Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 783 del 4/10/2000
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(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 7184)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 , accantonato nella seduta del 26 settembre, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (vedi l'allegato A - A.C. 7184 sezione 21).

ELIO VITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, vorrei far presente, sperando di non suscitare particolari diffidenze, che l'esame dell'articolo 1, accantonato fin dall'inizio, probabilmente sarà un po' complesso, anche se negli ultimi minuti sono apparse proposte di riformulazione. Pertanto mi permetto, Presidente, considerando che dopo si svolgeranno le dichiarazioni di voto finale, di proporre di utilizzare l'ora di lavoro antimeridiano che ci rimane per concludere piccoli provvedimenti, che magari possono incontrare un largo consenso dell'Assemblea, riprendendo poi nel pomeriggio l'esame dell'ultimo articolo di questo progetto di legge ed il voto finale.

PRESIDENTE. Onorevole Vito, dobbiamo fare un po' di sacrifici, perché abbiamo poco tempo ed abbiamo all'ordine del giorno alcuni provvedimenti, da lei giustamente ricordati, che comportano spesa e che quindi vanno esaminati entro domani. Preferirei allora procedere ora con l'esame del provvedimento in discussione, passando anche alle dichiarazioni di voto ed al voto finale, per sospendere poi la seduta, in modo da avere le ore del pomeriggio libere per passare ad altri provvedimenti.
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

FERDINANDO TARGETTI, Relatore. Signor Presidente, prima di elencare i


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pareri contrari sugli emendamenti mi permetta di chiedere ancora un po' di pazienza: sarà il mio ultimo intervento di una certa lunghezza, ma è necessario perché riassume tutto il dibattito che vi è stato sull'articolo 1. Intendo spiegare il punto nodale della questione e alla fine del mio intervento indicherò l'emendamento che può essere accettato ed a quali condizioni: se non si spiega la logica complessiva, non si capisce perché la Commissione in questi ultimissimi minuti si sia resa disponibile ad accettarlo, purché riformulato.
La norma che stiamo discutendo impone che il reddito di un'impresa partecipata all'estero in un paese che d'ora in poi definiremo appartenente ad una «lista nera» venga imputato alla casa madre in percentuale corrispondente alla quota di partecipazione. Tutti i paesi europei hanno nei loro ordinamenti questa norma, gli unici che fanno eccezione sono quelli appartenenti al Benelux. L'Italia era l'unico paese del G7 a non avere una misura di questo tipo e tanto l'OCSE quanto l'Unione europea ci hanno più volte sollecitati ad approvare tale norma, che d'ora in poi definirò norma CFC, come viene chiamata in gergo.
Il presupposto oggettivo è che un'impresa controlli un'impresa estera. Nel corso della discussione, su questo punto, c'è stata una modifica rilevante, perché inizialmente, come avviene in Francia - legislazione sulla quale abbiamo modellato la nostra -, il presupposto era oggettivo e relativo ad una partecipazione superiore al 25 per cento; ci si è poi resi conto che possono esserci situazioni in cui l'impresa estera è controllata per una quota minore, ma anche situazioni nelle quali con il 25 per cento non si ha il controllo e quindi non si era nella condizione di poter richiedere i documenti sulla base dei quali ricalcolare il reddito secondo le normative fiscali italiane. Per questo motivo, prima al Senato e poi in Commissione qui alla Camera, si è fatto riferimento all'articolo 2359 del codice civile, dove si esplica il concetto di controllo.
Altra questione importante concerne la cosiddetta lista nera.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Targetti, vorrei avvertire i colleghi che continueremo i nostri lavori fino alle ore 14,30 e riprenderemo alle 15 con il question time. Le Commissioni sono ovviamente sconvocate.
Prego, onorevole relatore.

FERDINANDO TARGETTI, Relatore. Come stavo dicendo, altra questione importante è quella relativa alla lista dei paesi la collocazione nei quali comporta per le imprese la sottoposizione alla norma CFC. Alcuni Stati lasciano una certa discrezionalità all'amministrazione finanziaria nell'individuare valutazioni generiche, se si tratta di un peso fiscale inferiore ad un certo livello rispetto a quello del paese considerato. In Italia ci stiamo orientando in un altro senso: il Ministero delle finanze individuerà una lista di paesi che consentirà oggettivamente alle imprese di prendere le loro decisioni con certezza. Si è svolto anche un dibattito circa la possibilità o meno di inserire in questa lista nera alcuni paesi europei. L'importante è che la norma non li escluda e non li includa. Ci sono altri paesi, come la Francia, che hanno inserito in tale lista interi paesi membri della Comunità europea, come quelli del Benelux; il Regno Unito, invece, inserisce nella lista alcune aree di tali paesi, come l'off-shore di Trieste; la maggior parte dei paesi europei che adottano questa norma individuano non solo paesi e aree, ma anche le misure adottate da altri paesi che li rendono, quindi, inseribili nella lista nera. Le misure a cui faccio riferimento sono quelle definite di concorrenza fiscale dannosa. Sia l'OCSE sia l'Europa, con il pacchetto Monti e il gruppo Primarolo, hanno elencato le misure considerate fiscalmente dannose.
Il Governo italiano attende che i Ministeri delle finanze dei paesi dell'Unione europea approvino questo elenco di misure considerate fiscalmente dannose per inserirle in questo pacchetto che sarà oggetto di un decreto del Ministero.


