...
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del Paese nel quale hanno sede. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 7-bis è comunque subordinata alla separata indi
2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nel comma 2-ter»;
Articolo accantonato nella seduta del 26 settembre 2000. Sopprimerlo.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il controllo con le seguenti: una partecipazione non superiore al 15 per cento, e comunque del valore massimo di 7,5 miliardi,
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine del comma con le seguenti: non si applicano alle società residenti in paesi della Comunità europea che rivestono una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990, a quelle che sono controllate attraverso le suddette società nonché alle società residenti in Paesi con i quali sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni, anche se controllano società residenti in stati o territori con regime fiscale privilegiato.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, sopprimere il comma 2.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 2, dopo le parole: articoli 5 e 87 aggiungere le seguenti: , ossia società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice,
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ossia società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, diversi dalle società.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 4, sopprimere la parola: sensibilmente.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 4, sostituire le parole da: , della mancanza fino alla fine del comma con le seguenti: e della mancanza di un adeguato scambio di informazioni.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 4, sopprimere le parole: ovvero altri criteri equivalenti.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: È considerato «sensibilmente inferiore» il livello di tassazione inferiore al 25 per cento di quello medio applicato in Italia.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, sopprimere il comma 5.
Al comma 1, lettera a), capoverso 127-bis sostituire il comma 5 con il seguente:
Conseguentemente al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: principalmente un'attività con le seguenti: in misura non inferiore al 90 per cento della attività complessiva, la sua attività.
Al comma 1, lettera a), comma 5, primo periodo, sostituire le parole: industriale o commerciale effettiva con la seguente: economiche.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: nel mercato dello Stato o del territorio nel quale ha sede.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: nel mercato dello Stato o del territorio nel quale ha sede con le seguenti: in mercati esteri ivi compreso quello del Paese nel quale hanno sede.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: nonché degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis, con le seguenti: nonché del titolo II, Capo I e Capo II in quanto applicabili.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: nonché degli articoli con le seguenti: in base alle norme relative ai dividendi esteri, ai dividendi distribuiti da società non residenti, al riporto delle perdite, alle imprese di assicurazione, agli enti creditizi e finanziari, di cui rispettivamente agli articoli.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: comma 4 aggiungere le seguenti: , relativo al concorso delle plusvalenze realizzate.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , relativo al superamento della misura massima della quota di ammortamento dei beni materiali.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: articolo 15, aggiungere le seguenti: concernente il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero,
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 7, sostituire le parole da, primo periodo: Gi utili distribuiti fino a, secondo periodo: del primo periodo del presente comma con le seguenti: Le imposte pagate all'estero, comprovate ed accertate,
Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 127-bis, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il decreto di cui al comma successivo, sono fissate le modalità per l'applicazione degli stessi principi agli utili percepiti dai soggetti residenti, nelle ipotesi di controllo indiretto.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 127-bis, comma 8, aggiungere, in fine, le parole: anche per eliminare fenomeni di doppia imposizione nei casi di redditi prodotti attraverso posizioni di controllo indiretto.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Al comma 1, lettera b), alinea, dopo le parole: articolo 76 aggiungere le seguenti: (Norme generali sulle valutazioni).
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 7-bis, secondo periodo, sopprimere la parola: sensibilmente.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 7-quater, aggiungere, in fine, le
parole: (Disposizioni in materia di imprese estere partecipate).
Al comma 1, lettera c), alinea, dopo le parole: articolo 96-bis aggiungere le seguenti: (Dividendi distribuiti da società non residenti).
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).
Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 106-bis, comma 1, dopo le parole: articolo 105 aggiungere le seguenti: (Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti).
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: sei mesi.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e b).
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: articolo 127-bis aggiungere le seguenti:
(Disposizioni in materia di imprese estere partecipate).
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: 96-bis aggiungere le seguenti: (Dividendi distribuiti da società non residenti).
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DI IMPRESA
(Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell'imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell'evasione e dell'elusione).
a) dopo l'articolo 127 è inserito il seguente:
«Art. 127-bis. - (Disposizioni in materia di imprese estere partecipate). - 1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia di società controllate e società collegate.
4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano comunque quando l'impresa, la società o altro ente non residente svolga principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato dello Stato o del territorio nel quale ha sede. Tali disposizioni non si applicano altresì se il soggetto residente dimostra che dalla detenzione delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati, di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente può esercitare il diritto di interpello ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.
