(Sezione 3 - Agevolazioni fiscali in favore delle associazioni di volontariato)
BASTIANONI. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
le associazioni di volontariato contribuiscono a realizzare molte delle finalità assistenziali perseguite dallo Stato e questo giustifica l'intervento pubblico ad incentivare il loro sviluppo ed a sostenere la loro attività, anche mediante trattamenti tributari di favore dei redditi, dei patrimoni, delle elargizioni liberali ad esse destinate;
da tempo le organizzazioni di volontariato hanno fatto richiesta di godere dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto con riferimento a beni e servizi acquistati esclusivamente in funzione dello svolgimento di attività solidaristiche;
tale richiesta non sarebbe in contrasto con le disposizioni dell'articolo 13 della VI direttiva, approvata dal Consiglio europeo in data 17 maggio 1977, contenente l'elencazione tassativa delle operazioni che, nell'ambito degli Stati membri, possono essere esentate dall'IVA;
l'esenzione è inoltre conforme al disposto della legge quadro sul volontariato, che al comma 2 dell'articolo 8 stabilisce che «le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto»;
tale disposizione, apparentemente chiara, ha dato luogo a diverse interpretazioni che discriminano ingiustificatamente le associazioni di volontariato sulla base delle tipologie di acquisto;
altra norma che desta incertezza interpretativa è quella relativa al trattamento fiscale dei redditi derivanti dal possesso di immobili, le cui rendite sono destinate al conseguimento delle finalità istituzionali -:
se, data l'importanza dei compiti svolti dagli organismi non lucrativi, il Ministro interrogato intenda intervenire per integrare la legge quadro sul volontariato, includendo nel campo delle agevolazioni fiscali le operazioni che non hanno trovato quella necessaria chiarezza di significato e, in particolare, esonerando tali associazioni dal pagamento dell'IVA sugli acquisti effettuati nell'ambito della loro attività solidaristica, nonché dal pagamento dell'IRPEG sugli immobili e dell'IRAP. (3-06357)
(3 ottobre 2000)