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Veniamo ora alla questione relativa alla limitazione dell'applicazione della norma. Nella norma in questione c'è una presunzione assoluta di esclusione: vengono escluse le imprese che costituiscono una partecipata per scopi effettivamente commerciali e industriali. È importante che sia chiaro che questa attività deve essere prevalentemente industriale e commerciale e che si tratti di una effettiva attività commerciale con uno sbocco - vorrei sottolineare questa parola sulla quale si svolgerà certamente un dibattito - nel mercato di quel paese. Ad esempio, un'attività turistica alle Bahamas non è da considerarsi attività elusiva.
Più emendamenti presentati sia in Commissione sia in aula sono volti a far decadere la parola «mercato» per sostituirla con la parola «Stato», venendo a creare una situazione nella quale un'impresa italiana può localizzare una partecipata estera in Stati nei quali questa impresa svolge prevalentemente un'attività commerciale e industriale. La Commissione ritiene che l'espressione «Stato» possa non chiarire sufficientemente i termini della questione, perché un'impresa può localizzare in uno Stato una certa attività commerciale che poi può avere sbocco sui mercati del resto del mondo, addirittura su quello italiano. D'altra parte, la Commissione ha altresì valutato che sia la parola «Stato» sia la parola «mercato» lascino un rilevante rischio elusivo. Pertanto, la Commissione ha deciso che la presunzione assoluta debba decadere. Di conseguenza siamo favorevoli a trasformare il diritto di interpello, che era previsto in un altro comma dell'articolo in esame, in un obbligo di interpello all'amministrazione finanziaria.
A tali condizioni la Commissione accetta quegli emendamenti che chiedono la sostituzione della parola «mercato» con la parola «Stato» purché gli stessi vengano riformulati nel modo che ho appena detto.
In conclusione, la Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione dell'emendamento Pace 1.19, come da me riformulato, sul quale il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

NATALE D'AMICO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il parere del Governo è conforme a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Colleghi, prendete posto perché dobbiamo passare ai voti.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Armani 1.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Armani. Ne ha facoltà.

PIETRO ARMANI. Presidente, ho presentato tre emendamenti all'articolo 1. Con il primo emendamento ho proposto la soppressione di questo articolo non perché io sia contrario ad una regolamentazione dell'imputazione dei redditi prodotti all'estero in certi paesi ai soggetti residenti in Italia, come avviene in molti paesi dell'Unione europea, ma per il modo, con cui è stato introdotto questo vincolo. Tra l'altro siamo in attesa che la Comunità europea si pronunci specificamente.
Ricordo che tutto questo nasce da un provvedimento di legge presentato dal partito di Rifondazione comunista (atto Camera n. 4185), che aveva previsto di imputare direttamente ...

GABRIELLA PISTONE. Non è così! Preciso che è dei Comunisti italiani!

PIETRO ARMANI. Chiedo scusa. In ogni caso l'atto Camera n. 4185 intendeva imputare direttamente ai soggetti residenti in Italia i redditi prodotti all'estero, nei cosiddetti paradisi fiscali. Successivamente la norma è stata inserita nel collegato fiscale esaminato dal Senato e il relatore per la maggioranza si è fatto interprete della necessità di una profonda revisione, introdotta poi con un proprio emendamento, al quale il Governo ha aderito. Ed è dunque questo il testo sul quale siamo chiamati a decidere.


