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PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Bastianoni n. 3-06357 (vedi l'allegato A - Interrogazione a risposta immediata sezione 3).
STEFANO BASTIANONI. Signor Presidente, signor ministro, colleghi, il volontariato rappresenta nel nostro paese una realtà importante e straordinaria; milioni di cittadini - giovani, donne e pensionati - dedicano parte del loro tempo ad attività dirette ad aiutare gli altri, laddove spesso lo Stato non può intervenire. Basti pensare, per esempio, alle calamità naturali: sono le associazioni di volontariato che intervengono per prime e che quindi possono fornire una risposta in termini immediati nei confronti di chi soffre e di chi ha bisogno di aiuto.
PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha facoltà di rispondere.
OTTAVIANO DEL TURCO, Ministro delle finanze. Per quanto riguarda il trattamento tributario a favore delle associazioni di volontariato ed in particolare in relazione all'esonero dal pagamento dell'IVA sugli acquisti effettuati nell'ambito della loro attività solidaristica, si osserva che la legge alla quale l'onorevole Bastianoni faceva riferimento ha escluso dall'ambito applicativo dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà, che non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizio al fine dell'imposta sul valore aggiunto. Dal tenore della legge si evince con chiarezza che le operazioni agevolate alle quali si fa riferimento non possono che essere quelle poste in essere dalle predette organizzazioni: si tratta cioè di operazioni che, nel linguaggio complicato del fisco, si chiamano operazioni attive.
PRESIDENTE. L'onorevole Bastianoni ha facoltà di replicare.
STEFANO BASTIANONI. Signor Presidente, debbo dire che non mi posso ritenere pienamente soddisfatto, nel senso che nel tempo, trattandosi di una legge del 1991 ed essendovi state diverse richieste di chiarimento da parte dei vari soggetti interessati nelle varie regioni d'Italia, gli uffici regionali delle entrate hanno dato indicazioni diverse e ciò ha creato disparità nei confronti dell'una o dell'altra associazione.
PRESIDENTE. Onorevole Bastianoni, la ringrazio per aver rispettato rigorosamente i tempi.
L'onorevole Bastianoni ha facoltà di illustrarla.
Nel nostro ordinamento è stata introdotta nel 1991 una legge-quadro che riguarda proprio le associazioni di volontariato; pertanto, in questa direzione già ci si è mossi, ma la legge non ha dato risposte sufficienti e chiare soprattutto per quanto riguarda la possibilità di un incentivo, di un aiuto, di un'agevolazione fiscale a favore di queste associazioni. Per esempio, per quanto riguarda l'IVA ed altre imposte, la normativa non è chiara e pertanto le associazioni di volontariato sono costrette a sobbarcarsi di alcune spese che limitano la loro attività.
L'estensione di tale agevolazione anche alle cessioni ed alle prestazioni effettuate nei confronti delle organizzazioni in parola - le operazioni passive - risulterebbe in contrasto con le disposizioni comunitarie. Faccio riferimento alla VI direttiva della Comunità europea, che all'articolo 13 prevede un elenco tassativo delle operazioni che gli Stati membri possono esentare dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Tale elenco fa riferimento unicamente a prestazioni di servizi o cessioni di beni - le operazioni attive - rese, fra gli altri, da organismi quali quelli in parola. Di conseguenza, non è consentito introdurre ipotesi di esclusione dal tributo diverse da quelle che sono espressamente previste.
Per quanto concerne, invece, l'esonero dal pagamento dell'IRPEG sugli immobili destinati all'esercizio di attività istituzionali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le ONLUS, è allo studio da parte dell'amministrazione finanziaria la possibilità di un intervento legislativo ad hoc per queste organizzazioni per il quale si dovrà necessariamente quantificare l'aspetto finanziario e prevedere la necessaria copertura per tutti gli interventi che dovremo attuare.
Allo stesso tempo, il Ministero in un paio di occasioni - anche nel 1995 - è recentemente intervenuto con risoluzioni che non sembrano essere appropriate perché la legge quadro prevede che queste attività, se sono svolte ai fini istituzionali e quindi rientrano nell'attività di istituto, quella solidaristica, e non costituiscono attività commerciali, possono essere esonerate dal pagamento dell'IVA.
Ritengo che su questo aspetto sia opportuno un indirizzo coerente da parte del Ministero per evitare questo dubbio interpretativo e queste disparità tra situazioni, che creano anche difficoltà onerose per queste associazioni che, come sappiamo, svolgono la loro attività soprattutto grazie a donazioni liberali e in modo gratuito, non percependo alcun reddito.
Credo che, per l'apporto originale che queste associazioni offrono alla società e, quindi, al bene pubblico, svolgendo attività che sono spesso di supporto o sostitutive dell'attività pubblica, esse non possano essere penalizzate.
È stato ricordato poc'anzi, ed io ho apprezzato che il Governo abbia guardato in molte direzioni in questa finanziaria. Guardiamo anche a queste associazioni di volontariato che sanno offrire quel supplemento che il pubblico non può offrire e che il privato non vuole dare.


