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1. Le regioni disciplinano il riordino degli enti fieristici costituiti e riconosciuti prima della data di entrata in vigore della presente legge e soggetti alla loro vigilanza, prevedendone la trasformazione in società per azioni, anche al fine di consentire la partecipazione di soggetti privati al capitale sociale.
Sostituirlo con il seguente:
quanto previsto al successivo comma 2, le regioni, su istanza dei soggetti che hanno svolto e svolgono di fatto e con continuità operativa attività di carattere fieristico almeno nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, iscrivono i soggetti medesimi in un apposito elenco regionale degli enti fieristici. L'istanza deve essere presentata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'elenco si considerano iscritti d'ufficio gli enti fieristici dotati di personalità giuridica.
4. L'atto di trasformazione deve essere accompagnato da una relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2498 del codice civile per quanto attiene ai beni e diritti indicati nella lettera a).
Al comma 1, dopo le parole: alla loro vigilanza, aggiungere la seguente: anche.
Al comma 1, dopo le parole: alla loro vigilanza, aggiungere la seguente: anche.
Al comma 1, sostituire le parole: in società per azioni con le seguenti: secondo
quanto previsto dalle norme del codice civile in materia di persone giuridiche private e società.
Al comma 1, sostituire le parole: in società per azioni con le seguenti: secondo quanto previsto dalle norme del codice civile in materia di persone giuridiche private e società.
Al comma 1, sostituire le parole: società per azioni con le seguenti: persone giuridiche private previste dal codice civile, con esclusione delle associazioni.
Al comma 1, sostituire le parole: società per azioni con le seguenti: persone giuridiche private previste dal codice civile, con esclusione delle associazioni.
Al comma 1, dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: o società a responsabilità limitata o fondazioni.
Al comma 1, dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: o società a responsabilità limitata o fondazioni.
Al comma 1, dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: o fondazioni.
Al comma 1, dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: o fondazioni.
Al comma 1, dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: o fondazioni.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: fino a un massimo del quarantuno per cento.
Sopprimere il comma 2.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e purché tale trasformazione in società per azioni sia preceduta dalla definizione giudiziaria o dalla composizione transattiva di tutte le vertenze in corso, inclusa la salvaguardia dei diritti di organizzatori, ideatori e realizzatori di affermate iniziative fieristiche successivamente acquisite dagli enti in questione.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
stessi soggetti, possono procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla rivalutazione dei medesimi beni, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad altre norme di legge o di statuto. Il trasferimento di tali beni è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa ed è esente dall'INVIM. A fronte del valore dei beni trasferiti sarà assegnata agli enti o società già proprietari una corrispondente quantità di azioni o quote partecipative del capitale sociale della società derivata dalla trasformazione di cui al precedente comma 1. Al relativo onere, pari a 2 miliardi di lire per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
(Riordino degli enti fieristici già costituiti e riconosciuti).
2. Gli atti di trasformazione previsti dal presente articolo sono esenti da imposte e tasse, se perfezionati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(Riordino degli enti fieristici già costituiti e riconosciuti).
Art. 10. (Riordino degli enti fieristici già costituiti e riconosciuti) - 1. Ai fini di
2. Le regioni disciplinano il riordino degli enti fieristici iscritti nell'elenco di cui al comma 1 prevedendone la trasformazione anche in società per azioni, tenendo conto, in tal caso, anche degli eventuali contestuali conferimenti da parte di terzi. Gli statuti delle società per azioni possono prevedere la libera circolazione delle azioni emesse a seguito della trasformazione.
3. Il progetto di trasformazione, redatto dall'ente fieristico, deve essere approvato dalla regione ed identificare il patrimonio dell'ente fieristico. Nel caso in cui la trasformazione preveda anche la costituzione di una società per azioni, il progetto dovrà identificare anche:
a) gli ulteriori apporti finanziari o di beni e diritti, strumentali all'attività dell'ente, da conferire nella società per azioni da parte di enti pubblici e società od enti privati;
b) la ripartizione del capitale sociale.
5. Gli atti di trasformazione previsti dal presente articolo sono soggetti, in luogo di tutte le imposte dirette e indirette applicabili, alla sola imposta di registro in misura fissa. Il medesimo trattamento fiscale si applica ai conferimenti di cui al comma 3.
