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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10 , nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (vedi l'allegato A - A.C. 5051 sezione 10).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
SERGIO FUMAGALLI, Relatore. Il parere è favorevole sull'emendamento 10.28 della Commissione che è interamente sostitutivo dell'articolo. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Galli 10.27, nonché sugli identici emendamenti Teresio Delfino 10.2, Deodato 10.8 e Landi di Chiavenna 10.14; il parere è ancora contrario sugli emendamenti Piscitello 10.22 e Galli 10.25, 10.23 e 10.24.
PRESIDENTE. Il Governo?
STEFANO PASSIGLI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.28 della Commissione.
SERGIO FUMAGALLI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SERGIO FUMAGALLI, Relatore. Signor Presidente, l'articolo 10 - e, conseguentemente, l'emendamento 10.28 della Commissione che lo ridefinisce integralmente - rappresenta un punto importante dell'intero testo. Tale articolo, infatti, si pone l'obiettivo di stimolare nei fatti l'adeguamento del nostro sistema fieristico ai principi enunciati dall'articolo 1 ed allo spirito complessivo del provvedimento, che è quello di incentivare lo sviluppo di un sistema economico in grado di operare con le proprie forze e le proprie risorse, nello spirito di una libera iniziativa di impresa in un settore, quello fieristico, che sta diventando sempre più un settore di impresa a tutti gli effetti, con una sua propensione alla internazionalizzazione ed alla riscoperta di una attitudine imprenditoriale a tutto campo.
PRESIDENTE. Mi scusi, relatore.
SERGIO FUMAGALLI, Relatore. I commi successivi riguardano invece le modalità con cui ciò deve avvenire.
PRESIDENTE. Onorevole Selva, per piacere!
SERGIO FUMAGALLI, Relatore. In sostanza bisogna considerare che molto spesso il patrimonio degli enti fieristici non è totalmente di loro proprietà ma appartiene al comune o ad altre associazioni, anche private e che, nel caso in cui appartenga all'ente fieristico, ciò è dovuto a percorsi molto particolari operati negli anni, quali donazioni o conferimenti per cui, nella trasformazione dell'ente fieristico in società per azioni, si pone il problema di come considerare questo patrimonio. Va precisato che nella trasformazione si prende in considerazione non solo il patrimonio di proprietà delle regioni ma anche quello eventualmente in uso da parte delle regioni che può essere conferito. Deve essere poi redatto un progetto dall'ente che lo identifica con precisione tenendo conto anche degli eventuali apporti al patrimonio complessivo provenienti da altri soggetti pubblici o privati. Il progetto deve poi prevedere anche la conseguente ripartizione del capitale sociale e la stima del patrimonio.
a condizioni fiscali che rendano possibile la trasformazione e, infine, le società per azioni si trovano nella condizione di avere un corretto rapporto con il mercato a cui si rivolgono.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Landi di Chiavenna. Ne ha facoltà.
GIAMPAOLO LANDI di CHIAVENNA. Come ha giustamente osservato il relatore Fumagalli, l'articolo 10 è stato oggetto di un intenso e proficuo dibattito in Commissione perché da parte degli esponenti dell'opposizione sono state manifestate alcune perplessità soprattutto riguardo all'applicazione dei vantaggi di carattere fiscale a forme giuridiche che non fossero quelle definite precipuamente in società per azioni.
PRESIDENTE. Il Governo intende fornire i chiarimenti richiesti?
STEFANO PASSIGLI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero. Sì, signor Presidente, ho ben colto l'osservazione dell'onorevole Landi di Chiavenna. Ritengo che, se si intende estendere anche alle fondazioni le agevolazioni fiscali di cui al comma 2 del testo della Commissione, sarebbe opportuno che ciò fosse esplicitamente previsto nella norma. Sono sempre dubbioso rispetto ad interpretazioni autentiche affidate ex post alla lettura del dibattito parlamentare; pertanto, al momento, la mia opinione è che il testo non contenga tale previsione. Sul merito, mi rimetto alla Commissione e al Parlamento, ma se si intende estendere i benefici anche alle fondazioni, ritengo si debba prevederlo esplicitamente.
PRESIDENTE. Onorevole relatore?
SERGIO FUMAGALLI, Relatore. Signor Presidente, colleghi, al testo originario sono state mosse due categorie di critiche. La prima è che il testo fosse eccessivamente dirigista, in quanto imponeva alle regioni un unico percorso. Tale obiezione è stata integralmente recepita: infatti, come faceva giustamente notare l'onorevole Landi di Chiavenna, nel testo normativo è stata inserita la previsione della trasformazione anche in società per azioni.
FERDINANDO TARGETTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERDINANDO TARGETTI. Signor Presidente, gli argomenti che svolgerò sono molto simili a quelli trattati dal relatore.
