostanze, la suddetta ammissione venga ad essere revocata ai sensi del successivo articolo;
e) sono anticipate dal pubblico erario, salvo il diritto di ripetizione ai sensi della precedente lettera d), le spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari ed ufficiali pubblici necessari per gli oggetti di cui sopra, nonché le spese di viaggio e le altre effettivamente sostenute dai consulenti tecnici e dai testimoni;
f) si fanno con annotazione a debito nei giornali incaricati delle pubblicazioni giudiziarie le inserzioni per gli oggetti suddetti, su presentazione di un ordine scritto del giudice che tratta la causa o l'affare;
g) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per la pubblicazione in uno o più giornali dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria e per gli altri mezzi di pubblicità ordinati ai sensi degli articoli 723, 727 e 729 del codice di procedura civile, salva la ripetizione dalle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50 del codice civile, e dalla stessa parte ammessa alla difesa a spese dello Stato qualora venga emesso il provvedimento di revoca dell'ammissione;
h) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per la pubblicazione della decisione di merito di cui all'articolo 120 del codice di procedura civile e quelle per la pubblicazione dell'ordinanza di vendita prevista dagli articoli 515-quinquiesdecies, 570 e 576 dello stesso codice, con diritto, nel primo caso, al recupero contro il soccombente o la stessa parte ammessa alla difesa a spese dello Stato in caso di provvedimento di revoca dall'ammissione e, nel secondo caso, alla prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo di assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario;
i) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per il compimento dell'opera non eseguita e per la distruzione di quella compiuta.
Art. 15-septies. (Iscrizione a debito di onorari ed indennità) - l. Nelle cause riguardanti persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari e le indennità dovute all'avvocato sono, a sua domanda, iscritte nel registro delle spese a debito e riscosse nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite.
Art. 15-octies. (Obbligo di comunicazione di variazioni reddituali) - 1. Il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è tenuto a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione della domanda o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Art. 15-nonies. (Sanzioni) - 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, formula l'istanza di cui all'articolo 15-ter corredata da autocertificazione attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione o il mantenimento, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al gratuito patrocinio; la condanna importa la revoca, da disporsi immediatamente, prevista dall'articolo 15-terdecies, nonché il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.
2. Le stesse pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 15-octies.
Art. 15-decies. (Procedura per l'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato). - 1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o pervenuta la domanda di cui all'articolo 15-quater, il Consiglio dell'ordine, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'autocertificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.
2. Copia dell'atto con il quale il Consiglio dell'ordine accoglie o respinge ovvero dichiara inammissibile la domanda, è trasmessa all'interessato, al giudice procedente e al Direttore regionale delle entrate competente.
3. Il direttore dell'ufficio regionale delle entrate verifica la esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 15-quinquies, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, il direttore dell'ufficio regionale delle entrate richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 15-nonies.
5. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza, sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.
Art. 15-undecies. (Ammissione da parte del giudice) - 1. Se il Consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile la domanda, questa può essere proposta al giudice.
2. Il giudice decide sulla domanda unitamente al merito. Si applicano, anche in tal caso, ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 15-bis a 15-nonies.
Art. 15-duodecies. (Nomina del difensore e del consulente tecnico). 1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati nonché un consulente tecnico nei casi previsti dalla legge.
Art. 15-terdecies. (Pronuncia del giudice sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). 1. Quando nel corso del procedimento sopravvengano modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice che procede modifica o revoca il provvedimento di ammissione.
2. Con il provvedimento che definisce il merito, il giudice modifica o revoca l'ammissione al gratuito patrocinio provvisoriamente disposto dal Consiglio dell'ordine se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
3. La modifica e la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato operano rispettivamente dal verificarsi della causa che ha determinato la modifica o dal momento dell'ammissione. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente corrisposte successivamente alla modifica o alla perdita di efficacia del provvedimento.
4. Quando non debba procedere a modifica o revoca, il giudice con l'atto che definisce il merito pronuncia anche sull'ammissione al patrocinio a spese dello stato disposta dal Consiglio dell'ordine.
Art. 15-quattuordecies (Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico). 1. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della persona ammessa alla difesa a spese dello Stato e al consulente tecnico di ufficio sono liquidati dall'autorità giudiziaria, previo parere del Consiglio dell'ordine, contestualmente alla decisione di merito tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso, osservando, rispettivamente, la tabella professionale e i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative a onorari, diritti e indennità, ridotti della metà.
2. La liquidazione è effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cessazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.
3. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di Corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
4. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al consulente tecnico, a ciascuna delle parti mediante avviso
5. I soggetti di cui al comma 4 possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro venti giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione, avanti al tribunale o della Corte di appello alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.
6. Il procedimento è regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.
7. Il collegio del tribunale o della corte possono chiedere all'ufficio giudiziario presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
Art. 15-quinquiesdecies. (Divieto di percepire compensi o rimborsi). 1. Il difensore e il consulente tecnico della persona ammessa alla difesa a spese dello Stato non possono percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo. Ogni patto contrario è nullo.
2. L'aver l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale.
Art. 15-sexiesdecies (Pagamento in favore dello Stato) 1. Il provvedimento che condanna la parte soccombente alla rifusione degli oneri e delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato quando l'altra parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
2. Lo Stato cura direttamente il rimborso delle spese di cui al comma 1. Laddove esso non venga tuttavia per questo modo rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, questa deve adempiere a tale rivalsa.
3. In caso di ammissione alla difesa a spese parzialmente a carico dello Stato, la rivalsa in favore dello Stato di cui al comma 2 è effettuata nella misura percentuale corrispondente.