6. Per gli atti di trasformazione in società per azioni o di conferimento a società per azioni dei beni patrimoniali identificati ai sensi del comma 3, attuativi del progetto di cui al comma 3, il valore dei beni e diritti si trasferisce sulle azioni emesse a seguito, rispettivamente, della trasformazione e del conferimento. Detto valore può, a scelta del contribuente da effettuarsi nell'atto di trasformazione o conferimento, essere elevato fino all'importo indicato negli atti medesimi sottoponendolo a tassazione a norma dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, indipendentemente dal periodo di previo possesso. Il maggior valore delle azioni ha effetto anche quale maggior valore fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti compresi nell'atto di trasformazione e conferimento.
7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 si applicano agli atti perfezionati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché agli atti relativi ad enti già trasformati in fondazione che conferiscano, entro il suddetto termine, beni patrimoniali a società per azioni nel quadro di un progetto di riordino complessivo dell'ente medesimo.
10. 28. (Testo così modificato nel corso della seduta) La Commissione.
(Approvato)
* 10. 20. Piscitello.
* 10. 26. Galli, Chiappori, Fongaro, Stefani.
** 10. 4. Deodato, Gastaldi, Di Comite, Dell'Elce.
** 10. 13. Landi di Chiavenna, Pagliuzzi, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Lo Presti, Manzoni.
* 10. 7. Deodato, Gastaldi, Di Comite, Dell'Elce.
*10. 11. Landi di Chiavenna, Pagliuzzi, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Lo Presti, Manzoni.
**10. 5. Deodato, Gastaldi, Di Comite, Dell'Elce.
**10. 12. Landi di Chiavenna, Pagliuzzi, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Lo Presti, Manzoni.
* 10. 1. Teresio Delfino, Volontè, Tassone.
* 10. 6. Deodato, Gastaldi, Di Comite, Dell'Elce.
* 10. 10. Landi di Chiavenna, Pagliuzzi, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Lo Presti, Manzoni.
10. 16. Edo Rossi.
10. 17. Edo Rossi.
10. 19. Pagliuzzi.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti che possiedono beni immobili strumentali per manifestazioni fieristiche ed attività accessorie, già messi in disponibilità ai soggetti pubblici e privati di cui al comma 1 e che convengono di trasferirli in dotazione permanente agli
10. 27. Galli, Chiappori, Fongaro, Stefani.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti che possiedono beni immobili strumentali per manifestazioni fieristiche ed attività accessorie, già messi in disponibilità ai soggetti pubblici e privati, di cui al comma 1, e che convengono di trasferirli in dotazione permanente agli stessi soggetti, possono procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla rivalutazione dei medesimi beni, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad altre norme di legge o di statuto. Il trasferimento di tali beni è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa ed è esente dall'INVIM. A fronte del valore dei beni trasferiti sarà assegnata agli enti o società già proprietari una corrispondente quantità di azioni o quote partecipative del capitale sociale della società derivata dalla trasformazione di cui al precedente comma 1. Al relativo onere, pari a 2 miliardi di lire per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
10. 21. Piscitello.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico che possiedono beni immobili strumentali per manifestazioni fieristiche ed attività accessorie, già messi in disponibilità ai soggetti pubblici e privati di cui al comma 1 e che convengono di trasferirli in dotazione permanente agli stessi soggetti possono procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla rivalutazione dei medesimi beni, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad altre norme di legge o di statuto. Il trasferimento di tali beni è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa ed è esente dall'INVIM. A fronte del valore dei beni trasferiti sarà assegnata agli enti o società già proprietari una corrispondente quantità di azioni o quote partecipative del capitale sociale della società derivata dalla trasformazione di cui al precedente comma 1. Al relativo onere, pari a 2 miliardi di lire per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
* 10. 2. Teresio Delfino, Volontè, Tassone.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico che possiedono beni immobili strumentali per manifestazioni fieristiche ed attività accessorie, già messi in disponibilità ai soggetti pubblici e privati di cui al comma 1 e che convengono di trasferirli in dotazione permanente agli stessi soggetti possono procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla rivalutazione dei medesimi beni, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad altre norme di legge o di statuto. Il trasferimento di tali beni è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa ed è esente dall'INVIM. A fronte del valore dei beni trasferiti sarà assegnata agli enti o società già proprietari una corrispondente quantità di azioni o quote partecipative del capitale sociale della società derivata dalla trasformazione di cui al precedente comma 1. Al relativo onere, pari a 2 miliardi di lire per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
* 10. 8. Deodato, Gastaldi, Di Comite, Dell'Elce.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico che possiedono beni immobili strumentali per manifestazioni fieristiche ed attività accessorie, già messi in disponibilità ai soggetti pubblici e privati di cui al comma 1 e che convengono di trasferirli in dotazione permanente agli stessi soggetti possono procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla rivalutazione dei medesimi beni, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad altre norme di legge o di statuto. Il trasferimento di tali beni è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa ed è esente dall'INVIM. A fronte del valore dei beni trasferiti sarà assegnata agli enti o società già proprietari una corrispondente quantità di azioni o quote partecipative del capitale sociale della società derivata dalla trasformazione di cui al precedente comma 1. Al relativo onere, pari a 2 miliardi di lire per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
* 10. 14. Landi di Chiavenna, Pagliuzzi, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Lo Presti, Manzoni.