GIOVANNI GIULIO DEODATO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANNI GIULIO DEODATO. Signor Presidente, condivido pienamente le dichiarazioni del sottosegretario, assolutamente differenti, nel contenuto, da quelle del relatore.
PRESIDENTE. No, ha detto che, se lo si vuole, bisogna scriverlo, non che sia indispensabile farlo.
GIOVANNI GIULIO DEODATO. No, è indispensabile se il beneficio fiscale previsto per la società per azioni viene esteso alle fondazioni.
PRESIDENTE. In questo senso, sì.
GIOVANNI GIULIO DEODATO. Questo è l'oggetto della disputa e non un altro.
Ebbene, a giudizio della Casa delle libertà, una volta affermato il principio in base al quale l'attività fieristica è libera, si dovrebbe stabilire per conseguenza la libertà della scelta della forma giuridica da dare al singolo ente fieristico. Esclusa la forma dell'associazione, per la sua non idoneità a garantire le responsabilità economiche che derivano da un'attività importante quale quella fieristica, le possibili forme giuridiche sono quelle previste dal nostro codice civile, cioè la società per azioni, la società a responsabilità limitata per gli enti di dimensioni minori e la fondazione. Mi preme anche sottolineare che il riferimento così completo è contenuto anche nella legge della regione Lombardia, che ha lasciato libertà di scelta. Su questo punto fondamentale la posizione della maggioranza è sempre stata quella di individuare nella società per azioni l'unica forma di trasformazione possibile per gli enti fieristici. Anche qui debbo dire che si è trattato di una scelta politica, collimante, peraltro, con quella operata dalla regione Emilia-Romagna. Ebbene, contro questa posizione l'opposizione ha sempre sostenuto l'adottabilità di altre forme giuridiche, quali la società a responsabilità limitata e la fondazione di diritto privato.
PRESIDENTE. Ha ancora un minuto, prego.
GIOVANNI GIULIO DEODATO. Grazie.
EDO ROSSI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EDO ROSSI. Presidente, questo articolo è diventato un po' il cuore del provvedimento. Ma perché lo è diventato? Perché la Commissione ha deciso di modificare il testo approvato dal Senato. Se fossimo rimasti fermi a quest'ultimo testo, secondo il quale le manifestazioni fieristiche sono considerate attività di interesse pubblico, non avremmo avuto bisogno di modificare la norma. Poiché invece la scelta che è stata fatta è quella di cambiare la natura degli enti fieristici, facendoli diventare enti le cui attività, come si dice, sono libere, l'articolo 10 diventa allora fondamentale.
PRESIDENTE. Colleghi, per piacere! Onorevole Del Barone! Onorevole Luciano Dussin! Onorevole Calzavara! Onorevole Armaroli, un'altra volta!? Prosegua pure, onorevole Edo Rossi.
EDO ROSSI. Gli oneri conseguenti a questa operazione, secondo quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 10 ricadranno sulla collettività. In altre parole, ai privati viene garantito un benefit, un vero e proprio regalo e credo che lo si faccia per motivi elettorali anche perché il Senato non più tardi di sei mesi fa aveva compiuto una scelta diversa. Evidentemente, essendo prossima la campagna elettorale, penso che un regalo di questo tipo sia gradito da molti, ma certamente non lo è dalla collettività che deve farsi carico di questi costi.
PAOLA MANZINI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAOLA MANZINI. Concordo con il relatore circa la riformulazione dell'articolo 10. Tuttavia, dopo aver ascoltato il dibattito che si è sviluppato e, in particolare, l'intervento dell'onorevole Deodato, il quale ha dato l'interpretazione dell'applicazione del comma 5, ribadisco che il nostro gruppo ha scelto di sostenere la nuova formulazione dell'articolo 10 per rimarcare la piena autonomia delle regioni nella determinazione delle forme di riordino, sulla base della storia e delle caratteristiche dei diversi enti fieristici.
il comma 6 si riferisce esclusivamente alla trasformazione in società per azioni che è la forma più trasparente e utile ai fini della competitività, trattandosi di enti di natura economica che competono nel mercato europeo e globale. Chiedo al relatore di confermare questa interpretazione della riformulazione o, in caso contrario, di procedere ad un approfondimento della materia.
PRESIDENTE. Onorevole relatore?
SERGIO FUMAGALLI, Relatore. Signor Presidente, sull'approfondimento mi pronuncerò in seguito. Quanto al merito del testo non posso non rimarcare la chiarezza della sua formulazione. Il comma 5 si riferisce, in maniera generica, agli atti di trasformazione tra i quali è prevista la società per azione ed altre tipologie. Il successivo comma 6 volendo restringere - e rivendico questa volontà politica - il beneficio della rivalutazione dei beni patrimoniali alle società per azioni specifica altrettanto chiaramente che: «Per gli atti di trasformazione in società per azioni o di conferimento a società per azioni (...)». Dall'analisi dei due commi, che si riferiscono a due diverse forme di agevolazione, sembra evidente che, mentre il secondo è ristretto ad una specifica fattispecie, il primo si riferisce a tutti i soggetti indicati dal comma 2.
PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di prestare un po' di attenzione. Se non ho capito male, sta emergendo l'orientamento di sospendere la seduta per una decina di minuti al fine di consentire alle diverse parti politiche un approfondimento della questione, sia per quanto riguarda i singoli atti di trasformazione (tutti o meno), sia per quanto concerne la destinazione finale (mi pare che siano questi i due aspetti in discussione).
La seduta, sospesa alle 11,45, è ripresa alle 12,15.
PRESIDENTE. Onorevole relatore, può informare l'Assemblea su quanto è stato stabilito?
SERGIO FUMAGALLI, Relatore. Sì Presidente.
PRESIDENTE. Proceda pure, onorevole relatore.
SERGIO FUMAGALLI, Relatore. Signor Presidente, sono state predisposte alcune riformulazioni del testo dell'emendamento 10.28 della Commissione che esplicitano con maggiore chiarezza il senso del testo originario.
PRESIDENTE. Prendo atto che il Comitato dei nove ha esaminato tali riformulazioni.
STEFANO PASSIGLI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero. Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Teresio Delfino. Ne ha facoltà.
TERESIO DELFINO. Noi vogliamo solo sottolineare l'importanza del dibattito che, come ha riconosciuto anche il relatore, raccoglie elementi rappresentati in diversi emendamenti, compreso l'emendamento 10.2 che reca per prima la mia firma. In particolare, sottolineiamo la possibilità di trasferire alle costituende società beni immobili posseduti da soggetti diversi (comuni e camere di commercio). Questa possibilità è molto importante soprattutto nei casi in cui detti immobili costituiscano un insieme inscindibile quali strutture fisse indispensabili per le fiere.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Galli. Ne ha facoltà.
DARIO GALLI. Intervengo perché, nel caso in cui dovesse passare questa riformulazione, mi pare di capire che tutti gli emendamenti successivi sarebbero considerati decaduti. È quindi opportuno chiarire quella che sarebbe stata nel caso la volontà del mio gruppo.
quello che sono oggi a quello che saranno domani senza alcuna spesa per questi enti.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Landi di Chiavenna. Ne ha facoltà.
GIAMPAOLO LANDI di CHIAVENNA. Signor Presidente, mi ero assunto il compito di sollevare la questione che ha dato origine ad un dibattito molto acceso. Prendo atto degli sforzi compiuti dal relatore e dagli esponenti della maggioranza per cercare di pervenire ad un testo che potesse soddisfare in qualche modo le questioni che la Casa delle libertà ha sollevato anche a seguito della dichiarazione resa dal Governo su richiesta espressa del sottoscritto. Ciononostante c'è un nodo politico - e devo riconoscere che molto lealmente il relatore ha dichiarato che c'è un nodo politico - e una questione politica sull'articolo 10 che, nella legittimità dei comportamenti e delle valutazioni, il relatore della maggioranza ritiene di non poter evidentemente superare. Però, il nodo politico esiste ed è quello che noi abbiamo evidenziato.
della Casa delle libertà si asterranno non potendo accettare la riformulazione proposta.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Dichiaro chiusa la votazione.
Sono pertanto preclusi gli identici emendamenti Piscitello 10.20 e Galli 10.27, gli identici emendamenti Deodato 10.4 e Landi di Chiavenna 10.13, gli identici emendamenti Deodato 10.7 e Landi di Chiavenna 10.11, gli identici e emendamenti Deodato 10.5 e Landi di Chiavenna 10.12, gli identici emendamenti Teresio Delfino 10.1, Deodato 10.6 e Landi di Chiavenna 10.10, gli emendamenti Edo Rossi 10.16 e 10.17, nonché l'emendamento Pagliuzzi 10.19.
DARIO GALLI. Signor Presidente, nella logica precedentemente indicata, ci sembra opportuno che, se si prevede una norma per la trasformazione degli enti fieristici senza penalizzazioni, bisogna verificare il valore effettivo dei conferimenti degli enti e, di conseguenza, tale valore effettivo deve essere riconosciuto come quota in termini di azioni dell'organismo che si costituisce.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Dichiaro chiusa la votazione.
Il successivo emendamento Piscitello 10.21 è pertanto precluso.
Dichiaro chiusa la votazione.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Piscitello 10.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
Dichiaro chiusa la votazione.
PRESIDENTE. Sono pertanto preclusi gli identici emendamenti Teresio Delfino 10.3, Deodato 10.9 e Landi di Chiavenna 10.15.
