Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 838 del 16/1/2001
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(Inserimento di presidi nell'insegnamento)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Teresio Delfino n. 3-05833 (vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 3).
Il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

SILVIA BARBIERI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor Presidente, l'onorevole Teresio Delfino ci chiede quali iniziative si intendano assumere relativamente alla situazione dei presidi incaricati perdenti il posto: si tratta degli insegnanti, incaricati di funzioni di presidenza, che perdono tale incarico a causa del dimensionamento della rete scolastica e dell'aggregazione di scuole diverse che, prima autonome, ora si fondono insieme.
Nella risposta si premette che il decreto legislativo 8 marzo 1998, n. 59, che, integrando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 maggio 1993, n. 29, ha disciplinato la qualifica dirigenziale dei capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha previsto, in fase di primo inquadramento, l'attribuzione di detta qualifica dirigenziale ai capi d'istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, previa frequenza di appositi corsi di formazione. Trattasi, infatti, di personale che ha già superato un pubblico concorso per l'accesso alla funzione direttiva del personale della scuola. Si è reso infatti necessario rispettare il dettato costituzionale e in particolare l'articolo 97, commi primo e terzo, ove è sancita la regola del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione, tenuto conto che l'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 non ha previsto in questa fase un procedimento concorsuale né meccanismi relativi al termine dei corsi di formazione.
Il medesimo decreto legislativo n. 59 del 1998, all'articolo 28-bis, ha stabilito che, a regime, il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative si attua mediante un corso-concorso selettivo di formazione per il quale il numero dei posti vacanti e disponibili da mettere a concorso viene calcolato con le modalità indicate dalla medesima norma.
Per quanto riguarda i presidi incaricati (che, giova precisarlo, sono docenti di ruolo in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside, ma non hanno mai partecipato a tali concorsi o non sono risultati tra i vincitori), lo stesso decreto legislativo ha tenuto comunque nella massima considerazione l'esperienza maturata dagli stessi negli anni dell'incarico. L'articolo 28-bis infatti, già prima che fosse modificato dall'articolo 11 della legge n. 124 del 3 maggio 1999, prevedeva, quale titolo di accesso diretto al concorso di ammissione del primo corso-concorso, prescindendo quindi dalla selezione per titoli, l'avere svolto per un triennio funzioni di preside incaricato e riservava nel contempo al personale in possesso dei suddetti titoli di servizio il 40 per cento dei posti messi a concorso.
La volontà di valorizzare le preesistenti professionalità e competenze di fatto acquisite tramite esperienza pratica e anzianità maturata in incarichi di presidenza, si rileva ancora di più dalle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 11 della legge n. 124 del 3 maggio 1999, le quali prevedono che dopo il primo inquadramento nei ruoli dirigenziali dei presidi con contratto a tempo indeterminato, nel primo corso-concorso che sarà bandito il 50 per cento dei posti messi a concorso è destinato a coloro che hanno ricoperto


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per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato, previo superamento di un esame di ammissione loro riservato e del corso di formazione specifico. Le disposizioni in parola, comunque, stabilendo che deve essere bandito un corso-concorso unico nell'ambito del quale deve essere riservato il 50 per cento dei posti a presidi incaricati, non consentono di procedere all'indizione di un corso-concorso specifico per i presidi incaricati, che dovrebbe precedere quello ordinario, come richiesto dall'onorevole interrogante. È la legge che ci impone di tenere insieme queste prove.
Giova anche ricordare che, sempre a norma dell'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 59 del 1998, coloro che risulteranno vincitori di concorso saranno assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili secondo l'ordine delle graduatorie definitive; mentre i vincitori in attesa di nomina potranno essere utilizzati per la sostituzione dei dirigenti assenti per almeno tre mesi. Fino a quando non saranno approvate le prime graduatorie di detti concorsi, si potrà quindi ancora ricorrere agli incarichi di presidenza; non potranno infatti più essere conferiti detti incarichi - sempre a norma dell'articolo 28-bis - dall'anno scolastico successivo all'approvazione di dette graduatorie.
Per quanto riguarda infine l'ulteriore richiesta formulata dall'onorevole interrogante, si ribadisce che le presidenze degli istituti comprensivi che risultano vacanti e disponibili dopo le operazioni di inquadramento e di assegnazione delle sedi ai dirigenti scolastici in servizio, sono conferite per incarico di presidenza secondo le modalità e i termini indicati nell'apposita ordinanza ministeriale.