3. Per i beni immobili o mobili, strumentali all'esercizio dell'attività fieristica, che vengano alienati allo scopo di consentire la realizzazione di nuovi beni strumentali destinati alla stessa attività, l'eventuale maggior ricavo eccedente il valore di bilancio al netto degli ammortamenti non costituisce sopravvenienza o componente positivo del reddito se viene investito entro due anni nello scopo predetto. Tale maggior ricavo deve essere iscritto in un fondo apposito del passivo, vincolato alla realizzazione dell'investimento, di cui al periodo precedente. Al relativo onere, pari a 2 miliardi di lire per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
10. 22. Piscitello.
3. Per i beni immobili o mobili, strumentali all'esercizio dell'attività fieristica, che vengano alienati allo scopo di consentire la realizzazione di nuovi beni strumentali destinati alla stessa attività, l'eventuale maggior ricavo eccedente il valore di bilancio al netto degli ammortamenti non costituisce sopravvenienza o componente positivo del reddito se viene investito entro due anni nello scopo predetto. Tale maggior ricavo deve essere iscritto in un fondo apposito del passivo, vincolato alla realizzazione dell'investimento, di cui al periodo precedente.
* 10. 3. Teresio Delfino, Volontè, Tassone.
3. Per i beni immobili o mobili, strumentali all'esercizio dell'attività fieristica, che vengano alienati allo scopo di consentire la realizzazione di nuovi beni strumentali destinati alla stessa attività, l'eventuale maggior ricavo eccedente il valore di bilancio al netto degli ammortamenti non costituisce sopravvenienza o componente positivo del reddito se viene investito entro due anni nello scopo predetto. Tale maggior ricavo deve essere iscritto in un fondo apposito del passivo, vincolato alla realizzazione dell'investimento, di cui al periodo precedente.
* 10. 9. Deodato, Gastaldi, Di Comite, Dell'Elce.
3. Per i beni immobili o mobili, strumentali all'esercizio dell'attività fieristica, che vengano alienati allo scopo di consentire la realizzazione di nuovi beni strumentali destinati alla stessa attività, l'eventuale maggior ricavo eccedente il valore di bilancio al netto degli ammortamenti non costituisce sopravvenienza o componente positivo del reddito se viene investito entro dueanni nello scopo predetto. Tale maggior ricavo deve essere iscritto in un fondo apposito del passivo, vincolato alla realizzazione dell'investimento, di cui al periodo precedente.
* 10. 15. Landi di Chiavenna, Pagliuzzi, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Lo Presti, Manzoni.
3. Per i beni immobili, strumentali all'esercizio dell'attività fieristica, che vengono alienati allo scopo di consentire la realizzazione di nuovi beni strumentali destinati alla stessa attività, l'eventuale maggior ricavo eccedente il valore di bilancio al netto degli ammortamenti non costituisce sopravvenienza attiva o componente positivo del reddito qualora venga investito entro due anni nello scopo predetto. Tale maggior ricavo deve essere iscritto in un apposito fondo del passivo, vincolato alla realizzazione dell'investimento, di cui al periodo precedente.
10. 25. Galli, Chiappori, Fongaro, Stefani.
3. Le eventuali rivalutazioni a bilancio dei cespiti e degli immobili già di proprietà alla data di entrata in vigore della presente legge sono esenti da imposte.
10. 23. Galli, Chiappori, Fongaro, Stefani.
3. Eventuali proventi da imposte sulle plusvalenze sono affidati alle regioni di competenza per interventi finalizzati alle località fieristiche interessate.
10. 24. Galli, Chiappori, Fongaro, Stefani.