Dichiaro chiusa la votazione.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Galli 10.23.
DARIO GALLI. Signor Presidente, forse ci ripetiamo ma per chiarezza facciamo presente che con l'emendamento in esame chiediamo che, se si deve procedere al passaggio previsto precedentemente, l'operazione deve essere almeno esente da imposte. Se quello che la maggioranza ha dichiarato è effettivamente vero, non vi è motivo per respingere l'emendamento in esame.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Dichiaro chiusa la votazione.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Galli 10.24.
DARIO GALLI. Signor Presidente, brevemente, in subordine, se le tasse devono essere pagate non ha senso, poche o tante che siano, che diventino un regalo per lo Stato; quindi, perlomeno restino nelle regioni di competenza degli enti che si trasformano.
MAURO GUERRA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAURO GUERRA. Signor Presidente, le chiedo di disporre il controllo delle tessere di votazione.
PRESIDENTE. Prego i deputati segretari di procedere al controllo delle tessere di votazione (I deputati segretari ottemperano all'invito del Presidente). Prego i colleghi di votare ognuno per sé.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Galli 10.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
Dichiaro chiusa la votazione.
L'articolo 10 si pone l'obiettivo, come dicevo, di incentivare questa trasformazione che non può non riguardare i soggetti che oggi, di fatto, sono una delle parti fondamentali di questo sistema, cioè gli enti fieristici, che hanno tutti storie molto diverse tra loro e riflettono una realtà molto variegata che si è costituita negli anni in forme e con caratteristiche molto diverse al suo interno.
L'obiettivo del testo in esame, che è frutto anche di una intensa discussione sulla base del testo originario proveniente dal Senato, è sostanzialmente il seguente: innanzitutto il comma 1 fissa i soggetti che possono beneficiare di incentivazioni o comunque di norme favorevoli, individuandoli in tutti quelli legalmente costituiti e prevedendo per quelli che, eventualmente, non fossero ad oggi correttamente istituiti la possibilità di una regolarizzazione a certe condizioni.
Il comma 2 prevede il riordino degli enti fieristici da parte delle regioni.
Colleghi, vi prego di accomodarvi.
Onorevole Turroni, onorevole Colletti, per cortesia!
Onorevole Angeloni, la prego di sedersi. Onorevole Massidda, onorevole Zagatti, onorevole Serafini!
Prego, relatore.
Onorevole Armaroli, la richiamo all'ordine per la prima volta.
Prosegua pure, onorevole relatore.
Per la parte rivalutata del patrimonio vengono applicate le condizioni fiscali di favore previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, indipendentemente dal periodo di previo possesso.
In questo modo le società per azioni possono costituirsi sulla base di tutto il patrimonio utilizzato o posseduto dall'ente fieristico, il patrimonio può essere rivalutato
Il testo della Commissione recepisce molte delle proposte contenute negli emendamenti successivi che, in caso di approvazione, sarebbero preclusi e rappresenta la sintesi del dibattito svoltosi in Commissione e con le parti sociali interessate.
Nella riformulazione prevista dalla Commissione e in particolare al comma 2 dell'articolo 10 si è introdotto un concetto che potrebbe effettivamente in qualche modo aiutare a recepire anche i rilievi e le considerazioni espresse dall'opposizione, soprattutto dall'onorevole Deodato e dal sottoscritto. Quando al comma 2 si dice che si possono prevedere trasformazioni anche in società per azioni, ci domandiamo se la parola «anche» possa essere comprensiva di trasformazioni in fondazioni. È questo un concetto fondamentale ove si richiami il comma 5 del medesimo articolo dove si prevedono le agevolazioni di carattere fiscale per tutti gli atti di trasformazione.
Vista la riformulazione un po' surrettizia dell'articolo 10 che ci lascia tuttora perplessi, ci chiediamo se, legando e interpretando dal punto di vista logico e giuridico il comma 5 dell'articolo 10, si possa ritenere che i vantaggi di carattere fiscale previsti a tassazione fissa sicuramente attribuibili alle trasformazioni a società per azioni possano essere estesi anche a favore delle fondazioni. Se così non fosse, saremmo in presenza di un percorso che privilegia, dal punto di vista fiscale, le trasformazioni in società per azioni e che, al contrario, penalizza le trasformazioni in fondazioni. Spero che il sottosegretario Passigli possa dare un chiarimento e fornire una interpretazione autentica di fronte a tali perplessità. Il rischio, infatti, è di trovarci di fronte ad un percorso politico che la Casa delle libertà non può ovviamente accettare: infatti, saremmo in presenza di un provvedimento che andrebbe ad avvantaggiare ed a privilegiare certe realtà fieristiche che si sono già trasformate in società per azioni (vedi in particolare la fiera di Bologna), mentre vi sarebbe una forte penalizzazione di altri enti fieristici di importanza strategica per l'economia nazionale, quale la fiera di Milano.