6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.
7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte
pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, fino a concorrenza
delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.»;
b) nell'articolo 76:
1) i commi 7-bis e 7-ter sono sostituiti dai seguenti:
«7-bis. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.
cazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti»;
2) dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 127-bis.»;
c) nell'articolo 96-bis:
1) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalità e condizioni per l'applicazione del presente comma.»;
3) il comma 7 è abrogato;
d) l'articolo 106-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 106-bis. - (Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo). - 1. L'imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15, nonché quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è riconosciuto il credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma».
2. Il primo decreto di cui all'articolo 127-bis, comma 8, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 4 dell'articolo 127-bis del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La disposizione del comma 1, lettera c), si applica agli utili percepiti nel periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 2-ter dell'articolo 96-bis del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), ha effetto per i crediti per le imposte pagate all'estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
(Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell'imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell'evasione e dell'elusione).
1. 1. (ex 1. 7.). Armani, Antonio Pepe, Contento, Pace, Bono, Fino.
1. 2. (ex 1. 14.) Giordano, Bonato.
1. 5. (ex 1. 22.) Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca, Marzano.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi prodotti direttamente o indirettamente attraverso società residenti in stati aderenti all'Unione europea.
1. 4. (ex 1. 1.) Armani, Antonio Pepe, Contento, Pace, Bono, Fino.
1. 6. (ex 1. 6.) Armani, Antonio Pepe, Contento, Pace, Bono, Fino.
1. 7. (ex 1. 46.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.
1. 8. (ex 1. 34.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.
1. 9. (ex 1. 15.) Giordano, Bonato.
1. 10. (ex 1. 13.) Antonio Pepe, Pace, Contento, Fino.
1. 11. (ex 1. 23.) Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.
1. 13. (ex 1. 11.) Antonio Pepe, Pace, Contento, Fino.
1. 14. (ex 1. 16.) Giordano, Bonato.
«Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra che la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività nello Stato o nel territorio nel quale ha sede; o dimostra altresì che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente».
«Con il decreto di cui al presente comma sono altresì stabilite modalità e termini per l'interpello da parte delle imprese già operanti nei paesi di cui all'articolo 127 bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo, alla data di entrata in vigore della presente legge».
1. 19 (nuova formulazione) . Pace.
1. 15. (ex 1. 17.) Giordano, Bonato.
1. 16. (ex 1. 30.) Conte, Leone, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Marzano.
1. 17(ex 1. 24.) Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.
1. 18. (ex 1. 12.) Pace, Antonio Pepe, Fino.
1. 20. (ex 1. 25.) Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.
1. 21. (ex 1. 35.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.
1. 22. (ex 1. 36.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.
1. 23. (ex 1. 37.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.
1. 24(ex 1. 38.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.
1. 25(ex 1. 18.) Giordano, Bonato.
1. 26. (ex 1. 26) Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.
1. 27. (ex 1. 3.) Armani, Antonio Pepe, Contento, Fino, Pace, Bono.
1. 28. (ex 1. 27.) Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.
1. 30. (ex 1. 39. ) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.
1. 29. (ex 1. 5.) Armani, Antonio Pepe, Contento, Pace, Bono, Fino.
1. 31. (ex 1. 19.) Giordano, Bonato.
1. 32. (ex 1. 40.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.
1. 33. (ex 1. 41.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.
*1. 34. (ex *1. 28.) Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.
*1. 35(ex *1. 4.) Armani, Antonio Pepe, Contento, Pace, Bono.
1. 36. (ex 1. 42.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.
e) all'articolo 58 (Proventi non computabili nella determinazione del reddito), al comma 1, alla lettera c), sono aggiunte le seguenti parole: «e delle società di persone».
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione della lettera e) del comma 1 si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi, è abrogato. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto, è abrogato. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci, è abrogato.
1-ter. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1-ter continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 300 milioni di lire.
1. 41. (ex 1. 31.) Frosio Roncalli, Rizzi, Molgora.
1. 37. (ex 1. 44.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.
1. 38. (ex 1. 29.) Berruti, Conte, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.
1. 39. (ex 1. 43.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.
1. 40. (ex 1. 45.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.