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I problemi che sorgono sono di due tipi. Anzitutto per quanto riguarda il CFC (controlled foreign corporation) si farebbero figurare anche le controllate indirette. Al di là della difficoltà tecnica di attribuire al residente, cioè alla società «madre» il reddito prodotto da tale società (cioè la società «nipote») senza colpirlo due volte, una come reddito proprio ed una come reddito distribuito dalla società che si interpone fra le due, (d'ora in poi «figlia»), come controllante della nipote e controllata dalla madre, colpisce l'irrazionalità del sistema quando la figlia ha il diritto di tassare il reddito della nipote secondo le regole del proprio diritto interno, una volta che quel reddito sia arrivato alla figlia.
Se la figlia distribuisce poi quel reddito alla madre qui residente (cioè in Italia), non si comprende che cosa l'Italia abbia da temere o quale danno possa invocare, specie se con il paese della figlia, ad esempio tra l'Italia e questo paese (uno dell'Unione europea), fosse in vigore un trattato contro le doppie imposizione.
La situazione si complica ulteriormente (è questo l'argomento del mio secondo emendamento, che colgo l'occasione per richiamare) se il paese della figlia è situato nell'ambito dell'Unione europea, ove la circolazione dei dividendi è disciplinata dalla direttiva madre-figlia.
In Italia quella direttiva è stata applicata riconoscendo ai dividendi provenienti dai paesi dell'Unione l'esenzione, proprio per eliminare la doppia imposizione economica gravante sui redditi d'impresa prodotti in forma societaria. La direttiva è stata concepita proprio in applicazione del principio innanzi indicato: se nel paese di residenza della nipote, cioè della terza società, le imposte non erano dovute, il reddito che transita nell'Unione europea viene assoggettato ad imposizione piena nel paese di arrivo, e, quindi, se circola ulteriormente all'interno dell'Unione, è libero da altre imposizioni. Conseguentemente, la norma così com'è proposta ci colloca fuori dall'Unione europea, violando anche i principi costituzionali a tutela dei trattati internazionali e questo è il testo del mio secondo emendamento.
Vi è un secondo aspetto, inoltre, di particolare rilevanza e pesantezza: l'indeducibilità di tutti i componenti negativi di reddito derivanti da operazioni poste in essere con imprese residenti nei paradisi fiscali. È bene tenere presente che la norma opererebbe indipendentemente dall'esistenza di situazioni di controllo o di collegamento tra impresa residente e impresa non residente.
Per evitare equivoci, tutto ciò significa che con certi paesi l'Italia intende proibire qualunque attività commerciale o di altro tipo, con buona pace degli effetti della globalizzazione e liberalizzazione dei mercati. Prima di fare un passo del genere, sarebbe però opportuno tenere presente che tra paesi a bassa fiscalità, per non dire nulla, vi sono anche quelli in via di sviluppo, nei confronti dei quali non si può rimettere alla discrezione del Ministero delle finanze la politica da perseguire. Comunque, a parte ciò, il divieto di deducibilità, così come è scritto, colpirebbe anche gli acquisti di beni, sui quali è da presumere che si riscuotano le imposte in dogana all'atto dell'importazione. Questo, invero, appare un po' troppo.
Per queste ragioni, ho proposto la soppressione dell'articolo che deve essere riformulato in modo molto preciso in un altro provvedimento ed ho presentato l'emendamento 1.4 che sostiene che le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi prodotti direttamente o indirettamente attraverso società residenti all'Unione europea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Colleghi, prendete posto. Onorevole Agostini, prenda posto!
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Armani 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.


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Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 346
Votanti 345
Astenuti 1
Maggioranza 173
Hanno votato
sì 121
Hanno votato
no 224).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giordano 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 353
Votanti 351
Astenuti 2
Maggioranza 176
Hanno votato
sì 38
Hanno votato
no 313).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Berruti 1.5.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pace. Ne ha facoltà.

CARLO PACE. Presidente, il mio intervento è relativo anche ad altri emendamenti successivi.
Affermo, senza tema di smentita, che non vi è nessuno tanto ingenuo da pensare che l'Unione europea sia una sorta di salone in cui si danza il minuetto e ci si scambiano inchini e cortesie. L'Unione europea, semmai, potrebbe essere assimilata ad un arengo in cui, per poter stare, occorre scendere ad armi pari con i contendenti. Bene, pertanto, ha fatto l'onorevole Targetti a ricordare la disciplina che in materia è in vigore negli altri Stati dell'Unione europea. Infatti, vi è l'esigenza di evitare situazioni che possano condurre a comportamenti fiscalmente non corretti e, nello stesso tempo, ci dobbiamo rendere conto che, per essere troppo radicali nel perseguire la correttezza, finiamo con il rendere difficile, se non impossibile, la vita alle aziende italiane. A piccola integrazione dell'elenco fatto dal relatore dei paesi che, nell'ambito dell'Unione europea, non hanno normativa, oltre al Benelux ricorderei la Grecia.
Vorrei richiamare ora alcuni particolari che spiegano le ragioni di alcuni emendamenti da me presentati, su taluni dei quali non vi è il consenso della Commissione e del relatore.
Il caso della Francia credo vada richiamato perché tale paese, per prassi amministrativa, considera paesi fiscalmente benevoli (taluno parla di «lista nera» o di «paradisi fiscali») quelli nei quali il carico fiscale sia inferiore di un terzo rispetto a quello francese. Inoltre, si considera rilevante il fatto che le attività siano esercitate nel paese ove l'impresa ha sede o in paesi adiacenti ad esso; vi è, quindi, un'attenuazione rispetto alle norme prevalentemente incentrate sul luogo dove la società ha sede. Inoltre in sede giurisprudenziale tale disposizione è stata costantemente interpretata nel senso che la norma non si applichi qualora la società partecipante risieda in Stati con i quali la Francia abbia stipulato convenzioni bilaterali contro l'evasione fiscale e la doppia imposizione.
Il caso dell'Inghilterra è molto più articolato, ma vi sono diversi casi in cui si esclude categoricamente che possa esservi intento elusivo nell'insediamento di attività nei paesi in questione.
Per quanto riguarda la Germania, credo vada ricordato come la norma si applichi qualora la società sia partecipata per oltre il 50 per cento dai soci tedeschi e sia soggetta ad imposte sui redditi inferiori al 30 per cento.
Ho appreso - non lo sapevo - che una delle ragioni per le quali in ambito europeo si può nutrire il sospetto che anche l'insediamento in un paese dell'Unione europea possa avere intenti elusivi sta nel fatto che abbiamo bisogno di avere le mani libere, visto che sono in corso contrattazioni; infatti, qualche paese ha espresso il dubbio che l'Italia possa