Di fronte ad una tale incertezza interpretativa, non posso che ribadire i miei dubbi e le mie perplessità; a fronte di una mancanza di chiarimenti da parte del Governo e del relatore, la Casa delle libertà esprimerà il voto contrario sull'articolo in esame.
Da parte delle regioni esiste, dunque, la possibilità di scegliere il percorso preferito, tenendo conto della storia dell'ente specifico e del contesto territoriale, economico ed istituzionale in cui esso è collocato. Rispetto a tale trasformazione si applica il comma 2 del testo della Commissione, in base al quale gli atti di trasformazioni previsti dal presente articolo sono soggetti alla sola imposta di registro in misura fissa: vi è, dunque, una prima agevolazione che è indipendente dalle forme giuridiche.
Quando, però, si va a trattare il tema della concessione di un regime fiscale privilegiato per la rivalutazione dei patrimoni immobiliari di proprietà dell'ente, nasce il dubbio se accordare o meno tale beneficio. La ragione per cui si può concedere il beneficio è esclusivamente legata alla finalità della legge. Con l'accordo dei colleghi del Polo, penso si possa dire che la finalità della legge non è quella di ricostruire soggetti intermedi, che hanno evidentemente dei limiti (come è dimostrato dalla vicenda delle fondazioni bancarie che in questi giorni sta occupando le cronache dei giornali economici, con riferimento ad importanti istituti del nostro paese), bensì quella di creare soggetti in grado di operare in un mercato competitivo a livello nazionale ed internazionale. Il soggetto principe che ha tale tipo di capacità è la società per azioni.
Signor Presidente, colleghi, è possibile qualsiasi percorso, ma la finalità della legge è quella di creare soggetti che abbiano le capacità di competere in un mercato sempre più internazionale, globale e competitivo, con la trasparenza, i mezzi e gli strumenti necessari a tale scopo. Quel soggetto è la società per azioni. Questa è una scelta.
Per questo motivo il comma 6 dell'articolo 10, nel testo dell'emendamento 10.28 della Commissione, riferisce i benefici fiscali agli atti di trasformazione in società per azioni o di conferimento a società per azioni dei beni patrimoniali. Vorrei far notare che questa previsione non vincola ad alcuna scelta neanche il principale ente fieristico italiano, vale a dire la Fiera di Milano. Infatti, quest'ultimo, nel suo progetto di trasformazione, mentre prevede la forma dell'ente fieristico per risolvere un problema di difficoltà di attribuzione della proprietà, individua poi uno strumento operativo di gestione in termini di società per azioni: riconosce, quindi, questo tipo di esigenza.
È pertanto possibile utilizzare questa normativa per i beni eventualmente conferiti alla società per azioni, che sarà poi l'attore fondamentale del mercato fieristico, anche nel caso della Fiera di Milano.
D'altra parte, dal punto di vista dell'ente fieristico in genere, il conferimento dei beni può essere effettuato anche senza una rivalutazione e quindi può presentare un profilo totalmente neutro rispetto al regime di imposizione fiscale. Pertanto, ritengo che questa norma ricomprenda contemporaneamente sia la libertà delle regioni di decidere il percorso, rispondendo così al dettato costituzionale e al rispetto dell'autonomia regionale, libertà che riguarda anche la scelta della forma, sia la responsabilità dell'autorità statale a cui la Costituzione conferisce il compito di approvare una legge quadro che stimoli i comportamenti necessari affinché il sistema fieristico italiano possa effettivamente competere e svolgere i ruoli che intendiamo attribuirgli, evitando che rimanga nei confini di una logica localistica tutta interna agli equilibri politici locali, cosa che rappresenterebbe un elemento di enorme debolezza per il futuro.
Le fondazioni non hanno dato grande prova laddove sono state istituite: il caso di questi giorni delle fondazioni bancarie ne è un esempio. Il Presidente Amato, che inventò le fondazioni bancarie, ha affermato più volte che si è trattato uno degli errori da lui commessi.
L'obiettivo delle fondazioni è lo svolgimento di attività socio-culturali e non economiche.
Inoltre, le fondazioni sono enti autoreferenti e non hanno la necessaria trasparenza offerta invece dalle società per azioni.
Va detto ancora che la Fiera di Milano, se vuole, può trasformarsi in società per azioni e godere delle medesime agevolazioni della Fiera di Bologna.