PRESIDENTE. L'onorevole Teresio Delfino ha facoltà di replicare.

TERESIO DELFINO. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione la puntuale risposta del sottosegretario, anche se devo formulare alcune osservazioni rispetto alla stessa, soprattutto in ordine alla valorizzazione. Infatti, questa era la finalità della specifica normativa che noi sostenemmo e elaborammo con l'articolo 11 della legge 3 maggio 1999 n. 124. Anche in analogia a quanto avveniva per i docenti precari, tenuto conto che molti presidi incaricati svolgevano (d'altra parte l'ho scritto anche nella interrogazione) da molti anni (anche da otto nove o dieci) il ruolo di preside, con le relative responsabilità del tutto uguali a quelle dei presidi a tempo indeterminato - il Ministero della pubblica istruzione, cioè la pubblica amministrazione, chiedeva, quindi, a questi funzionari pubblici di svolgere funzioni direttive per tanto tempo - noi ritenevamo che in sede di attuazione della norma dell'articolo 11 la possibilità di indire un corso-concorso riservato a tutti i presidi incaricati che precedesse quello ordinario per i docenti fosse un modo per riconoscere non solo i loro diritti, ma anche i ritardi della pubblica amministrazione, nella fattispecie del Ministero della pubblica istruzione.
Ho appreso che invece, secondo una lettura comparata di tutta la normativa esistente, questo non sarebbe possibile. Sicuramente, però, negli intendimenti del legislatore vi sarebbe quello di garantire comunque l'accesso al corso-concorso, superando la fase dei titoli. Vi era quantomeno anche quello (mi pare di averlo colto) di un esame di ammissione riservato perché questi dipendenti non possono essere trattati come tutti gli altri aspiranti a posti di dirigente. Sotto questo profilo vi è stata una certa attenzione, pur se non piena, secondo me, rispetto al percorso e alla definizione della norma che, per la verità, è stata puntualmente richiamata dal sottosegretario.
Avevamo modificato il decreto legislativo che era alla base della copertura dei posti di dirigente nelle scuole dell'autonomia scolastica e quindi indubbiamente avevamo puntato molto sulla possibilità di valorizzare quello che i presidi incaricati da molto tempo facevano.
Mi rimane qualche insoddisfazione sui termini e sui tempi dello svolgimento di questo corso-concorso e sull'utilizzo dei


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presidi incaricati, che pur risultano idonei e pur entrano in una graduatoria ad esaurimento, per carenza di posti. Anche la specificazione richiesta a questo riguardo non è stata data dal sottosegretario ma noi la raccomandiamo perché si tratta di una garanzia che si voleva dare ai presidi incaricati; quindi sollecito una puntualizzazione a questo proposito, anche a tutti gli interessati, perché questo è sicuramente un elemento che darebbe maggiore tranquillità per il futuro, ma soprattutto nella fase intermedia, tra la disponibilità del posto e l'idoneità conseguita in questo corso-concorso che non ho appreso quando sarà effettivamente svolto perché non è stato detto (vorrei avere un'integrazione se possibile su questo aspetto), ma anche su come essi verranno utilizzati. È stato detto: per sostituzione e per periodi non superiori a tre mesi di assenza dei dirigenti. Noi indicavamo (io indicavo), nella ipotesi che vi fossero più aspiranti e idonei che posti disponibili, una serie di altre possibilità quali il distacco dall'insegnamento dei docenti vicari presso istituti scolastici con più sedi o presso i nuovi organismi come l'UTS e altro. Vorremmo solo sapere se questa richiesta sia presa in considerazione con attenzione dal Governo.

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