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configurare un caso di un «paradiso fiscale» in quanto vi sono previsti aiuti alle imprese nelle aree svantaggiate. È giusto avere, allora, carte di riserva da giocare in una trattativa che non sarà certamente facile.
Infine, desidero ricordare che in Spagna la norma trova applicazione per partecipazioni, dirette o indirette, superiori al 50 per cento se l'imposizione è inferiore al 75 per cento del carico impositivo cui si sarebbe sottoposti in Spagna. Il reddito importato viene determinato forfettariamente nel 15 per cento dell'utile netto o nel 4 per cento del totale dei proventi della società partecipata.
La situazione è molto variegata e, tuttavia, vi sono soglie massime al di sopra delle quali non si interviene. Sostanzialmente, mi sembra corretto il riferimento alle quote di controllo nelle partecipazioni e sostanzialmente corretto sarebbe, a mio avviso, introdurre il limite del 30 per cento nel livello delle attività, come in Francia. Sostengo che, quantomeno per evitare un'eccessiva penalizzazione delle nostre imprese, sia necessario approvare il mio emendamento 1.19 nella riformulazione proposta dal relatore e da me pienamente accettata.
Con questo, si evita che qualche nostra azienda che effettivamente lavora in uno Stato o territorio in cui ha sede, debba essere oggetto di una cultura del sospetto. Infatti, non è possibile tenere le imprese sotto una spada di Damocle: quando scelgono una localizzazione, debbono poterlo fare comparando tutti i costi e i benefici e, conseguentemente, occorre una chiarezza preliminare e non, viceversa, degli interventi a posteriori che sarebbero di tipo repressivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Berruti. Ne ha facoltà.

MASSIMO MARIA BERRUTI. Il gruppo di Forza Italia, con la firma di tutti i componenti della Commissione finanze, propone con questo emendamento di escludere dal provvedimento le partecipazioni detenute direttamente in uno Stato della Comunità europea. Riteniamo, infatti, che gli effetti che ne deriverebbero sarebbero in contrasto con le finalità della direttiva comunitaria «madre-figlia». In base infatti a questi stessi principi, proponiamo di escludere le partecipazioni detenute indirettamente attraverso una società residente in Europa, perché si potrebbe presumere che il reddito prodotto dalla società che si trova in un paradiso fiscale - è un'ipotesi possibile - sia prima soggetto a tassazione nel paese della società della Comunità e, poi, confluisca nel regime «madre-figlia».
Mi riferisco, precisamente, alla direttiva europea n. 434/90, che è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 544. In questa sede non intendiamo mettere in discussione il fatto che l'applicazione della direttiva possa dar luogo a fenomeni distorsivi, i quali però andrebbero ricondotti a quello più ampio della concorrenza fiscale tra Stati della Comunità, che la stessa Comunità sta da tempo cercando invano di correggere. È in quella sede che bisogna risolvere questo problema, non sembrando possibile prendere orientamenti autonomi - noi, il nostro Paese - rispetto a quello che è l'orientamento di tutti gli altri paesi che fanno parte della Comunità europea, specie se consideriamo che le direttive - secondo un orientamento giurisprudenziale ormai affermato - sono - e lo saranno a maggior ragione dopo, quando vi sarà una norma di recepimento - a certe condizioni direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale.
Ora, la sola «ordinazione» - se così può definirsi - della norma internazionale trova conforto nell'articolo 11 della nostra Costituzione e le limitazioni unilaterali apportate all'applicazione di una direttiva possono trovarsi in conflitto sia con l'ordinamento interno sia con quello comunitario che, come è noto, prevede procedure anche giurisdizionali per la composizione di contrasti di questo tipo.
Sempre nell'ottica di salvaguardare le norme internazionali di origine pattizia,


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nei successivi emendamenti si propone la soppressione della disposizione tendente all'abrogazione del comma 7 dell'articolo 96-bis del testo unico sulle imposte sul reddito, che riproduce fedelmente una disposizione antielusiva contenuta nella predetta direttiva appena citata.
Ora, a prescindere dai problemi giuridici appena evidenziati, noi prospettiamo anche forti motivi di perplessità sull'opportunità di sopprimere questa cautela che ci veniva data con il comma 7 dell'articolo 96-bis. Con questa nuova formulazione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 127-bis si conseguono due nuovi obiettivi. Il primo riguarda la deroga che viene estesa ai paesi con i quali sono in vigore trattati contro la doppia imposizione, per ragioni analoghe a quelle di cui abbiamo già parlato a proposito delle Comunità europee; questi trattati, inoltre, almeno i più recenti, contengono clausole che si assicurano la reciproca assistenza fra le amministrazioni finanziarie al fine di combattere l'elusione e l'evasione (quindi è già stabilito perché è già contenuto nell'articolo 127). Ove l'Italia dovesse essere insoddisfatta del comportamento di alcuni paesi che fanno parte della Comunità europea, può avvalersi delle procedure internazionali per denunciare l'eventuale violazione del trattato, ma oggi deve astenersi, a nostro parere, dal prendere un provvedimento unilaterale facendo pagare la conseguenza solo ed esclusivamente ai suoi contribuenti. Il secondo obiettivo è quello di scongiurare l'applicazione del principio dell'imputazione diretta del reddito prodotto dalle stabili organizzazioni allocate nei cosiddetti paradisi fiscali. A parte i problemi applicativi che sicuramente derivano da una simile previsione ...