Infine, l'obiezione relativa al fatto che della Fiera di Milano non si conosca con certezza la proprietà iniziale è facilmente superabile e sono sicuro che i tre enti pubblici possano benissimo mettersi d'accordo - sono tre perché è compresa anche la provincia - nella definizione delle quote della società per azioni: i soci privati iniziali non hanno mai richiesto una partecipazione azionaria, perché si è perso nella memoria dei tempi l'ammontare del loro contributo. Sono quindi tutte obiezioni superabili. L'obiezione è politica, ma dall'altra parte si cerca una non trasparenza per avere uno strumento di autoperpetuazione e di autoreferenzialità.
Infatti, il sottosegretario ha affermato che, a suo modo di vedere, è assolutamente indispensabile che sia espressamente previsto - così almeno ho capito - nel testo del provvedimento...
Insisto quindi sulla questione. Una differenza di interpretazione finirà per provocare, se fosse approvato questo testo, un contenzioso tributario infinito e di difficile soluzione. Bisogna allora dire con chiarezza che questa è stata ed è una scelta di campo, una scelta politica, perché non costerebbe niente, se fosse diversa l'interpretazione del relatore, inserire chiaramente nella disposizione in oggetto la previsione delle fondazioni.
Signor Presidente, di questo articolo in Commissione si è molto dibattuto, quindi è necessaria in questa sede una certa riflessione. Proprio in ordine alla trasformazione degli enti fieristici già costituiti e riconosciuti prima dell'entrata in vigore della legge quadro, è di particolare rilevanza la formulazione, contenuta nel nuovo testo proposto dalla Commissione, del secondo comma dell'articolo 10, secondo il quale «Le regioni disciplinano il riordino degli enti fieristici iscritti nell'elenco di cui al comma 1 prevedendone la trasformazione anche» - ed è questo l'aspetto più importante, in cui si sostanza l'apertura che si è voluta operare rispetto al testo originario - «in società per azioni (...)».
Signor Presidente, le chiedo di darmi la possibilità di esplicitare compiutamente la nostra posizione, perché questo è l'articolo più importante del testo.
Questa prospettazione risulta particolarmente adatta agli enti fieristici: è stata citata qui la Fiera di Milano - ed io richiamo questa citazione - che non ha una base proprietaria precostituita e per la quale non è configurabile la trasformazione in società per azioni. Al contrario, quella della fondazione di diritto privato è una forma giuridica pienamente idonea ai fini del riconoscimento quale titolare della proprietà, salva poi la contemporanea costituzione di una società per azioni per la gestione dell'ente fieristico. Il problema è ora risolto in base alla formulazione proposta, secondo cui le regioni, come è stato ricordato, disciplinano tale passaggio «anche» con la trasformazione in società per azioni. Penso che sarebbe opportuna una più esplicita indicazione anche delle altre forme giuridiche e quindi anche della fondazione di diritto privato.
L'aspetto veramente rilevante che rimane aperto è proprio questo: la limitazione, che noi riteniamo ingiustificata, ai soli enti fieristici trasformati in SpA del beneficio della defiscalizzazione per le dismissioni del patrimonio fieristico, quando il ricavato venga poi reinvestito nella modernizzazione strutturale delle fiere entro il periodo indicato di due anni. Non si comprende, insisto, il perché di questa limitazione alle sole società per azioni. Il beneficio va infatti riconosciuto agli enti fieristici indipendentemente dalla forma giuridica che scelgono di assumere.
L'esclusione di questo beneficio per gli enti fieristici che si siano trasformati in fondazioni di diritto privato sembra quindi costituire una forma di coazione nei confronti degli enti fieristici stessi affinché si trasformino in società per azioni. Da un lato si dice che sono liberi ma dall'altro non si dà loro la possibilità di ottenere i vantaggi fiscali. L'esclusione è maggiormente ingiustificata se si considera, da una parte, il principio della libertà delle attività fieristiche affermato nella legge quadro e, dall'altra, il fatto che la norma in questione ha carattere transitorio, avendo una efficacia temporale limitata.
Lasciamo dunque a chi deve trasformarsi, la libertà di scegliere la forma giuridica che ritiene più opportuna.
Ma qual è l'utilità di questo articolo 10? Esso serve a favorire la trasformazione degli enti in società per azioni. Per ottenere tale risultato e successivamente per privatizzare tali società, è necessario prevedere per questo trapasso un regime agevolativo che consenta di non pagare né tasse né cespiti sul bilancio né rivalutazioni sui patrimoni.
Si dice che le fiere erano nate come attività di servizio pubblico per le attività d'impresa esistenti sul territorio (prima a livello regionale e poi nazionale), e che adesso le fiere debbono essere trasformate per far guadagnare i privati ...
Fino ad oggi, in pratica, la collettività ha avuto a disposizione, sia per quanto riguarda le imprese, sia per quanto riguarda l'attività produttiva e i visitatori, degli spazi pubblici che servivano per le azioni promozionali. Credo sia corretto mettere in evidenza, in questa sede, che l'ipotesi di trasformazione di cui si è parlato non favorirà tanto la crescita della capacità competitiva quanto piuttosto un aumento dei costi per le imprese e per i visitatori delle fiere, in quanto bisognerà pagare, come si dice, il costo del lucro, cioè del profitto.