4. Nell'attribuzione delle spese all'erario dello Stato di cui ai precedenti commi da 1 a 4 non rientrano gli onorari e le indennità dovute al difensore.
Art. 15-septiesdecies (Azione di recupero) 1. L'azione di recupero stabilita a carico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse ed i diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle tasse e diritti, ovvero nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio. Il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio ha l'obbligo di far dichiarare l'estinzione dello stesso se cancellato dal ruolo, ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.
2. Nel caso di cui al comma 1, il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è tenuto a rimborsare in ogni caso le spese anticipate dall'erario con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia.
3. Nelle cause interessanti soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, diritti e spese annotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio dello Stato. Ogni patto contrario è nullo.
4. Nelle cause promosse contro i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato la parte attrice è obbligata al pagamento delle tasse, diritti e spese annotate a debito, quando il giudizio sia estinto.
5. Nelle cause promosse da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la controparte che nel corso della causa abbia promosso uno dei mezzi d'impugnazione previsti dalle norme di procedura è tenuta al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotate a debito qualora il giudizio venga dichiarato estinto o sia rinunciato.
6. In ogni caso nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio a spese
Art. 15-octiesdecies. (Ammissione al gratuito patrocinio in altri casi). 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione e nel procedimento di revocazione.
Art. 15-noniesdecies. (Applicazione). - 1. Le disposizioni previste dal presente capo si applicano dal 1o luglio 2002.
2. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle ipotesi di cui al presente Capo deliberata anteriormente al 1o luglio 2002 rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge».
2. All'articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217 sostituire le parole: «al gratuito patrocinio» con le seguenti: «al patrocinio a spese dello Stato nei casi in cui al Capo I».
Conseguentemente:
prima dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217 inserire la seguente rubrica: «Capo I - Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali»;
prima dell'articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217 inserire la seguente rubrica: «Capo III - Disposizioni finali e transitorie».
24. 06. (Ulteriore formulazione) La Commissione.
(Approvato)
Art. 16-bis. (Elenco degli avvocati per il patrocinio a carico dello Stato) - 1. Presso ogni consiglio dell'Ordine è istituito l'elenco degli avvocati per il patrocinio a carico dello Stato.
2. L'elenco è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 3.
3. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'Ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
a) attitudini ed esperienza professionale;
b) assenza di sanzioni disciplinari;
c) anzianità professionale non inferiore a sei anni.
4. L'inserimento nell'elenco è revocato in qualsiasi momento nel caso intervenga una sanzione disciplinare.
5. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico ed è a disposizione degli utenti presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio della provincia.
24. 09 (ex 2. 1). Bonito.
(Approvato)
Art. 24-bis. - 1. Dopo l'articolo 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è aggiunto il seguente:
«Art. 15-bis. - 1. In tutti gli istituti di prevenzione e di pena è introdotto uno sportello informativo, al quale sono addetti avvocati indicati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, preposti a fornire, ai detenuti che ne facciano richiesta, informazioni esclusivamente in relazione alle procedure processuali da seguire, senza interferire, in nessun modo, nell'attività del difensore d'ufficio o di fiducia.»
24. 01. Pisapia.
Art. 24-bis. - 1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non è ammesso il recupero delle somme pagate al difensore e delle spese, di cui all'articolo 4, nel processo penale, salvo i
24. 02. Pisapia, Bonito.
(Approvato)
Art. 24-bis. - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
«l-bis) le erogazioni liberali di denaro per il pagamento degli oneri difensivi degli ammessi al patrocinio dei non abbienti, anche quando siano eseguite da persone fisiche»;
b) dopo il comma 2 dell'articolo 65, è inserito il seguente:
«2-bis. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa degli ammessi al patrocinio dei non abbienti, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando l'erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.
24. 03. Pisapia.
(Approvato)
Art. 24-bis. - 1. L'articolo 152 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
24. 04. La Commissione.
(Approvato)
Art. 24-bis. (Servizio di informazione e consulenza per l'accesso alla giustizia, per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, sulla difesa d'ufficio e sull'assistenza legale). - 1. Presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati è istituito, con addetti anche avvocati designati dal Consiglio, un servizio di informazione e consulenza per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato e sulla difesa d'ufficio.
2. Il servizio fornisce al pubblico i dati necessari per conoscere:
a) i costi dei procedimenti giudiziali, con riguardo alle spese e alle eventuali imposte, nonché i requisiti, le modalità e gli obblighi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
b) i presupposti, le modalità e gli obblighi per la nomina del difensore d'ufficio.
3. A richiesta, il servizio fornisce a chiunque si trovi in una situazione di conflitto potenzialmente produttiva di una controversia civile, penale o amministrativa le informazioni di cui al comma 2, specificate con riferimento al problema prospettato, ai fini della valutazione dell'opportunità dell'instaurazione di o della costituzione in un giudizio ovvero della sperimentazione di un metodo di risoluzione alternativa del conflitto.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato il contributo, da porre a carico degli utenti, per le spese del servizio di cui al comma 3, in misura tale da assicurare la più ampia possibilità di accesso.
5. Il Ministero della giustizia può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, che diano la propria disponibilità a concorrere a titolo gratuito all'espletamento del servizio, anche ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
24. 08. La Commissione.
(Approvato)
Art. 24-bis. - (Relazione al Parlamento). - 1. L'articolo 18 della legge 30 luglio 1990, n. 217 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministro della giustizia entro il 30 giugno 2003 e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa».
24. 07. (Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)