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Berruti.

MASSIMO MARIA BERRUTI. ... la soppressione risponde all'esigenza di rimettere ordine in alcuni principi di carattere tecnico. Questo è il motivo principale per cui noi chiediamo di votare a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Berruti 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 341
Votanti 338
Astenuti 3
Maggioranza 170
Hanno votato
sì 113
Hanno votato
no 225).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Armani 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 337
Votanti 335
Astenuti 2
Maggioranza 168
Hanno votato
sì 115
Hanno votato
no 220).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Armani 1.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 341
Votanti 339
Astenuti 2
Maggioranza 170
Hanno votato
sì 121
Hanno votato
no 218).


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Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Frosio Roncalli 1.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 349
Votanti 348
Astenuti 1
Maggioranza 175
Hanno votato
sì 126
Hanno votato
no 222).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Frosio Roncalli 1.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 347
Votanti 346
Astenuti 1
Maggioranza 174
Hanno votato
sì 125
Hanno votato
no 221).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giordano 1.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 348
Votanti 346
Astenuti 2
Maggioranza 174
Hanno votato
sì 24
Hanno votato
no 322).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Antonio Pepe 1.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 346
Votanti 345
Astenuti 1
Maggioranza 173
Hanno votato
sì 122
Hanno votato
no 223).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Berruti 1.11.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Berruti. Ne ha facoltà.

MASSIMO MARIA BERRUTI. Signor Presidente, a parte il fatto che il potere assegnato al ministro delle finanze di individuare da solo i paradisi fiscali ci sembra eccessivo, la norma prevede, come criteri per l'identificazione dei regimi di favore, il livello di tassazione e la mancanza di scambio di informazioni. Noi proponiamo di eliminare il terzo criterio direttivo che si rappresenta in questa norma, quello dei «criteri equivalenti», perché questa espressione ci sembra priva di un contenuto e quindi legittimerebbe qualunque arbitrio. Scrivere criteri equivalenti significa lasciare una strada aperta ad un qualunque criterio scelto da quel ministro o da quel Governo in quel momento. Dunque questa è assolutamente una norma di salvaguardia per tutti. Vale per questo Governo e vale per i Governi futuri. Occorre togliere ogni dubbio. Manteniamo pure il livello di tassazione e la mancanza dello scambio di informazioni, ma eliminiamo il criterio dei cosiddetti «criteri equivalenti» che hanno un significato senza alcun contenuto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Armani. Ne ha facoltà.


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PIETRO ARMANI. Signor Presidente, intervengo per associarmi a quello che ha detto il collega Berruti. Mi sembra eccessivo che il ministro delle finanze, di sua iniziativa, decida la politica economica di tutto il Governo, perché in realtà la scelta di questi paesi consente di fare delle scelte più ampie rispetto all'aspetto strettamente fiscale. Mi associo e il gruppo di Alleanza nazionale voterà a favore dell'emendamento Berruti. 1.11.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Berruti 1.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 342
Votanti 341
Astenuti 1
Maggioranza 171
Hanno votato
sì 120
Hanno votato
no 221).

Avverto che l'emendamento Antonio Pepe 1.13 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giordano 1.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 349
Votanti 345
Astenuti 4
Maggioranza 173
Hanno votato
sì 6
Hanno votato
no 339).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pace 1.19 (Nuova formulazione), accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 351
Votanti 346
Astenuti 5
Maggioranza 174
Hanno votato
sì 338
Hanno votato
no 8).

Sono così preclusi i successivi emendamenti al comma 5.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Berruti 1.20.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Berruti. Ne ha facoltà.

MASSIMO MARIA BERRUTI. Signor Presidente, la formulazione del comma 6 dell'articolo 127-bis ci lascia perplessi, per cui riteniamo preferibile precisare che, ai fini della determinazione del reddito, si applicano alcuni articoli del testo unico sui redditi, fra i quali gli articoli 96 e 96-bis, nonché gli articoli 103 e il 103-bis, per cui se ne escludono altri, in assenza di una relazione che illustri gli obiettivi che s'intende raggiungere con la norma in esame. Segnaliamo che l'imputazione diretta del reddito non si concilia con gli articoli 96 e 96-bis e che gli articoli 103 e 103-bis costituiscono specificazioni di principi applicabili nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa per alcuni particolari soggetti, e non per tutti i soggetti. Un richiamo così puntuale potrebbe far ritenere che altre regole non direttamente richiamate, proprio in quanto non richiamate, non siano applicabili. Per evitare tutto questo, ci sembra preferibile utilizzare una formulazione più lata ed onnicomprensiva come quella che proponiamo nell'emendamento in esame.

NICOLA BONO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.