L'eventuale approvazione dell'emendamento 10.28 della Commissione inoltre comporterà la preclusione di tutti gli emendamenti successivi. Tra di essi ve n'è uno sottoscritto da Rifondazione comunista che non dico consentiva di salvare capra e cavoli, come si dice, ma almeno che la trasformazione non fosse totalmente degenerativa: nell'emendamento, infatti, si prevedeva che la partecipazione di capitali privati alla nuova società per azione non superasse il 49 per cento.
Evidentemente una volta approvato l'emendamento in esame decadrebbero i successivi, il che significherebbe non solo fare un regalo elettorale al settore privato, ma anche far compiere al nostro paese un passo indietro rispetto al ruolo pubblico che lo Stato e le regioni hanno sempre svolto riguardo al comparto fieristico.
Per queste ragioni il nostro voto non può che essere contrario sull'articolo 10.
In sostanza, quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 10 sugli atti di trasformazione deve essere esteso a tutte le forme di riordino che le regioni prevederanno, mentre
Da questo punto di vista, ritengo che il merito sia chiaro. Se servisse una maggiore specificazione nel testo, inserendo la locuzione «tutti gli atti di trasformazione», potremmo approfondire brevemente la questione, ma francamente mi sembra che il testo, così com'è, sia sufficientemente chiaro. Se però, lo ripeto, da parte di tutti i gruppi fosse avanzata la richiesta di un approfondimento finalizzato ad un'eventuale riformulazione esplicativa, ovviamente sarei disponibile.
Non essendovi obiezioni, sospendo la seduta, che riprenderà alle 12 con immediate votazioni.
Le modifiche proposte sono del seguente tenore: in primo luogo, il secondo periodo del comma 3 viene sostituito dal seguente: «Nel caso in cui la trasformazione preveda anche la costituzione di una società per azioni il progetto dovrà identificare anche».
In secondo luogo, al comma 5 viene soppresso il riferimento alla lettera a), rimanendo il riferimento al comma.
In terzo luogo, alla fine del comma 7 si devono aggiungere le seguenti parole: «nonché agli atti relativi ad enti già trasformati in fondazione che conferiscano entro il suddetto termine beni patrimoniali a società per azioni nel quadro di un progetto di riordino complessivo dell'ente medesimo».
Il Governo è d'accordo?
Al comma 3 dell'emendamento 10.28 della Commissione la cessione di beni si configura come un apporto di capitale a fronte del quale possono essere assegnate quote azionarie della società all'ente che cede i beni già posseduti.
La questione fondamentale, che rimane aperta nonostante le integrazioni apportate al testo, è quella della piena autonomia per le regioni di riconoscere la forma giuridica che l'ente fieristico propone nel progetto di trasformazione. Noi sosteniamo la piena libertà della scelta da parte dell'ente fieristico e della regione. Sosteniamo inoltre che, anche la fondazione, possa essere una forma giuridica molto appropriata; per cui ribadiamo che questa deve rappresentare una «condizione di possibilità» e, come diceva il sottosegretario Passigli, credo che dovremmo comunque esplicitamente prevederla nel nuovo articolato, anche rispetto al riconoscimento dei benefici fiscali previsti dai commi 5 e 6 non soltanto per le fiere già trasformate in fondazioni - come è previsto nell'integrazione apportata al testo - ma anche per quelle scelte che maturassero a legge definitivamente approvata.
In conclusione, siamo convinti che l'innovazione rappresentata dalla riformulazione dell'articolo 10 non debba fermarsi a metà strada, ma che vada anche con coerenza percorsa fino in fondo perché rappresenta una reale opportunità per l'affermazione economica del settore fieristico (Applausi dei deputati del gruppo misto-CDU).
Approfitto di questa occasione (non sono intervenuto in precedenza per non intralciare i lavori) per dire che anche la Lega nord Padania critica l'impostazione della legge che è liberista a metà - perciò la Lega appoggia gli emendamenti presentati dal Polo - perché, se da una parte dichiara la volontà di adeguarsi agli obblighi europei per dare maggiore competitività e maggiore libertà di azione al settore, prevede poi dei comitati e altre norme che sicuramente non vanno in questa direzione.