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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLA BONO. Signor Presidente, giungo dalla Commissione bilancio dove alle 13,30, dopo lo svolgimento di una mia interrogazione, avremmo dovuto iniziare la discussione sulla nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria e poi sul parere relativo al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria per il 2001. Avevamo già ragionato in Commissione - chiamo a testimoniare il presidente Fantozzi e gli altri colleghi - sul fatto che fossero molto ristretti i tempi a disposizione per discutere su documenti che hanno una rilevanza eccezionale, in quanto tutta la manovra finanziaria è fondata sulla nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria e sul contenuto proprio della finanziaria.
Avevamo già manifestato perplessità in ordine alle procedure previste e personalmente avevo dichiarato, a nome di Alleanza nazionale, che pur prendendo atto dei tempi ristretti non sollevavamo problemi per la nota di aggiornamento e tuttavia, almeno per il contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, non si poteva procedere senza acquisire prima gli approfondimenti del servizio studi e del servizio bilancio. Senza il conforto della valutazione dei funzionari della Camera, infatti, non è pensabile che un parlamentare, di qualunque gruppo, possa pronunciarsi su documenti così delicati.
Adesso prendo atto che, per decisione non so se sua, signor Presidente, della Conferenza dei presidenti di gruppo o dell'Assemblea, i lavori in aula proseguiranno fino alle 14,30, per cui le Commissioni sono sconvocate fino a quell'ora; alle 14,30, con un'ora e mezza di ritardo (ed avevamo già a disposizione solo tre ore e mezza o quattro ore striminzite) dovrebbe iniziare la discussione sulla nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria, mentre nulla sappiamo in ordine ai tempi della consegna della nota dei nostri uffici sul contenuto proprio della finanziaria. Le dico, Presidente, che, personalmente, per poter studiare la nota di variazione, mi sono messo in missione, perché non posso stare contemporaneamente in aula a votare e a studiare i documenti! Pertanto, sono in missione perché costretto a studiare per poter intervenire con un minimo di compiutezza sulle questioni.
Non è pensabile che i componenti la Commissione bilancio debbano stare in aula a votare per 9-10 ore e contemporaneamente debbano lavorare nei ritagli di tempo! Il lavoro della Commissione bilancio non si fa nei ritagli di tempo! Se lei pensa di poter strozzare in questo modo il dibattito, di impedire ai parlamentari di qualunque parte politica di analizzare i documenti di bilancio e quindi di avere un'idea compiuta della manovra, delle sue ricadute e di tutte le conseguenze annesse e connesse, io esprimo il mio dissenso formale e sostanziale e chiamo qui i colleghi a pronunciarsi, perché non è possibile andare avanti con questo ordine di lavori! Dobbiamo decidere che cosa vogliamo fare da grandi: se dobbiamo lavorare in Assemblea o se dobbiamo lavorare nelle Commissioni. In tutti i casi, non è pensabile che si possa costringere il Parlamento a questi ritmi, soprattutto ad un pronunciamento senza un esame attento, senza un'analisi approfondita della materia (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e della Lega nord Padania).

FERDINANDO TARGETTI, Relatore. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERDINANDO TARGETTI, Relatore. Signor Presidente, nell'espressione del mio parere ho pronunciato una serie di pareri contrari di sostanza su alcuni emendamenti; ovviamente, come è già accaduto per altre norme del provvedimento, per altri emendamenti formali il parere è favorevole: mi riferisco agli emendamenti Frosio Roncalli 1.30, 1.32, 1.33, 1.36, 1.39 e 1.40.

PRESIDENTE. Il Governo?


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NATALE D'AMICO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Prima di passare ai voti, vorrei rispondere all'onorevole Bono. Possiamo sospendere i nostri lavori alle 14 circa (così come era preventivato all'inizio) anziché alle 14,30 in modo che anche voi abbiate più tempo. Eventualmente, anche domani mattina potreste avere un certo margine di tempo a disposizione prima dell'apertura del dibattito sul provvedimento.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Berruti 1.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 356
Votanti 355
Astenuti 1
Maggioranza 178
Hanno votato
sì 135
Hanno votato
no 220).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Frosio Roncalli 1.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 366
Votanti 365
Astenuti 1
Maggioranza 183
Hanno votato
sì 136
Hanno votato
no 229).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Frosio Roncalli 1.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 367
Votanti 366
Astenuti 1
Maggioranza 184
Hanno votato
sì 137
Hanno votato
no 229).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Frosio Roncalli 1.23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 364
Votanti 363
Astenuti 1
Maggioranza 182
Hanno votato
sì 135
Hanno votato
no 228).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Frosio Roncalli 1.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 362
Votanti 359
Astenuti 3
Maggioranza 180
Hanno votato
sì 134
Hanno votato
no 225).


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Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giordano 1.25, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 366
Votanti 361
Astenuti 5
Maggioranza 181
Hanno votato
sì 38
Hanno votato
no 323).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Berruti 1.26.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Berruti. Ne ha facoltà.

MASSIMO MARIA BERRUTI. Signor Presidente, pur ammettendo che le norme in questione rispondono a finalità riconosciute e sicuramente meritevoli di grande attenzione dagli organismi economici internazionali e che le stesse norme trovano rispondenza in regimi analoghi già recepiti da altri Stati, non possiamo non accennare alla differenza che esiste tra questi paesi. Come già detto dal relatore, in Belgio non esistono norme in tema di controlled foreign corporations; in Francia, le disposizioni in tema di CFC esistono e si applicano per le partecipazioni superiori al 10 per cento oppure di valore superiore a circa mezzo miliardo di lire italiane. Non esiste lista negli Stati esteri aventi regime fiscale privilegiato: secondo la prassi amministrativa, infatti, interviene la giurisdizione ove il carico fiscale è inferiore di un terzo rispetto a quello francese (si parla di circa un 35 per cento).
La norma non si applica laddove la società partecipata svolga un'attività commerciale o industriale nel proprio mercato o in paesi adiacenti.
La disposizione in commento è stata oggetto di numerose controversie, risoltesi poi favorevolmente ai contribuenti (Commenti del deputato Targetti)... sono quelle che conosco io, Targetti. Ognuno, quando fa l'avvocato, porta in tribunale le sentenze che più gli fanno comodo. Io ho letto di moltissime controversie, la maggior parte delle quali si sono risolte favorevolmente ai contribuenti, nei casi in cui la società partecipata è residente in Stati con i quali la Francia ha convenzioni bilaterali, che è l'aspetto più importante per noi.
In Gran Bretagna la norma trova applicazione per le partecipazioni controllate direttamente e indirettamente, laddove siano soggette ad un carico impositivo inferiore addirittura al 75 per cento di quello inglese. Il reddito imputato per trasparenza alla società controllante non comprende peraltro eventuali capital gain conseguiti da parte della società partecipata.
L'amministrazione inglese ha pubblicato una white list indicante gli Stati nei confronti dei quali la disposizione non viene mai applicata e la norma non trova applicazione laddove si sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: la assets distribution, quando la società controllata distribuisce entro certi limiti temporali il 90 per cento dei suoi utili; le exempt activities, quando la società controllata svolge un'attività operativa prevalentemente non nei confronti di società del medesimo gruppo; la de minimis test, che è la società controllata che consegue un reddito inferiore a 50 mila sterline; la public quotation, quando la società viene quotata in Borsa e il test the motive, in cui è possibile dimostrare che il motivo per cui si è scelto quel determinato paese non ha nulla a che vedere con un vantaggio fiscale, ma è di carattere commerciale.
In Grecia non esistono norme in tema di CFC, così come in Lussemburgo e nei Paesi Bassi, mentre della Spagna ha già parlato l'onorevole Pace. Dunque, noi siamo sicuramente il paese che in questa maniera introduce una norma molto più rigida rispetto ai paesi che l'hanno già introdotta e addirittura introduciamo una norma laddove altri paesi non hanno introdotto alcun tipo di controllo, lasciando


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invece a chi è competente per questo, cioè la Comunità europea, il compito di intervenire al momento opportuno per punire eventualmente i paesi che dovessero andare fuori dalle regole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Armani. Ne ha facoltà.

PIETRO ARMANI. Signor Presidente, sono lieto che l'onorevole Berruti abbia svolto questo intervento sul suo emendamento così articolato, perché la mia preoccupazione è proprio che questa eccessiva rigidità della norma - che poi spiega il mio primo emendamento che proponeva l'abrogazione totale dell'articolo - determini fenomeni di fuga di imprese e di allocazione non opportuna e non economica dei capitali, delle attività produttive e soprattutto dei movimenti di capitali.
Annuncio, quindi, che il mio gruppo voterà a favore di questo emendamento e vorrei sottolineare soprattutto la pericolosità di fare i «pierini» in questo settore, perché è vero che molti paesi ci fanno concorrenza fiscale, ma, fino a quando non si applicherà una norma generale per tutta l'Unione europea, rischiamo di essere svantaggiati nei confronti di questi paesi e, quindi, l'unica risposta sarebbe proprio quella di essere scavalcati facendo anche noi un po' di concorrenza fiscale, che non guasta per un paese in cui gran parte delle attività produttive è destinata all'esportazione sia all'interno dell'Unione europea, sia - in modo particolare adesso - verso paesi al di fuori dell'Unione europea.
Faccio presente che in gran parte del saldo attivo delle nostre esportazioni e nel complesso del saldo passivo della bilancia commerciale esiste una quota di esportazioni molto significativa, e sicuramente maggiore rispetto a quella dei paesi dell'Unione europea, che è destinata a paesi posti al di fuori dell'Unione che potrebbero identificarsi nell'attuale norma del Ministero delle finanze come paradisi fiscali.
L'esigenza fondamentale è di evitare di fare i primi della classe in un settore molto delicato con il quale dobbiamo affrontare i problemi della globalizzazione.

PRESIDENTE. Colleghi, vi chiedo una maggiore autogestione dei tempi. Tutti avete ascoltato la protesta del collega Bono e devo ricordarvi che ormai siamo vicini alla triplicazione dei tempi originariamente prestabiliti e questa è anche la ragione per cui non si riesce a mantenere un certo programma. Capisco che la questione in discussione è complessa, ma vi invito a contenere gli interventi con le esposizioni di merito che sono necessarie.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Berruti 1.26, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 366
Votanti 358
Astenuti 8
Maggioranza 180
Hanno votato
sì 134
Hanno votato
no 224).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Armani 1.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 358
Votanti 356
Astenuti 2
Maggioranza 179
Hanno votato
sì 134
Hanno votato
no 222).