Quindi, l'aspetto della libertà a metà nell'impostazione generale della legge e la previsione contenuta nell'articolo 10 riguardante in particolare la trasformazione degli enti, sono i due punti fondamentali della legge. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 10 - se viene effettivamente riformulato in questa maniera - noi sottolineiamo il fatto che si perde comunque un'occasione. Infatti, se si predispone una legge per riordinare un settore, obbligati dalla normativa europea, si dovrebbe approfittare di questa occasione per regolamentarlo in modo complessivo. In realtà, se si volevano conferire queste nuove vesti giuridiche alle società che si verranno a formare, per renderle più competitive e più adeguate al mercato europeo ed estero, si doveva approfittarne per dare la possibilità di trasformarle da
In realtà, se ci estraniamo dagli schemi puramente legali e giuridici e andiamo alla sostanza del problema, noi obbligheremo una serie di enti (quelli che non lo hanno già fatto) a modificare la loro veste giuridica a titolo oneroso. Invece, moltissimi enti potrebbero tranquillamente andare avanti così. Allora, se proprio si vuole procedere in questa direzione (poiché da una parte si è obbligati e, dall'altra, comunque si vuole dare un maggiore slancio al settore), la cosa più logica - ed era il senso dei nostri emendamenti - è che questo passaggio possa avvenire senza alcun pagamento e quindi che nella legge sia scritto con chiarezza che il passaggio dagli enti esistenti, a qualunque formula successiva, scelta dalle regioni (fondazioni, società per azioni o società a responsabilità limitata) secondo le condizioni locali, possa avvenire senza oneri. Invece, da una parte, si fa cenno a tassazioni agevolate e, dall'altra, si prevede in alcuni casi una tassazione ordinaria.
Dunque, se la tassazione ordinaria viene eliminata dalla modifica illustrata dal relatore, resta comunque quella agevolata che non è giusta nel merito. Inoltre, considerando come funzionano le cose in Italia, ho dei fortissimi dubbi che, se ci saranno in futuro delle trasformazioni significative con passaggi di cespiti, che valgono ormai, come nel caso delle fiere più grandi, centinaia se non migliaia di miliardi, questo possa avvenire senza che nessun ente tributario possa intervenire, magari tra un anno o due.
In conclusione, se si approverà la norma così modificata, si perderà un'occasione importante per rilanciare il settore e per mantenere il valore per gli enti, senza fare un regalo inutile alle casse dello Stato.
Non volendosi, in sostanza, far beneficiare delle agevolazioni fiscali anche le fondazioni, o gli enti che si trasformano in fondazioni facendo acquisire la proprietà dei cespiti immobiliari direttamente alle fondazioni stesse, si vuole in qualche modo creare un duplice percorso. In tale ambito, s'intende agevolare il percorso degli organismi che si trasformano in società per azioni, che quindi avranno diritto di usufruire dei benefici, rispetto al percorso di chi intenda trasformarsi in fondazione, acquisendo in capo alla fondazione stessa tutti i cespiti immobiliari. Anche con queste modifiche, quindi, le fondazioni dovranno costituire una società per azioni, alla quale dovranno essere conferiti i cespiti immobiliari, in quanto tale operazione sarà avvantaggiata sul piano fiscale.
Mi sembra un percorso molto tortuoso: rimane aperto il nodo politico e ci domandiamo per quale motivo non si sia voluto andare incontro a valutazioni corrette e coerenti, di natura giuridica, per fare chiarezza sul dubbio politico relativo alla volontà di avvantaggiare alcune realtà regionali, come l'Emilia-Romagna (in particolare Bologna), e penalizzare altre realtà, come la Lombardia. Il nodo politico rimane, perché i chiarimenti non sono venuti: pertanto, il gruppo di Alleanza nazionale e, credo, tutti i deputati
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 10.28 della Commissione, nel testo riformulato, interamente sostitutivo dell'articolo 10, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 436
Votanti 229
Astenuti 207
Maggioranza 115
Hanno votato sì 219
Hanno votato no 10).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Galli 10.27.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Galli. Ne ha facoltà.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Galli 10.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 439
Votanti 434
Astenuti 5
Maggioranza 218
Hanno votato sì 205
Hanno votato no 229).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Teresio Delfino 10.2, Deodato 10.8 e Landi di Chiavenna 10.14, non accettati dalla Commissione né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 434
Votanti 433
Astenuti 1
Maggioranza 217
Hanno votato sì 208
Hanno votato no 225).
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 435
Votanti 433
Astenuti 2
Maggioranza 217
Hanno votato sì 6
Hanno votato no 427).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Galli 10.25, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 440
Votanti 438
Astenuti 2
Maggioranza 220
Hanno votato sì 211
Hanno votato no 227).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Galli. Ne ha facoltà.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Galli 10.23, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 419
Votanti 417
Astenuti 2
Maggioranza 209
Hanno votato sì 207
Hanno votato no 210).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Galli. Ne ha facoltà.
Passiamo ai voti.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 402
Votanti 401
Astenuti 1
Maggioranza 201
Hanno votato sì 182
Hanno votato no 219).