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FERDINANDO TARGETTI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERDINANDO TARGETTI. Volevo far presente che nella votazione che si è appena effettuata ho sbagliato ad esprimere il voto, nel senso che ho espresso un voto favorevole, mentre avrei voluto esprimerne uno contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Berruti 1.28.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Berruti. Ne ha facoltà.

MASSIMO MARIA BERRUTI. Signor Presidente, le previsioni contenute alla lettera b), comma 1, dell'articolo 1 tendono ad impedire i commerci con paesi a regime fiscale più basso del nostro. È impossibile ritenere che l'operatore italiano possa ottenere da un soggetto terzo non controllato le informazioni che possano convincere il fisco italiano della correttezza delle operazioni commerciali compiute. Ferme restando le valutazioni di opportunità del legislatore, si segnala che molti paesi a fiscalità ridotta, per non dire addirittura inesistente, se non premiale, sono quelli in via di sviluppo verso i quali il nostro paese fa confluire consistenti programmi di aiuto.
In sostanza vogliamo mettere in evidenza che la nuova previsione potrebbe mettere nel nulla o comunque creare grosse difficoltà alla politica estera del paese. I poteri conferiti al solo ministro delle finanze ci sembrano particolarmente eccessivi. In effetti ciò che vorremmo impedire sono gli accordi tra le società controllanti e controllate che si prestano a rapporti non sempre riconducibili alle regole di mercato e attraverso il controllo del transfer price. Conseguentemente non possiamo condividere i motivi che portano ad inasprire ulteriormente la disciplina contenuta nei commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 76 e pertanto proponiamo la soppressione del comma 1, lettera b).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Berruti 1.28, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 361
Votanti 359
Astenuti 2
Maggioranza 180
Hanno votato
sì 132
Hanno votato
no 227).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Frosio Roncalli 1.30, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 367
Votanti 366
Astenuti 1
Maggioranza 184
Hanno votato
sì 350
Hanno votato
no 16).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Armani 1.29, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 363
Maggioranza 182
Hanno votato
sì 142
Hanno votato
no 221).


Pag. 67

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giordano 1.31, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 373
Votanti 370
Astenuti 3
Maggioranza 186
Hanno votato
sì 24
Hanno votato
no 346).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Frosio Roncalli 1.32, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 368
Votanti 367
Astenuti 1
Maggioranza 184
Hanno votato
sì 343
Hanno votato
no 24).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Frosio Roncalli 1.33, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 365
Votanti 362
Astenuti 3
Maggioranza 182
Hanno votato
sì 346
Hanno votato
no 16).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Berruti 1.34 e Armani 1.35, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 370
Votanti 369
Astenuti 1
Maggioranza 185
Hanno votato
sì 144
Hanno votato
no 225).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Frosio Roncalli 1.36, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 368
Votanti 366
Astenuti 2
Maggioranza 184
Hanno votato
sì 346
Hanno votato
no 20).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Frosio Roncalli 1.41.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Frosio Roncalli. Ne ha facoltà.

LUCIANA FROSIO RONCALLI. Con il mio emendamento si vuole ristabilire un criterio di equità tra due identiche situazioni reddituali trattate diversamente dal testo unico delle imposte sui redditi. Infatti, l'articolo 58 del testo unico, alla lettera c) afferma che non concorrono alla formazione del reddito le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche. Pertanto, se tali redditi sono prodotti sotto la forma di imprese


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individuali non vengono assoggettati a tassazione; se, invece, sono prodotti sotto la forma di società, il trattamento fiscale è completamente diverso. Ritengo che si tratti di una svista del legislatore o, comunque, del mancato adeguamento ad una norma legislativa.
Signor Presidente, il relatore ha espresso parere contrario sul mio emendamento, in quanto esso comporta oneri aggiuntivi. Tuttavia, se il nostro vuole essere effettivamente uno Stato di diritto, quella giustificazione non può essere condivisa. Mi rivolgo a tutti i colleghi: se il mio emendamento verrà respinto, ciò significa che siete d'accordo che vi siano cittadini che pagano le tasse con modi ed oneri diversi dagli altri; ritengo, invece, che il mio emendamento debba essere approvato, sebbene comporti una spesa aggiuntiva.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Frosio Roncalli 1.41, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 364
Votanti 357
Astenuti 7
Maggioranza 179
Hanno votato
sì 132
Hanno votato
no 225).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Frosio Roncalli 1.37, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 360
Votanti 351
Astenuti 9
Maggioranza 176
Hanno votato
sì 132
Hanno votato
no 219).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Berruti 1.38, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 363
Votanti 360
Astenuti 3
Maggioranza 181
Hanno votato
sì 138
Hanno votato
no 222).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Frosio Roncalli 1.39, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 367
Votanti 366
Astenuti 1
Maggioranza 184
Hanno votato
sì 350
Hanno votato
no 16).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Frosio Roncalli 1.40, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).


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(Presenti 369
Votanti 368
Astenuti 1
Maggioranza 185
Hanno votato
sì 358
Hanno votato
no 10).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo emendato.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 373
Votanti 342
Astenuti 31
Maggioranza 172
Hanno votato
sì 229
Hanno votato
no 113).

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